Roma, Li 26 giugno 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Legge 7 maggio 2026, n. 70
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stata pubblicata la legge recante Valorizzazione della risorsa mare.
- Legge 8 maggio 2026, n. 71
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni.
- Decreto 29 aprile 2026
In G.U. Serie Generale n. 106 del 09.05.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e dele finanze recante Rideterminazione dei compensi spettanti a C.A.F. e professionisti abilitati.
- Legge 13 maggio 2026, n. 79
In G.U. Serie Generale n. 112 del 16.05.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
- DPCM 26 marzo 2026, n. 84
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il DPCM recante Regolamento recante la definizione del contributo di entita’ significativa a carico dello Stato in attuazione dell’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
- DPCM 26 marzo 2026, n. 84
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il DPCM recante Regolamento recante la definizione del contributo di entita’ significativa a carico dello Stato in attuazione dell’articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
- Decreto MEF 11 maggio 2026
In G.U. Serie Generale n. 115 del 20.05.2026 è stato pubblicato il decreto del Viceministro dell’economia e delle finanze recante Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
- Decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86
In G.U. Serie Generale n. 116 del 21.05.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.
- DPCM 20 aprile 2026
In G.U. Serie Generale n. 134 del 12.06.2026 è stato pubblicato il DPCM recante adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze, per il triennio 2025-2027.
- Decreto MASE 15 aprile 2026
In G.U. Serie Generale n. 137 del 16.06.2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica recante modalità di adempimento all’obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione
Il Consiglio dei Ministri, in data 10 giugno 2026, su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.
In particolare, per quanto di interesse, si segnala che l’articolo 24 introduce una clausola di salvaguardia IRAP per gli enti del Terzo settore non commerciali.
- Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale (AS 1834)
In data 21 maggio 2026 è stato assegnato alla 7^ Commissione permanente del Senato della Repubblica, un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. recante “Disposizioni in materia di promozione della partecipazione popolare alle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, nonché delega al Governo per l’introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive a vocazione sociale”. L’esame del provvedimento non risulta ancora iniziato.
- Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti (AS 1864)
Il provvedimento approvato in via definitiva al Senato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si propone di introdurre una disciplina organica in materia di trasparenza delle c.d. “vendite solidali”, ovvero di quelle iniziative commerciali in cui una quota dei proventi della vendita di un prodotto è destinata, tra gli altri, a enti del Terzo settore che svolgono attività di interesse generale incluse le coop sociali e con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria.
Il Ddl non incide sulla disciplina in materia di raccolta fondi, che resta salva secondo quanto previsto dall’art. 7 del Codice del Terzo settore.
Sul fronte soggettivo è opportuno verificare la portata applicativa delle nuove previsioni che sembrerebbero escludere gli enti non commerciali (inclusi gli ETS), che agiscono come semplici beneficiari di donazioni generate da vendite altrui, dagli obblighi di legge. Ciò tranne nell’ipotesi in cui gli enti agiscano come produttori o venditori (es. cooperative sociali, ove promuovano vendite solidali a beneficio di terzi) o in caso di fondazioni corporate che siano partecipate da imprese potrebbero rientrare nell’ambito applicativo
- Non autosufficienza: registrato il DPCM di adozione del Piano nazionale 2025-2027 e di riparto del Fondo nazionale
È stato registrato dalla Corte dei conti il DPCM 20 aprile 2026 recante l’adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza 2025-2027 e il riparto del Fondo per le non autosufficienze, previsto dall’art. 1, comma 1264, della L. n. 296/2006. Il provvedimento assicura uno stanziamento complessivo pari a 3 miliardi di euro nel triennio e definisce il quadro programmatorio di riferimento per l’attuazione degli interventi territoriali a favore delle persone non autosufficienti.
Il Piano assume particolare rilievo in quanto rappresenta il primo strumento attuativo che recepisce congiuntamente le innovazioni introdotte dalle recenti riforme in materia di disabilità e di tutela degli anziani. Tra gli aspetti più significativi figura l’adeguamento dei criteri di riparto del Fondo nazionale, finalizzato a una più efficace correlazione tra risorse disponibili e platea dei beneficiari.
Sul piano operativo, il provvedimento rafforza il modello di integrazione sociosanitaria e promuove la continuità assistenziale domiciliare, demandando alle Regioni l’adozione dei relativi Piani territoriali attuativi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltre evidenziato la necessità di garantire un costante monitoraggio dell’impiego delle risorse e dell’effettiva erogazione dei servizi, al fine di assicurare uniformità di trattamento sul territorio nazionale e piena esigibilità dei diritti delle persone non autosufficienti.
- Nota direttoriale del Ministero del Lavoro n. 9981 del 22/06/2026 – Linee Guida sulla devoluzione del patrimonio incrementale degli Enti del Terzo Settore.
Con la nota direttoriale n. 9981 del 22 giugno 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito alla devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle ipotesi di cancellazione dal RUNTS e alle Onlus in fase di transizione.
Il documento distingue tra il caso di estinzione o scioglimento dell’ente, in cui l’intero patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio RUNTS competente, e l’ipotesi di cancellazione dal Registro con prosecuzione dell’attività come ente di diritto civile. In quest’ultimo caso, l’obbligo devolutivo riguarda esclusivamente il patrimonio incrementale maturato durante il periodo di iscrizione al RUNTS o ai previgenti registri Onlus, ODV e APS.
Il Ministero precisa che, per gli enti provenienti dai registri previgenti, il patrimonio iniziale deve essere individuato con riferimento alla data di iscrizione in tali registri e non a quella di iscrizione al RUNTS. In mancanza della contabilità originaria, la ricostruzione può avvenire mediante documentazione certa, quali rendicontazioni rese a terzi, estratti conto o visure catastali. Viene, inoltre, chiarito da parte del Ministero del Lavoro che la determinazione del patrimonio incrementale non si risolve in una mera differenza contabile tra patrimonio finale e iniziale, dovendo essere escluse le variazioni di valore non riconducibili alla gestione dell’ente in qualità di ETS.
La procedura richiede, inoltre, l’intervento del revisore legale, chiamato ad attestare entità e composizione del patrimonio dell’ente.
- Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 giugno 2026 riferito all’accreditamento al cinque per mille AF 2026 per le ex Onlus
Con apposito avviso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiamato le ex ONLUS inserite nell’elenco permanente 2026 dell’Agenzia delle Entrate, già iscritte al RUNTS, sono tenute ad effettuare entro l’anno l’accreditamento al cinque per mille mediante l’apposita procedura telematica. L’adempimento è necessario per garantire il corretto allineamento tra i dati dell’elenco permanente e quelli risultanti dal RUNTS.
Inoltre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali pone l’attenzione delle ex ONLUS sulla necessità di indicare al RUNTS correttamente le coordinate bancarie. L’inserimento dell’IBAN costituisce infatti un elemento essenziale per l’erogazione del contributo relativo all’anno finanziario 2026.
- T.A.R. Lazio, Sezione V, n. 8140/2026 del 4 maggio 2026
Con la sentenza n. 8140 del 4 maggio 2025, il TAR Lazio ha affermato l’illegittimità del provvedimento di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) adottato in assenza della preventiva comunicazione individuale della diffida ad adempiere prevista dall’art. 48, comma 4, del Codice del Terzo Settore e dall’art. 20, comma 7, del D.M. n. 106/2020.
Secondo il Collegio, la mera pubblicazione sul BUR non garantisce l’effettiva conoscibilità dell’atto, soprattutto ove l’amministrazione disponga già di strumenti idonei alla comunicazione individuale, quali la PEC. Né possono assumere valore equipollente contatti informali o iniziative divulgative, prive dei requisiti della comunicazione amministrativa formale.
Pur riconoscendo il carattere vincolato del potere di cancellazione, il TAR ribadisce che la diffida costituisce un presupposto legale necessario del procedimento e che la sua mancata comunicazione determina l’illegittimità derivata del successivo provvedimento espulsivo.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni: il credito d’imposta previsto dall’art. 24 della Convenzione spetta anche in caso di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 25/05/2026, n. 16134)
In tema di imposte sui redditi, l’art. 24 della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni, ratificata con L. n. 459/1992, che impone allo Stato italiano di detrarre, entro determinati limiti, dall’ imposta dovuta in Italia l’imposta pagata in Germania sui medesimi redditi, configura un obbligo internazionale incondizionato, il cui adempimento non può essere subordinato al rispetto degli oneri formali previsti dall’art. 165, comma 8, TUIR (presentazione della dichiarazione e indicazione dei redditi esteri). Ne consegue che il credito d’imposta per le imposte assolte in Germania spetta al contribuente residente anche in caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, atteso che la norma interna non può limitare l’efficacia precettiva della norma pattizia, prevalente ai sensi degli artt. 75 del d.P.R. n. 600/1973 e 169 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 117, comma 1, Cost.
- Art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992: il divieto di nuovi documenti in appello non si applica ai giudizi instaurati prima del 4 gennaio 2024 (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2026, n. 16456)
In tema di processo tributario, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, la nuova disciplina dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 220 del 2023 – nella parte in cui limita la produzione di nuovi documenti in appello, non si applica ai giudizi introdotti in primo grado anteriormente al 4 gennaio 2024. Per tali giudizi continua a trovare applicazione il previgente testo dell’art. 58, che consentiva la piena produzione documentale in grado di appello.
- Imposta di registro: la violazione del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 determina la nullità dell’atto (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/05/2026, n. 16599)
L’obbligo di rispettare il termine dilatorio di cui all’ art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, quale espressione del contraddittorio endoprocedimentale “qualificato” conseguente ad accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, opera anche in materia di imposta di registro, senza distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati, e la sua violazione comporta la nullità dell’atto impositivo.
- IRAP: i dividendi percepiti da società madri residenti da partecipazioni in società figlie residenti in altri Stati UE non possono essere tassati oltre il limite del 5% (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 03/06/2026, n. 17650)
In tema di IRAP dovuta da banche e intermediari finanziari, la sentenza della Corte di giustizia UE 1° agosto 2025, Banca Mediolanum, cause riunite C-92/24-C-94/24, ha chiarito che l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE osta a una normativa nazionale che, adottato il sistema di esenzione di cui al par. 1, lett. a), assoggetti a imposizione – anche mediante tributi diversi dall’ imposta sul reddito delle società – in misura superiore al 5% i dividendi percepiti, in qualità di società madri, da società figlie residenti in altri Stati membri, includendoli, in tutto o in parte, nella base imponibile di detta imposta.
- Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: criteri distintivi tra credito inesistente e credito non spettante (Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 05/06/2026, n. 18155)
In tema di credito d’ imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 D.L. 145/2013 e L. 208/2015, art. 1, commi 98-108, ai fini dell’applicazione delle sanzioni ex art. 13 D.Lgs. 471/1997 e art. 27, comma 18, D.L. 185/2008, la nozione di credito “inesistente” ricorre quando: a) il credito è artificiosamente rappresentato, ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ovvero, pur sorto, è già estinto al momento dell’utilizzo; b) la sua inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 ; in tal caso si applicano le sanzioni per crediti inesistenti (nella misura, ratione temporis, del 100% minimo).
Quando, invece, pur mancando i presupposti del credito, la relativa indebita fruizione sia rilevabile in sede di controllo formale o automatizzato, si versa in ipotesi di credito “non spettante”, cui si applicano le sanzioni di cui all’ art. 13, commi 1 o 4, D.Lgs. 471/1997. Il giudice di merito è tenuto a motivare in modo specifico sulla sussistenza dei presupposti dell’una o dell’altra fattispecie sanzionatoria.
- IVA: imponibile in Italia la vendita online di beni spediti direttamente dal fornitore UE al cliente finale italiano, se il rivenditore è soggetto passivo italiano (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/06/2026, n. 18398)
In tema di IVA, la cessione “a catena” di beni acquistati da un fornitore UE e venduti da un rivenditore italiano a clienti privati nazionali tramite piattaforma di e‑commerce, con spedizione diretta dal fornitore estero al cliente finale italiano, costituisce un’unica operazione economica da valutarsi unitariamente. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 40, comma 1, D.L. n. 331/1993, l’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato, con conseguente assoggettamento ad IVA in Italia, ove il rivenditore italiano è soggetto passivo nazionale e non risulti che l’operazione sia stata assoggettata ad imposta nello Stato membro di partenza.
- Imposta di registro: l’enunciazione di finanziamenti soci infruttiferi integra imposta principale con responsabilità solidale del notaio (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/06/2026, n. 18640)
In tema di imposta di registro, l’imposta dovuta ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per la tassazione per enunciazione di finanziamenti soci infruttiferi – ove la relativa configurazione giuridica risulti desumibile ab intrinseco dal solo contenuto dell’atto rogato, senza necessità di accertamenti di
fatto extratestuali né di complesse valutazioni interpretative – integra imposta principale ai sensi dell’art. 42, comma 1, D.P.R. n. 131/1986; ne consegue che l’Ufficio può pretenderla mediante avviso di liquidazione in rettifica dell’autoliquidazione e che il notaio rogante, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del medesimo D.P.R., è responsabile in solido con le parti per il pagamento dell’imposta così qualificata.
- Indagini finanziarie: la mancanza o l’inidoneità dell’autorizzazione comporta l’inutilizzabilità della documentazione bancaria e l’invalidità della pretesa fondata sulle relative risultanze (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 15/06/2026, n. 19956)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, l’autorizzazione prevista dall’ art. 32, comma 1, n. 7), D.P.R. n. 600/1973 e dall’ art. 51, comma 2, n. 7), D.P.R. n. 633/1972 , pur mantenendo natura di atto interno e preparatorio, deve: a) essere necessariamente preventiva rispetto alle richieste agli intermediari; b) contenere un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, presupposti, oggetto e limiti dell’ ingerenza nei dati bancari, alla luce dell’ art. 8 CEDU e degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ove, su specifica contestazione del contribuente, l’autorizzazione risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile e l’avviso di accertamento è invalido per la parte di pretesa che si fonda sulle relative risultanze.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.: scade il 30 giugno il termine per effettuare gli investimenti agevolabili
Scade il prossimo 30 giugno il termine per effettuare gli investimenti beni strumentali materiali 4.0. prenotati nel 2025 – per i quali il relativo ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto minimo del 20% – al fine di fruire del credito di imposta ex art. 1, co. 446 della Legge n. 207/2024, nella misura prevista dall’art. 1, co. 1057-bis della Legge n. 178/2020.
REDDITO DI IMPRESA
- Global Minimum Tax: pubblicate le linee guida in materia di imposizione minima globale (Linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze 22 giugno 2026, prot. n. 29423)
Con le Linee guida 22 giugno 2026, prot. n. 29423, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione della comunicazione rilevante con il sistema centralizzato, nell’ambito della disciplina dell’imposizione minima globale introdotta dal D.Lgs. n. 209/2023.
In via preliminare, il documento ricorda che la Comunicazione rilevante costituisce lo strumento attraverso il quale i gruppi rientranti nell’ambito applicativo della Global Minimum Tax comunicano le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’imposizione minima globale del 15 per cento, nonché al coordinamento delle regole relative all’imposta minima integrativa, all’imposta minima suppletiva e all’imposta minima nazionale equivalente.
Le Regole OCSE, la Direttiva UE e il D.Lgs. n. 209/2023 consentono, infatti, la presentazione della Comunicazione rilevante una sola volta per l’intero gruppo multinazionale, in un’unica giurisdizione, evitando così duplicazioni e riducendo gli oneri amministrativi. In tal caso, l’adempimento è effettuato dalla controllante capogruppo o da un’impresa designata, localizzata in una giurisdizione diversa da quelle in cui sono stabilite le altre entità del gruppo, con successiva trasmissione delle informazioni alle amministrazioni fiscali interessate.
Il MEF evidenzia che, in vista del primo ciclo dichiarativo, sono emerse alcune criticità operative legate alla disponibilità dei portali per la presentazione della Comunicazione rilevante e all’attivazione degli scambi di informazioni tra le amministrazioni fiscali. Per far fronte a tali criticità, 33 Paesi, tra cui l’Italia, hanno raggiunto un’intesa in base alla quale le giurisdizioni aderenti non applicheranno sanzioni e non faranno valere l’obbligo di presentazione locale della Comunicazione rilevante qualora il gruppo multinazionale presenti validamente la Comunicazione rilevante a livello centralizzato in una delle giurisdizioni indicate nel documento OCSE e notifichi alle amministrazioni fiscali locali il nome dell’impresa designata.
Con specifico riferimento all’Italia, il MEF chiarisce che, in questa fase transitoria di prima attuazione dell’imposizione integrativa e di attivazione dei rapporti di scambio, l’Amministrazione finanziaria italiana agirà conformemente all’intesa raggiunta in sede OCSE. Pertanto, qualora un gruppo multinazionale con imprese localizzate in Italia presenti la Comunicazione rilevante a livello centralizzato in una delle giurisdizioni aderenti e l’Agenzia delle entrate riceva entro il 31 dicembre 2026 le informazioni pertinenti, le imprese ed entità italiane non saranno tenute a presentare localmente la Comunicazione rilevante.
L’impegno dell’Italia presuppone, tuttavia, il verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) le imprese o entità localizzate in Italia, ovvero l’impresa locale designata per loro conto, devono notificare all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2026, la volontà di avvalersi del meccanismo centralizzato di presentazione della Comunicazione Rilevante, indicando, per tale adempimento informativo, la controllante capogruppo o l’impresa designata incaricata della presentazione della Comunicazione rilevante;
(ii) la controllante capogruppo o l’impresa designata sia localizzata a Cipro o in uno dei paesi indicati nell’elenco del Documento OCSE, in quanto giurisdizioni che hanno espresso l’intenzione di attivare lo scambio dei dati contenuti nella Comunicazione Rilevante con l’amministrazione fiscale italiana;
(iii) la Comunicazione rilevante sia validamente presentata all’amministrazione fiscale estera dove è localizzata la controllante capogruppo o l’impresa designata, in conformità alla scelta notificata all’Agenzia delle entrate;
(iv) l’Agenzia delle entrate riceva i dati pertinenti della comunicazione rilevante presentata centralmente entro il 31 dicembre 2026.
Da ultimo, viene chiarito che, qualora l’Agenzia delle entrate non riceva entro il 31 dicembre 2026 le informazioni relative alla Comunicazione rilevante presentata centralmente, per responsabilità della giurisdizione inclusa nel Documento OCSE che non abbia attivato in tempo utile le relazioni di scambio, le imprese ed entità del gruppo localizzate in Italia, provvisoriamente esentate dalla presentazione della suddetta comunicazione a livello locale, saranno tenute a ottemperare all’obbligo informativo in Italia entro un mese dal ricevimento dell’apposita richiesta dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.M. 16 ottobre 2025. Qualora, invece, lo scambio di informazioni con il Paese estero presso cui è stata depositata la Comunicazione rilevante a livello centralizzato risulti regolarmente attivato nei termini, il mancato tempestivo ricevimento dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate determinerà la richiesta di presentazione locale della Comunicazione rilevante soltanto all’esito infruttuoso delle procedure di cui all’art. 9, commi 3 e 4, del medesimo D.M.
16 ottobre 2025. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 51, comma 9, del D.Lgs. n. 209/2023 in caso di omessa o tardiva presentazione locale, ovvero di trasmissione di dati errati.
- Deducibilità IRES dei componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value dei derivati non di copertura aventi ad oggetto commodities energetiche iscritte in conto economico (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 15 giugno 2026, n. 122)
Con la risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 122, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla deducibilità, ai fini IRES, dei componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari derivati non di copertura aventi ad oggetto commodities energetiche (i.e. energia elettrica, gas naturale, EUA).
L’Amministrazione finanziaria ricorda preliminarmente che la disciplina fiscale degli strumenti finanziari derivati è contenuta nell’art. 112 del TUIR. A mente del citato articolo, concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi risultanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio (comma 2) e, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali nonchè per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all’articolo 2435 ter c.c. ,che redigono il bilancio secondo il codice civile, i componenti negativi imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la verifica dell’inerenza deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche dello strumento finanziario e dell’attività concretamente esercitata dal contribuente. In tale contesto, particolare rilievo, ai fini della verifica dell’inerenza delle valutazioni negative del derivato imputate a conto economico, assume la dimostrazione che lo strumento finanziario persegua anche una finalità di ”copertura gestionale” (i.e. il derivato è usato per gestire il rischio di mercato tipico dell’attività), anche in assenza della formale documentazione attestante la relazione di copertura e ferma restando, in tal caso, la qualificazione contabile e fiscale a titolo di derivato speculativo.
Su tali basi, l’Agenzia delle entrate afferma che i componenti negativi derivanti dalla valutazione al fair value di derivati non di copertura aventi ad oggetto commodities energetiche (i.e. energia elettrica, gas naturale ed EUA), correttamente iscritti a conto economico di una società operativa negli stessi mercati energetici, sono deducibili ai fini IRES ex art. 112, commi 2 e 3-bis del TUIR, qualora risultino inerenti all’attività ordinaria dell’impresa, in quanto riferibili ad attività volte a contenere il rischio e a trarre profitti in mercati caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie: ammissibile l’interpello disapplicativo (Norma di comportamento AIDC 18 giugno 2026, n. 237)
Con la Norma di comportamento 18 giugno 2026, n. 237, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha fornito chiarimenti in merito al diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali ad esse equiparati nelle operazioni straordinarie.
La Norma esamina, in particolare, le semplificazioni introdotte dall’art. 15 del D.Lgs. n. 192/2024, relative al regime di riporto delle perdite, applicabile ai casi previsti dagli artt. 84, 172, 173 e 176 del TUIR. La citata disposizione introduce una soglia quantitativa aggiuntiva, rappresentata dal valore economico netto del patrimonio della società che riporta le perdite, determinato mediante relazione giurata di stima redatta da un soggetto qualificato.
Sul punto, l’Associazione evidenzia che l’eliminazione, nel nuovo testo normativo, del riferimento espresso alla possibilità di presentare l’interpello disapplicativo non può essere interpretata nel senso di escludere l’accesso a tale istituto. Ciò per due ordini di ragioni: la prima risiede nel fatto che l’interpello disapplicativo trova autonoma disciplina nell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge n. 212/2000, il quale individua i casi in cui il contribuente è legittimato ad avvalersene; la seconda si rinviene nel testo della relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024, ove viene espressamente ammessa la possibilità di chiedere la disapplicazione della norma antielusiva specifica mediante interpello.
In tale prospettiva, la riforma ha l’obiettivo di semplificare e rendere più chiari i presupposti per il riporto delle perdite in caso di operazioni straordinarie, riducendo l’esigenza di ricorrere all’interpello nei casi in cui il profilo rilevante sia esclusivamente valutativo. In tali ipotesi, la perizia diventa lo strumento idoneo a presidiare i casi in cui l’unico elemento sensibile è il valore economico. L’interpello, invece, resta utilizzabile quando il contribuente sollecita una valutazione più ampia e non meramente estimativa, come nel caso della sterilizzazione dei conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti all’operazione, ove eseguiti in assenza di intenti elusivi.
In conclusione, richiamando la massima della Norma, l’AIDC afferma che il diritto al riporto delle perdite pregresse e degli altri attributi fiscali equiparati – la cui fruizione è ordinariamente subordinata a specifici test nell’an (vitalità) e nel quantum (patrimonio netto) in caso di trasferimento di partecipazione maggioritaria con modifica dell’attività, nonché nelle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda – resta riconosciuto anche a prescindere da tali test, qualora il contribuente dimostri, mediante interpello disapplicativo, che l’operazione non comporta una compensazione intersoggettiva indebita di imponibili fiscali di segno opposto.
- Cessioni di partecipazioni infragruppo e scissioni di compendi immobiliari (risoluzione Agenzia delle entrate 25 maggio 2026, n. 107)
Con la risposta a interpello 25 maggio 2026, n. 107, l’Agenzia delle entrate si è espressa sulla valutazione antiabuso di un’operazione di riorganizzazione aziendale, consistente in due distinte operazioni: la prima avente ad oggetto una cessione integrale delle partecipazioni detenute da Beta in Gamma a favore di Alfa e la seconda consistente in una scissione finalizzata a consentire ai soci di perseguire autonomamente differenti progetti imprenditoriali.
In considerazione della tipologia di operazione che si intende porre in essere, viene chiesto all’Amministrazione finanziaria se questa possa integrare una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000.
In via preliminare, l’Agenzia delle entrate ricorda che un’operazione può essere considerata abusiva ex art. 10-bis della Legge 20 luglio 2000, n. 212 laddove ricorrano congiuntamente tre presupposti:
(i) il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, costituito da “benefici” anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario;
(ii) l’assenza di sostanza economica dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
(iii) l’essenzialità del conseguimento di un vantaggio fiscale.
L’insussistenza di un vantaggio indebito o l’assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell’abuso esclude ab origine la configurabilità di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi. A ciò si aggiunga che non possono comunque considerarsi abusive le operazioni che, pur presentando i tre elementi di cui sopra, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).
Ai fini dell’analisi antiabuso, l’Amministrazione finanziaria ricorda inoltre che assumono rilevanza non soltanto i singoli atti o contratti autonomamente considerati, ma anche le operazioni c.d. «complesse», costituite da una pluralità di fatti, atti o contratti tra loro collegati e riconducibili al perseguimento e all’attuazione di un interesse del contribuente. In tal senso, la verifica della natura indebita del vantaggio può avvenire riferendosi, oltre che alla ratio delle norme applicate, ai principi dell’ordinamento tributario.
Muovendo da tali principi, l’Agenzia delle entrate ritiene che la riorganizzazione prospettata non integri una fattispecie di abuso del diritto ex art. 10-bis, in quanto l’attuazione dell’operazione non determina, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale indebito.
Più nel dettaglio, ai fini delle dirette:
(i) l’operazione di cessione delle partecipazioni in Gamma, da parte di Beta a favore di Alfa, avverrà ad un prezzo in linea con il valore di mercato, determinato con il metodo patrimoniale semplice e verrà corrisposto mediante accesso a un finanziamento bancario. Da un punto di vista fiscale, la predetta operazione avrà natura realizzativa determinando una plusvalenza da cessione in regime PEX;
(ii) mentre, l’operazione di scissione verrà realizzata al fine di permettere ai soci di perseguire i diversi intenti imprenditoriali. Si tratta di un’operazione fiscalmente neutrale ex art. 173 del TUIR e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
Con specifico riferimento alla scissione, l’Amministrazione finanziaria ricorda che il regime di neutralità fiscale comporta la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia in capo ai soci sia in capo alla/e società beneficiaria/e. In tale contesto, viene altresì evidenziato che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, la scissione non deve essere utilizzata per surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o alcuni di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, imponibile ex art. 86, co. 1, lett. c) e co. 3 del TUIR. In tale prospettiva, assume rilievo che l’operazione non sia finalizzata all’attribuzione dei beni a società di mero godimento allo scopo di rinviare la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e delle riserve di utili, beneficiando indebitamente del regime di neutralità fiscale previsto per la scissione.
Alla luce di tali considerazioni, l’Agenzia delle entrate conclude affermando che l’operazione di riorganizzazione risulta sorretta da concrete ragioni organizzative e gestionali, connesse alla separazione dei percorsi imprenditoriali.
Pertanto, in assenza di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito, l’operazione non integra una fattispecie di abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, senza necessità di esaminare gli ulteriori presupposti richiesti dalla norma.
Per quanto riguarda l’IVA, invece, l’Agenzia delle entrate ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. f), del d.P.R. n. 633/1972, non sono considerate cessioni di beni i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni. La scissione parziale risulta, pertanto, irrilevante ai fini IVA, ferma restando, ricorrendone i presupposti, l’applicazione delle disposizioni in materia di rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2 del medesimo decreto. Quanto alla cessione delle partecipazioni in Gamma da Beta ad Alfa, trova invece applicazione il regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972.
Su tali basi, dunque, l’operazione riorganizzativa descritta non integra, anche ai fini IVA, profili di abusività ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000.
Analoghe conclusioni valgono anche in merito alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabili al trasferimento dei beni coinvolti nella scissione. Per tale operazione, dette imposte saranno dovute in misura fissa ex art. 4 della Tariffa, Parte 1, Allegata al TUR e artt. 2, co. 2 e 4 della Tariffa allegata al TUIC.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 105 del 25 maggio 2026
Ai fini dell’esenzione IVA per l’importazione di beni personali in occasione del trasferimento della residenza in Italia, l’Agenzia delle Entrate conferma che assumono rilievo gli aspetti sostanziali dell’operazione più che quelli meramente formali.
In tale prospettiva, il requisito del “possesso” deve essere interpretato come effettiva disponibilità e concreto controllo del bene da parte del soggetto interessato, mentre la verifica del suo utilizzo nel luogo della precedente residenza richiede una valutazione basata sulle circostanze effettive e non su criteri rigidamente formali.
L’orientamento si inserisce nel solco della giurisprudenza unionale e conferma una lettura della disciplina volta a valorizzarne la finalità agevolativa, privilegiando la realtà economica sottostante rispetto alle sole risultanze giuridiche o amministrative.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 111 del 29 maggio 2026
Ai fini IVA, nelle operazioni a catena disciplinate dall’articolo 41-ter del d.l. n. 331/1993, che recepisce l’articolo 36-bis della Direttiva IVA, l’individuazione della cessione cui attribuire il trasporto dei beni rappresenta un elemento determinante per la corretta qualificazione dell’operazione. In particolare, quando l’operatore intermedio organizza il trasporto e comunica al proprio fornitore un numero identificativo IVA rilasciato da uno Stato membro diverso da quello di partenza della merce, il trasferimento intracomunitario si considera effettuato nei suoi confronti.
Ne consegue che la successiva cessione al cliente finale assume natura di operazione interna nello Stato di destinazione dei beni, con il conseguente obbligo di identificazione IVA in tale Paese.
L’orientamento conferma la centralità delle regole europee sulle operazioni a catena nell’individuazione del corretto trattamento fiscale delle cessioni intracomunitarie.
- Agenzia delle Entrate, comunicato del 3 giugno 2026
Ai fini degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio che consente ai gestori delle colonnine di censire i cosiddetti “Server energia”, ossia i dispositivi utilizzati per registrare e trasmettere i dati delle operazioni. In attuazione delle regole tecniche definite dal provvedimento del 12 dicembre 2025, i soggetti interessati dovranno accreditare e registrare tali strumenti tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”.
Dal 23 giugno 2026 sarà inoltre attivo il canale per l’invio dei dati: per la fase di prima applicazione è previsto un termine di 45 giorni per trasmettere i corrispettivi relativi al periodo gennaio-maggio 2026, mentre a regime la comunicazione dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a quello di registrazione delle operazioni.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 120 dell’8 giugno 2026
Ai fini IVA, l’aliquota agevolata del 10% prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999 trova applicazione alle prestazioni riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, comprese alcune verifiche periodiche obbligatorie strettamente funzionali al mantenimento in efficienza degli impianti.
Non rientrano, invece, in tale ambito i servizi di analisi della qualità e della potabilità dell’acqua, che, pur essendo previsti dal d.lgs. n. 18/2023 e assumendo una funzione preventiva per la tutela della salute pubblica, hanno natura meramente diagnostica e di controllo.
Tali attività, infatti, sono finalizzate ad accertare la conformità dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua e possono eventualmente costituire il presupposto per successivi interventi manutentivi, senza però identificarsi con essi.
Di conseguenza, il relativo servizio deve essere assoggettato all’aliquota IVA ordinaria.
- Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026
Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate rafforza l’attività di compliance preventiva nei confronti dei contribuenti per i quali emergono anomalie dichiarative relative al periodo d’imposta 2025. In attuazione dell’articolo 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014, saranno infatti inviate specifiche comunicazioni ai soggetti che non hanno presentato la dichiarazione IVA, che l’hanno trasmessa senza la compilazione dei quadri VE o VJ oppure che hanno dichiarato un ammontare di operazioni attive non coerente con i dati risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici.
L’iniziativa è finalizzata a favorire l’adempimento spontaneo, consentendo ai contribuenti di correggere eventuali errori o omissioni mediante dichiarazione tardiva o integrativa e di beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dall’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472/1997.
- Commissione Europea, proposta di decisione del 17 giugno 2026
Ai fini IVA, la Commissione europea propone di prorogare fino al 30 giugno 2029 l’autorizzazione concessa all’Italia ad applicare il meccanismo dello “split payment”, in deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE. Il sistema prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle società da esse controllate, l’IVA non sia corrisposta al fornitore ma versata direttamente all’Erario dal soggetto acquirente.
Secondo la Commissione, la misura continua a rappresentare uno strumento efficace di contrasto all’evasione fiscale, in quanto impedisce preventivamente il mancato versamento dell’imposta da parte dei fornitori e opera in modo complementare rispetto alla fatturazione elettronica obbligatoria, che consente invece di individuare le irregolarità attraverso controlli successivi. La proroga viene proposta in considerazione dei risultati ottenuti nella riduzione del divario IVA e del recupero di gettito, pur ribadendo il carattere eccezionale e temporaneo della deroga prevista dall’articolo 395 della direttiva IVA.
La Commissione evidenzia inoltre che il meccanismo può determinare una posizione creditoria IVA in capo ai fornitori, i quali non incassano l’imposta dai clienti e possono quindi maturare crediti da chiedere a rimborso. Per tale ragione viene richiesto all’Italia di monitorare l’efficienza delle procedure di rimborso e di trasmettere una relazione sull’efficacia della misura e sui tempi medi di restituzione dei crediti IVA.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello del 18 giugno 2026, n. 125
Ai fini fiscali, il trust è riconosciuto come autonomo soggetto passivo solo se il trustee esercita in modo effettivo e indipendente i poteri di gestione, amministrazione e disposizione del patrimonio segregato. Qualora, invece, l’assetto del trust consenta ai beneficiari o ad altri soggetti di influenzare o condizionare le decisioni del trustee, il trust può essere qualificato come soggetto interposto e, quindi, fiscalmente non autonomo. In tal caso, in applicazione dei principi desumibili dagli articoli 6 e 73 del TUIR e dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria, i redditi sono imputati direttamente ai soggetti che hanno l’effettiva disponibilità del patrimonio e non al trust formalmente intestatario.
La qualificazione del trust come soggetto interposto produce effetti anche sugli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del DL n. 167/1990 e sull’applicazione dell’IVAFE.
Tali adempimenti gravano infatti sui soggetti che risultano effettivi titolari delle attività e degli investimenti detenuti all’estero, in quanto destinatari sostanziali dei redditi e del patrimonio riconducibili al trust.
- Ministero dell’economia e della Finanza, schema di decreto Schema di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio dell’11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, del 22 giugno 2026
Lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 2 della Direttiva (UE) 2025/516 (“VAT in the Digital Age” – ViDA) introduce modifiche al DPR n. 633/1972 e al DL n. 331/1993 per adeguare la disciplina IVA nazionale alle nuove regole europee sul commercio transfrontaliero e sui regimi speciali di dichiarazione e versamento dell’imposta. In particolare, vengono ridefiniti alcuni presupposti delle vendite a distanza intracomunitarie, ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare dei regimi speciali OSS e IOSS e coordinati i criteri di identificazione IVA dei soggetti passivi che operano nell’Unione europea. Il provvedimento chiarisce inoltre che determinate deroghe sul momento di effettuazione delle operazioni non si applicano alle cessioni e prestazioni rientranti nei regimi speciali IVA.
Ai fini IVA, le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti per gli operatori che effettuano vendite transfrontaliere verso consumatori finali, favorendo l’utilizzo dei regimi speciali europei per la dichiarazione e il versamento dell’imposta in un unico Stato membro. Sono inoltre previste disposizioni transitorie fino al 30 giugno 2028 per le vendite a distanza di gas, energia elettrica, calore e freddo, nonché l’abrogazione di alcune norme nazionali dal 30 giugno 2029 in conseguenza dell’armonizzazione europea. Viene infine introdotta l’incompatibilità tra il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e l’identificazione ai fini di specifici regimi speciali IVA dell’Unione europea. Le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2027.
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-603/24
L’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che: un adeguamento dei prezzi di trasferimento di autoveicoli che è debitamente stabilito in un accordo concluso tra società appartenenti ad uno stesso gruppo e diretto a garantire alla società acquirente di tali veicoli l’ottenimento di un margine di profitto precedentemente determinato sulla rivendita di tali veicoli; attuato mediante l’emissione di una nota di credito o di debito da parte della società venditrice alla società acquirente, e calcolato in funzione, in particolare, dei costi sostenuti da quest’ultima società nell’ambito della riparazione da parte di terzi di detti veicoli, non costituisce il corrispettivo di una « prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso », ai sensi di tale disposizione, a meno che esista, tra tali società, un rapporto giuridico caratterizzato da impegni reciproci riguardanti la fornitura da parte della società acquirente di servizi alla società venditrice e il versamento da parte di quest’ultima società di un corrispettivo per tali servizi sotto forma di un siffatto adeguamento, che stabilisce un nesso diretto tra la prestazione di tali servizi e tale adeguamento.
- Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 3 giungo 2026, nella causa T – 198/25
La direttiva 2006/112/ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di effettività, di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che subordina l’esercizio del diritto alla rettifica dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata per un periodo che è già stato oggetto di una verifica fiscale a condizioni connesse alla presentazione di un nuovo elemento idoneo a comportare una modifica delle conclusioni di tale verifica, e ciò anche in assenza di rischio di perdita di gettito fiscale, purché il soggetto passivo interessato possa effettivamente esercitare il suo diritto alla rettifica per un periodo ragionevole.
- Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 10 giugno 2026, T-444/25
L’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’articolo 11 della medesima direttiva, dev’essere interpretato nel senso che: un gruppo IVA costituito sulla base di tale articolo 11 può avvalersi delle esenzioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e g), di detta direttiva solo nel caso in cui le prestazioni di servizi di cui trattasi siano fornite a terzi da un membro di detto gruppo che soddisfi esso stesso tutte le condizioni di applicazione di tale esenzioni, comprese quelle che richiedono che il prestatore, qualora non sia un ente di diritto pubblico, abbia la qualità di istituto di cure mediche debitamente riconosciuto dallo Stato membro interessato e di organismo riconosciuto da tale Stato come avente carattere sociale.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale, del 10 giugno 2026 nella causa T – 529/25
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere come segue allo hof van beroep Antwerpen (Corte di Anversa, Belgio): la regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/97 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’art. 11 ottobre 2018, dev’essere interpretata nel senso che: essa non si applica all’importazione di componenti di una bicicletta elettrica, rientranti nelle sottovoci della voce 8714 della nomenclatura combinata, che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, rientrante nelle sottovoci della voce 8711 della nomenclatura combinata, se tali componenti non sono presentati simultaneamente in dogana, ma vengono importati successivamente con spedizioni scaglionate.
- Conclusioni dell’Avvocato Generale, del 11 giugno 2026, nella causa C-308/25
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali poste dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia – Milano (Italia): l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli articoli 2 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità fiscale, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano ad una normativa nazionale, ai sensi della quale controversie in materia di imposta sul valore aggiunto, ad eccezione di quelle relative all’imposta sul valore aggiunto all’importazione, possono essere definite su domanda del soggetto passivo a fronte del pagamento di una determinata percentuale dell’imposta dovuta, la quale varia in funzione del grado di giudizio e dell’esito delle fasi procedurali precedenti, senza che il soggetto passivo sia tenuto a pagare sanzioni o interessi di mora, e senza che l’amministrazione tributaria possa opporsi alla domanda per motivi diversi da quelli formali.
- Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 17 giugno 2026, nella causa T- 184/25
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che: l’esenzione che esso prevede per la gestione di crediti non si applica a servizi di gestioni di crediti forniti dalla persona che ha concesso detti crediti, li ha successivamente ceduti e continua a gestirli a titolo oneroso per conto del cessionario.
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che: l’esenzione che esso prevede per la presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario, al quale detti crediti sono stati ceduti.
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che: l’esenzione che esso prevede per le operazioni relative a crediti non si applica a servizi di gestione di crediti forniti dalla persona che ha concesso tali crediti e aventi ad oggetto crediti cedui a un altro istituto finanziario.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal