Roma, Li 20 luglio 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107
In G.U. Serie Generale n. 146 del 26.06.2026 è stato pubblicato il decreto-legge recante Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
- Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108
In G.U. Serie Generale n. 146 del 26.06.2026 è stato pubblicato il decreto-legge recante Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.
- Legge 25 giugno 2026, n. 112
In G.U. Serie Generale n. 147 del 27.06.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
- Delibera 19 giugno 2026 – Commissione di vigilanza sui fondi pensione
In G.U. Serie Generale n. 148 del 29.06.2026 è stata pubblicata la delibera recante Direttive in materia di adesione automatica, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
- Legge 2 luglio 2026, n. 116
In G.U. Serie Generale n. 152 del 03.07.2026 è stata pubblicata la legge, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa.
- Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117
In G.U. Serie Generale n. 152 del 03.07.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi.
- Legge 19 giugno 2026, n. 120
In G.U. Serie Generale n. 154 del 06.07.2026 è stata pubblicata la legge recante Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti.
- Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122
In G.U. Serie Generale n. 156 del 08.07.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.
- Decreto legislativo 18 giugno 2026, n. 123
In G.U. Serie Generale n. 157 del 09.07.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante istituzione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
- Decreto Ministeriale n. 85 del 3 luglio 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Con il presente Decreto il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali liquida risorse in favore degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per gli assistenti sociali in servizio nell’anno 2025 e determina le risorse prenotate per gli assistenti sociali previsti in servizio nel 2026, sulla base dei dati inseriti sulla Piattaforma SIOSS.
- Atto Camera -Interrogazione a risposta immediata in commissione (V) n. 5-05588 del 7 luglio 2026
È stata presentata un’interrogazione a risposta immediata avente ad oggetto chiarimenti sulle risorse effettivamente destinate dai contribuenti al 5 per mille e sul superamento del limite di spesa previsto.
A tal proposito si segnala che lo scorso 8 luglio è stata fornita risposta scritta all’interrogazione ed è stato precisato che l’ammontare del gettito effettivamente destinato dai contribuenti al 5 per mille per l’anno finanziario 2025 è pari a 633.299.586,82 euro
- Risposta a Interpello Agenzia delle Entrate n. 134/2026: Agevolazione fiscale CTS: termine entro il quale un immobile deve essere destinato all’utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale dell’ente: Articolo 82, comma 4, del CTS
Con la risposta a interpello n. 134 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell’art. 82 del CTS. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la successiva vendita dell’immobile, anche prima del decorso del quinquennio dall’acquisto, non determina la decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, purché il bene sia stato effettivamente destinato, sin dall’origine, allo svolgimento diretto delle attività istituzionali dell’ente. Il caso riguarda una fondazione ETS che, dopo aver acquistato un immobile beneficiando dell’imposizione in misura fissa prevista dall’art. 82, comma 4, CTS, lo aveva immediatamente adibito a sede delle proprie attività. Successivamente, esigenze organizzative avevano reso necessario il trasferimento in una nuova struttura, inducendo l’ente a valutare la vendita dell’immobile oppure la sua locazione a terzi. L’interpello offre l’occasione per precisare la portata della disposizione agevolativa. Secondo l’Agenzia, il termine di cinque anni previsto dalla norma individua esclusivamente il limite entro il quale deve realizzarsi la destinazione diretta del bene agli scopi istituzionali e non introduce un obbligo di mantenimento della proprietà per l’intero quinquennio. Ne consegue che, una volta soddisfatto il requisito dell’effettivo utilizzo diretto, la successiva alienazione del bene non comporta il recupero delle imposte ordinarie né l’applicazione delle sanzioni. In tal senso, viene valorizzato il dato letterale dell’art. 82, comma 4, CTS osservando come le uniche cause di decadenza espressamente previste siano la dichiarazione mendace e il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento.
Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che va comunque attenzionato il profilo delle imposte sui redditi. La cessione dell’immobile entro cinque anni dall’acquisto può, infatti, generare una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, qualora ne ricorrano i presupposti. Sul punto l’Agenzia ricorda che il trattamento reddituale resta autonomo rispetto alla disciplina delle imposte indirette e deve essere verificato secondo le ordinarie regole fiscali.
- Piano Nazionale dell’Economia Sociale:
In data 2 luglio 2026 durante la riunione del Consiglio dei Ministri, è stata resa, dal Vice ministro dell’economia e delle finanze e dal Vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, un’informativa in merito al Piano d’azione nazionale per l’economia sociale in attuazione della Raccomandazione del Consiglio europeo del 27 novembre 2023 sullo sviluppo delle condizioni quadro dell’economia sociale.
Di seguito si provvede ad una sintesi esaustiva del Piano.
Tra le priorità del Piano assume particolare rilievo il rapporto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), al fine di favorire un’applicazione più coerente della relativa nozione anche in assenza di un formale convenzionamento, qualora ricorrano attività di interesse pubblico e specifici vincoli strutturali. Centrale è altresì il profilo fiscale, in considerazione delle peculiarità degli enti dell’economia sociale, caratterizzati dal divieto di distribuzione degli utili, dall’obbligo di reinvestimento degli avanzi di gestione e dalla presenza di patrimoni indivisibili o indisponibili. In tale contesto, la Comfort Letter della Direzione Generale Concorrenza della Commissione europea, che ha escluso la natura di aiuto di Stato delle principali disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore e dalla disciplina dell’impresa sociale, rafforza l’esigenza di un regime tributario coerente con l’assenza di finalità speculative. Tra gli interventi prospettati figurano l’esenzione degli utili destinati a riserva legale obbligatoria delle cooperative, la revisione della disciplina dei dividendi delle cooperative e delle imprese sociali, una maggiore omogeneità del trattamento IRAP per gli enti del Terzo settore, l’adeguamento della disciplina IMU per gli immobili destinati ad attività di utilità sociale e l’introduzione di strumenti di compliance preventiva e di dialogo collaborativo con l’Amministrazione finanziaria.
Il Piano attribuisce inoltre rilievo al consolidamento delle forme di amministrazione condivisa, valorizzando gli istituti della co-programmazione e della co-progettazione quali strumenti di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore nella definizione e nell’attuazione degli interventi di interesse generale. Parallelamente, promuove una maggiore integrazione degli obiettivi sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e delle imprese private.
Un ulteriore asse strategico riguarda il miglioramento dell’accesso alla finanza, attraverso il rafforzamento della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, l’integrazione tra strumenti nazionali ed europei di garanzia e il sostegno a forme di patrimonializzazione mediante investimenti di lungo periodo da parte di soggetti pubblici e privati. Il Piano valorizza, inoltre, il patrimonio immobiliare quale leva per lo sviluppo di interventi di housing sociale, servizi di prossimità, riutilizzo dei beni confiscati, impiantistica sportiva e valorizzazione del patrimonio culturale. Completano il quadro strategico le misure volte alla promozione del volontariato, al rafforzamento del contributo dell’economia sociale alle politiche del lavoro e allo sviluppo di partenariati tra gli enti dell’economia sociale e le imprese tradizionali, nella prospettiva di accrescere la capacità del settore di generare coesione sociale e sviluppo sostenibile.
- Principio di diritto n. 1/ 2026 dell’Agenzia delle Entrate in materia di Trattamento tributario delle operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti
Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate si sofferma ad analizzare il regime fiscale applicabile alle operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura organizzativa. Sotto il profilo IVA, i trasferimenti di beni effettuati nell’ambito della fusione sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta e, in forza del principio di alternatività, trovano applicazione le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna), purché ricorrano i requisiti dell’operazione gratuita di riorganizzazione interna.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria conferma il principio di neutralità fiscale della fusione per i beni già appartenenti alla sfera d’impresa dell’ente incorporato e confluiti nella sfera commerciale dell’incorporante. Diversamente, il trasferimento di beni dalla sfera istituzionale a quella commerciale costituisce, in linea generale, un evento realizzativo, con possibile emersione di plusvalenze determinate al valore normale. Fanno eccezione i beni immobili strumentali ammortizzabili, che accedono alla sfera d’impresa al costo storico senza effetti impositivi, nonché gli immobili non strumentali detenuti da oltre cinque anni, per i quali resta esclusa la tassazione delle plusvalenze.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Imposta di registro e fondi comuni di investimento immobiliare: l’atto di dotazione dell’immobile sconta l’imposta in misura fissa (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 01/07/2026, n. 22561)
In tema di imposta di registro, l’atto di dotazione di immobile in favore di un fondo comune di investimento immobiliare – in quanto apporto meramente strumentale, effettuato in regime di segregazione patrimoniale destinata ad uno scopo vincolato ed eterodeterminato, con correlativa acquisizione di quote di partecipazione e non di un prezzo-corrispettivo – non realizza un effettivo trasferimento di ricchezza e non è assimilabile agli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari previsti dall’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Ne consegue che tali atti non sono soggetti all’aliquota proporzionale del 9%, bensì alla disciplina ordinaria di cui all’art. 9 D.L. n. 351/2001 e all’art. 7 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986 (imposta fissa), e che l’intervento abrogativo delle agevolazioni di cui all’ art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011 non incide su tale regime, il quale non ha natura di agevolazione ma di disciplina strutturale e organica del comparto dei fondi immobiliari.
- Processo tributario: la riassunzione del giudizio interrotto si perfeziona con il solo deposito dell’istanza di trattazione (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/07/2026, n. 22913)
Nel processo tributario, la riassunzione del giudizio interrotto è validamente effettuata mediante il solo deposito, entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, dell’istanza di trattazione al presidente della sezione, senza che incomba sulla parte l’onere di notificare tale istanza o il decreto di fissazione d’udienza alle controparti, spettando esclusivamente alla segreteria della Commissione tributaria (ora Corte di giustizia tributaria) la comunicazione alle parti della data della nuova udienza; ne consegue che la mancata notifica dell’istanza di riassunzione da parte dell’istante non comporta l’estinzione del processo.
- Accertamento dei redditi di società di persone: il giudicato favorevole per cause non personali si estende anche agli altri soci (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 08/07/2026, n. 22917)
In tema di accertamento dei redditi di società di persone ex art. 5 TUIR, il giudicato favorevole formatosi, per cause non personali, in un separato giudizio relativo all’avviso di accertamento notificato ad altro socio (ovvero alla società) – nel quale sia stato annullato l’atto presupposto per violazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 – si estende anche agli ulteriori soci, i quali possono opporlo all’Amministrazione finanziaria, non trovando ostacolo nei limiti soggettivi del giudicato di cui all’ art. 2909 c.c., trattandosi di “pregiudizialità secundum eventum litis”.
- Società di capitali a ristretta base partecipativa: il raddoppio dei termini di accertamento si estende anche agli avvisi notificati ai soci (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 09/07/2026, n. 22970)
In tema di accertamento di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento emesso nei confronti della società costituisce indispensabile antecedente logico‑giuridico dell’accertamento emesso nei confronti dei soci, fondato sulla presunzione di distribuzione ai medesimi dei maggiori utili non contabilizzati; ne consegue che il raddoppio dei termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 (ratione temporis), operante nei confronti della società in forza della denuncia penale ex D.Lgs. 74/2000, si estende automaticamente anche agli avvisi notificati ai soci, ancorché nei loro confronti non sia configurabile autonoma ipotesi di reato.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: il credito non spetta in caso di imprese soggette a procedure liquidatorie (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 18 giugno 2026, n. 139)
Con la risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 139, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla spettanza del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «Transizione 4.0» nell’ipotesi in cui gli investimenti siano stati effettuati da una società sottoposta a procedura liquidatoria nonché al caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto alla loro entrata in funzione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1051, della Legge di bilancio 2021, alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020, è riconosciuto un credito di imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dall’art. 1, commi 1052 a 1058bis, della Legge di bilancio 2021. Detto credito, tuttavia, non spetta, nel caso in cui l’impresa sia in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sia stata sottoposta ad altra procedura concorsuale di cui alla legge fallimentare o al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero ad altre leggi speciali (cfr. art. 1, comma 1052 della Legge di bilancio 2021).
La ratio sottesa all’esclusione in commento risiede nella volontà di non ammettere al beneficio imprese che, ancorché rientranti tra i potenziali beneficiari del credito di imposta, siano sottoposte a procedure di natura liquidatoria finalizzate alla cessazione dell’attività. Diversamente, non si ravvisa alcuna preclusione all’accesso al credito d’imposto nel caso in cui i soggetti si trovino nell’ambito di una procedura di risanamento aziendale volta alla prosecuzione dell’attività (cfr. circolare 20 gennaio 2025, n. 1/E).
L’Agenzia delle entrate affronta, inoltre, il tema della spettanza del credito d’imposta nell’ipotesi in cui l’interconnessione dei beni agevolati avvenga in un periodo d’imposta successivo rispetto alla loro entrata in funzione.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ricorda che ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’investimento l’imputazione dello stesso al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole della competenza ex previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.
In particolare, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “industria 4.0.” e la sua interconnessione «la fruizione del Credito d’imposta ”in misura ridotta” dall’anno di entrata in funzione del bene, […] rinviando la fruizione del Credito d’imposta ”in misura piena” […] a partire dall’anno dell’avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 della legge di bilancio 2021[…]» (cfr. circolare n. 4/E del 2017, al paragrafo 5.3 e 5.4.).
Richiamando un proprio precedente di prassi, l’Agenzia delle entrate precisa, tuttavia, che la possibilità di effettuare l’interconnessione in un periodo d’imposta successivo non può estendersi indefinitamente. La tardiva interconnessione deve, infatti, dipendere da condizioni oggettive, adeguatamente documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e/o strumentali del contribuente (cfr. risposta a interpello n. 34 dell’8 febbraio 2024).
In conclusione, dunque, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «Transizione 4.0» non spetta alle imprese sottoposte a procedure aventi finalità liquidatorie, in quanto la finalità di tali procedure non risulta coerente con la ratio dell’agevolazione, che mira al rinnovamento degli assets delle imprese in attività. La temporanea sottoposizione a una procedura liquidatoria successivamente revocata non determina, tuttavia, la perdita del beneficio qualora l’attività d’impresa sia proseguita e la procedura non sia stata concretamente finalizzata alla cessazione dell’attività. Allo stesso modo, l’interconnessione dei beni avvenuta in un periodo d’imposta successivo rispetto alla loro entrata in funzione non preclude la fruizione del credito, purché il ritardo dipenda da circostanze oggettive e adeguatamente documentate.
REDDITI DI IMPRESA
- Participation exemption: regime fiscale speciale e requisiti per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni estere (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 18 giugno 2026, n. 135)
Con la risposta a interpello 18 giugno 2026, n. 135, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione del regime di participation exemption (PEX) nell’ipotesi di cessione di una partecipazione detenuta in una società estera beneficiaria di un regime fiscale agevolato.
Ai sensi dell’art. 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95 per cento, purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) l’ininterrotto possesso delle partecipazioni dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) la residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- d) l’esercizio, da parte della partecipata, di un’impresa commerciale ex art. 55 TUIR.
Con specifico riferimento al requisito della residenza fiscale di cui al sub lett. c) l’Amministrazione finanziaria chiarisce che lo stesso richiede la residenza fiscale o la localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis co. 1 del TUIR o, in alternativa, la dimostrazione, anche a seguito di interpello, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lett. b) del medesimo articolo (i.e. la partecipazione non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 87, comma 2, del TUIR il requisito in commento deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso. Tuttavia, in caso di rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dande causa, è sufficiente che tale condizione sussista ininterrottamente per i cinque periodo di imposta anteriori al realizzo stesso (c.d. periodo di monitoraggio).
In merito alla nozione di «regime fiscale privilegiato», l’art. 47-bis, co. 1, lett. b) TUIR precisa che, i regimi fiscali di Stati o territori esteri si considerano privilegiati se, in mancanza del requisito del controllo, il livello nominale di tassazione applicabile alla società estera risulti inferiore al 50% di quello vigente in Italia.
Più precisamente, i regimi fiscali sono considerati speciali quando consistono in discipline non applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti che svolgono un’analoga attività d’impresa, ma risultano fruibili soltanto in funzione di specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota d’imposta, prevedono esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite. Qualora il regime speciale riguardi soltanto una parte dell’attività economica svolta dal soggetto estero, è inoltre necessario che tale attività risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività esercitate.
In sostanza, per regime speciale si può intendere quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione, ad esempio, della tipologia di attività esercitata, delle particolari categorie di appartenenza, o in virtù di accordi o provvedimenti ad hoc dell’Amministrazione finanziaria estera (cfr. Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 142/2018)
Su tali basi, dunque, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che il regime previsto dall’art. 50° della Legge Serba sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche costituisce un regime fiscale speciale ex art. 47-bis del TUIR.
Tale disciplina consente, infatti, alle imprese che effettuano investimenti in immobilizzazioni strumentali per un importo superiore a un miliardo di dinari serbi e che assumono almeno cento lavoratori a tempo indeterminato di beneficiare, per un periodo di dieci anni, di un’esenzione dall’imposta sugli utili proporzionata all’ammontare dell’investimento effettuato.
La specialità del regime deriva dalla circostanza che il beneficio non è riconosciuto alla generalità delle imprese operanti in Serbia, ma soltanto ai soggetti che presentano specifiche caratteristiche connesse all’entità dell’investimento, all’incremento occupazionale e alla durata temporanea dell’agevolazione.
Proprio tali elementi conducono a ritenere il regime fiscale in commento come «privilegiato» in quanto il relativo beneficio risulta riservato a soggetti in possesso di specifici requisiti, a prescindere dalla circostanza che lo stesso è stabilmente inserito nella normativa tributaria serba e non è qualificato come agevolazione. Per tale ragione, non risulta soddisfatto il requisito della residenza fiscale previsto dall’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR e la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione non può beneficiare del regime di participation exemption.
- Contributo straordinario sugli extraprofitti bancari: forniti chiarimenti in merito al contributo straordinario dovuto per affrancare la riserva costituita ex art. 26 del D.L. 104/2023 (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 133)
Con la risposta a interpello 3 luglio 2026, n. 133, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al contributo straordinario dovuto per affrancare la riserva sugli extraprofitti bancari, di cui all’art. 26 del D.L. 104/2023.
Ai sensi del citato art. 26 a carico delle banche è prevista un’imposta straordinaria determinata applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 che eccede almeno il 10% del medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.
Allo stesso tempo è consentito alle banche di evitare, in un primo momento, il versamento del contributo sugli extraprofitti attraverso l’iscrizione in bilancio di una riserva non distribuibile per un importo non inferiore a due volte e mezza l’imposta calcolata e, comunque, non superiore all’importo ottenuto applicando il coefficiente dello 0,26% all’esposizione al rischio «su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013» (cfr. art. 26, commi 3 e 5-bis del D.L. 104/2023).
Per quanto riguarda la costituzione della riserva è, tuttavia, prevista la possibilità che in caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili.
In tal senso, qualora la banca nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2024 abbia subito delle perdite, costituiscono la riserva utilizzando, prioritariamente, gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli accantonati negli esercizi più recenti e, successivamente, le altre riserve patrimoniali disponibilità. Diversamente, in caso di utili di esercizio in misura inferiore a due volte e mezzo l’imposta straordinaria, costituiscono la riserva utilizzando prioritariamente tali utili e integrando la stessa con le riserve disponibili secondo l’ordine e le modalità precedentemente descritti (cfr. Circolare dell’Agenzia delle entrate 23 febbraio 2024, n. 4).
Tale impianto è stato successivamente modificato dall’art. 1, commi da 68-73, della Legge n. 199/2025. Più nel dettaglio, a partire dall’esercizio 1° gennaio 2028, in caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume prioritariamente distribuita la riserva indivisibile di cui al comma 5-bis, salvo il caso in cui questa sia stata costituita con utili destinati a riserve ex art. 37 del T.U.B. (cfr. art. 26, co. 5-ter del D.L. n. 104/2023, così come modificato dall’art. 1, comma 68, della Legge n. 199/2025).
A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 1, comma 69, della Legge n. 199/2025, fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva di cui al comma 5-bis del citato art. 26 può essere assoggettata a contributo straordinario, indipendentemente dalla natura delle poste che hanno contributo alla sua formazione e dalle relative modalità di costituzione. L’aliquota del contributo è stabilita nella misura:
(i) del 27,5% della riserva esistente al 31 dicembre 2025;
(ii) del 33% della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo.
Alla luce del quadro normativo sopra descritto, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’importo affrancabile della riserva deve corrispondere alla misura minima di legge – pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria – necessaria a fruire del differimento di cui al comma 5-bis dell’art. 26. Ne consegue che la base imponibile del contributo di cui all’art. 1, comma 69, della Legge n. 199 del 2025 va individuata in tale misura, a nulla rilevando l’eventuale maggior valore prudenzialmente accantonato dalla banca.
In merito alla possibilità di versare il contributo straordinario utilizzando in compensazione i crediti acquistati ex art. 121 del D.L. n. 24/2020, l’Agenzia delle entrate – richiamando un proprio precedente orientamento di prassi – ricorda che, in assenza di uno specifico divieto legislativo, è possibile compensare detti crediti con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali che richiamano le modalità di versamento di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cfr. Risposta ad interpello n. 435/2022).
In conclusione, dunque, viene riconosciuta la possibilità che il contributo straordinario sugli extraprofitti possa essere assolto attraverso l’istituto della compensazione dei crediti di imposta acquistati ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, fermo restando l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e sempreché non ricorrano le ipotesi di esclusione della compensazione di cui all’art. 37, comma 49-quinquies del D.L. 223/2006 (che esclude la compensazione dei crediti anche agevolativi in .caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’ADER per importi superiori a 50.000 euro) o di altre disposizioni vigenti.
- IRES premiale: chiarimenti sull’utilizzo delle perdite (FAQ dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2026)
Con tre FAQ pubblicate il 25 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo delle perdite fiscali ai fini dell’IRES premiale ex art. 1, commi da 436 a 444, della Legge n. 207/2024.
Il filo conduttore dei tre chiarimenti è il medesimo: la perdita ricevuta da una società non può essere utilizzata, al pari delle perdite pregresse proprie della partecipante – per abbattere il reddito minimo imputato per trasparenza (ovvero la soglia minima da CPB) da altra società. Tale reddito, infatti, mantiene la propria natura “vincolata” anche in capo alla società partecipante e non può essere compensato con perdite fiscali. Per tale motivo, la perdita imputata per trasparenza va utilizzata esclusivamente in diminuzione degli altri redditi imponibili disponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale. Ne consegue che, qualora la perdita azzeri integralmente il reddito agevolabile, il beneficio dell’aliquota ridotta non spetta.
Con la prima FAQ, l’Agenzia ha esaminato il caso di una società di capitali (A) che riceve per trasparenza un reddito minimo da una società di comodo (B), un reddito agevolabile ai fini IRES premiale da una società (C) e una perdita fiscale da una diversa società (D). L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la perdita ricevuta da D non può essere utilizzata per abbattere prioritariamente il reddito minimo imputato da B, stante la sua natura vincolata ex art. 30 della Legge n. 724/1994. La perdita deve, dunque, ridurre il reddito agevolabile imputato da C, con conseguente diminuzione dell’ammontare assoggettabile all’aliquota ridotta del 20%.
Con la seconda FAQ, l’Agenzia ha affrontato la medesima fattispecie con riguardo, questa volta, alle perdite pregresse proprie della società partecipante (A). Anche in tal caso, dette perdite non possono essere impiegate per abbattere il reddito minimo imputato da B, ma vanno utilizzate in diminuzione degli altri redditi disponibili, compreso quello agevolabile. L’Agenzia ha, tuttavia, precisato che la società può, in alternativa, decidere di non utilizzare le perdite pregresse a riduzione del reddito soggetto ad aliquota ridotta, rinviandone l’utilizzo ai periodi d’imposta successivi, in forza della facoltà prevista dall’art. 13, comma 2, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 agosto 2025.
Con la terza FAQ, infine, l’Agenzia ha esteso il medesimo principio alla soglia derivante dal concordato preventivo biennale (c.d. “soglia CPB”), pari alla quota spettante alla partecipante dell’importo minimo previsto dall’art. 16, comma 4, del D.Lgs. n. 13/2024. Anche tale soglia, imputata per trasparenza, mantiene natura “vincolata” in capo alla società partecipante e non è compensabile con perdite fiscali. Ne consegue che la perdita ricevuta per trasparenza deve essere utilizzata in diminuzione degli altri redditi imponibili, compreso quello assoggettabile a IRES premiale, con conseguente venir meno del beneficio in caso di integrale azzeramento del reddito agevolabile.
OPERAZIONI STRAORDINARIE
- Concordato preventivo biennale: forniti i chiarimenti in merito alla cessazione degli effetti del CPB in caso di liquidazione della società (Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2026, n. 138)
Con la risposta a interpello 8 luglio 2026, n. 138, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito agli effetti della messa in liquidazione di una società nel caso in cui questa abbia aderito al concordato preventivo biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria riguardava una società in accomandita semplice – esercente attività di gestione immobiliare – che avente aderito al CPB per gli anni d’imposta 2024 e 2025. Nel corso del 2025 la compagine sociale della suddetta si è ridotta a seguito del recesso di entrambi i soci accomandanti, unici conferenti di capitale. Constatata l’impossibilità di reintegrare tale categoria sociale, la socia accomandataria superstite, socia d’opera, aveva deliberato la messa in liquidazione della società, assumendo la carica di liquidatrice.
Ebbene, ai sensi dell’art. 19 del citato decreto, in combinato disposto con l’art. 4, lett. c) del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024, in caso di apertura della liquidazione ordinaria si può ritenere integrata la causa di cessazione del CPB, laddove, per effetto della liquidazione, si registrino minori redditi eccedenti il 30% rispetto a quelli concordati per il 2025 per il suddetto anno.
Quanto ai criteri di imputazione del reddito, l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 182 del TUIR – che, in caso di liquidazione, prevede la determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione in base ad apposito conto economico ovvero a norma dell’art. 66 se ne ricorrono i presupposti – e l’art. 5 del D.P.R. n. 322/1998, in tema di obblighi dichiarativi del liquidatore. Dalla lettura combinata di tali disposizioni, l’Amministrazione finanziaria afferma che il periodo intercorrente tra la data di inizio dell’esercizio (1° gennaio 2025) e quella di apertura della liquidazione (26 giugno 2025) costituisce un autonomo periodo d’imposta, il cui reddito deve essere imputato, pro quota, ai soggetti che rivestono la qualità di soci alla chiusura di tale periodo.
Su tali basi, l’Agenzia delle entrate afferma che il reddito del periodo ante liquidazione (i.e. 1 gennaio – 26 giugno 2025) deve essere imputato al solo socio accomandatario superstite, ancorché socio d’opera, in quanto unico socio presente all’apertura della procedura, e che il reddito prodotto nel periodo di liquidazione deve essere anch’esso interamente imputato per trasparenza, ai sensi dell’art. 5 del TUIR, all’unico socio rimasto, a nulla rilevando la circostanza che si tratti di un socio che ha conferito esclusivamente la propria opera.
Quanto alla posizione dei due soci receduti si applicano, invece, le regole di cui all’art. 20-bis del TUIR, che rinvia all’art. 47, comma 7, del medesimo testo unico, in forza del quale le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso costituiscono utile per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate.
- Crediti d’imposta da trasformazione delle DTA: inapplicabilità della cessione ex art. 1260 c.c. (Risposta a consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate 3 luglio 2026, n. 8)
Con la risposta a consulenza giuridica 3 luglio 2026, n. 8, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA).
L’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 disciplina la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE, a seguito della cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari verso debitori inadempienti.
Sul punto, il comma 1 del citato articolo prevede che in caso di cessione a titolo oneroso da parte di una Società, entro il 31 dicembre 2021, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, questa avrebbe potuto trasformare in credito di imposta le DTA – anche se non iscritte in bilancio – riferite ai componenti individuati dalla medesima norma.
Il successivo comma 2 individua, quali modalità di utilizzo di tali crediti, la compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, la cessione ai sensi dell’art. 43-bis o dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 e la richiesta di rimborso.
Per espressa previsione normativa la cessione dei crediti da DTA deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dai richiamati artt. 43-bis e 43-ter. Sul punto, l’art. 43-bis disciplina la cessione del credito d’imposta, in materia di imposte sui redditi, limitandone la cedibilità ai soli crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 29 dicembre 2014, n. 117/E).
Su tali basi, l’Amministrazione finanziaria, sia con riferimento ai crediti maturati ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019, sia per quelli soggetti alle previsioni dell’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010, ha escluso la possibilità di invocare la cessione ex art. 1260 c.c., a mente del quale: il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, a condizione che il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Ciò in ragione non solo della richiamata regola speciale in tema di cessione dei crediti tributari, ma anche del fatto che le norme disciplinanti tali crediti non contengono alcun richiamo al citato art. 1260 c.c., né è possibile assimilare i predetti crediti a quelli per i quali la cessione, in base alle ordinarie regole civilistiche, è ammessa in via interpretativa, dalla risoluzione n. 15/E del 2010 in tema di incentivi all’acquisto di auto ecologiche ex art. 1 del D.L. n. 5/2009.
In tale ipotesi, infatti, il credito sorgeva in capo al costruttore quale mero soggetto intermediario tra l’Erario e l’acquirente del veicolo, a fronte di una semplice anticipazione di somme effettuata per conto dello Stato: circostanza che ne giustificava la libera cedibilità e che, per contro, non ricorre nei crediti da DTA, spettanti direttamente al soggetto agevolato.
In continuità con tale indirizzo – e in linea con quanto già affermato dalla risposta a interpello n. 72 dell’8 marzo 2019 in materia di crediti per ricerca e sviluppo – la diversa natura del credito agevolativo preclude l’assimilazione a quelli per i quali la cessione civilistica è stata eccezionalmente ammessa.
L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, confermato i chiarimenti già resi con le risposte a interpello nn. 253 e 259 del 2025 e con la risoluzione n. 73/E del 2025 – applicabili anche ai crediti da DTA di cui all’art. 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010, come già precisato con la risposta a interpello n. 300 del 4 dicembre 2025 – concludendo che la cessione dei crediti in parola a soggetti terzi, al di fuori delle ipotesi di cessione infragruppo, deve essere effettuata ai sensi dell’art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste.
- Conferimento d’azienda in S.r.l. già partecipata dal conferente: la “partecipazione ricevuta” ai fini della participation exemption (Norma di comportamento AIDC 2 luglio 2026, n. 238)
Con la Norma di comportamento 2 luglio 2026, n. 238, la Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) si è soffermata sugli effetti del conferimento d’azienda ex art. 176 del TUIR, chiarendo che le partecipazioni acquisite per effetto dell’operazione si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria (S.p.A. o S.r.l.) e dalla circostanza che il conferente ne fosse, o meno, già socio prima del conferimento.
In via preliminare, l’AIDC ha ricordato che i conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali sono fiscalmente neutrali ai sensi dell’art. 176 del TUIR, non costituendo per i conferenti operazioni realizzative di plusvalenze o minusvalenze, nei limiti in cui i conferitari attribuiscano agli elementi dell’azienda conferita il medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti.
Quale corollario, il conferente assume, quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta, quello dell’azienda conferita, e tale partecipazione si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda.
Ciò consente al conferente, in caso di successiva cessione della partecipazione, di fruire immediatamente del regime di participation exemption (assumendo che post conferimento sia rispettato il requisito dell’esercizio di un’impresa commerciale ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR), operazione che, per espressa previsione dell’art. 176, comma 3, del TUIR, non rileva ai fini della disciplina antiabuso di cui all’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.
Il nodo interpretativo affrontato dalla Norma attiene alla nozione di “partecipazione ricevuta”. Mentre nessuna questione si pone qualora il conferente divenga socio della conferitaria per effetto del conferimento (conferitaria neocostituita ovvero preesistente ma non partecipata), profili di incertezza emergono nell’ipotesi in cui il conferente detenga già una partecipazione – per semplicità, totalitaria – nella S.r.l. conferitaria. In tal caso, a seguito del conferimento, il conferente non “riceverebbe” alcuna nuova quota, ma incrementerebbe unicamente il valore di quanto già detenuto.
Sul punto, l’AIDC ha distinto la fattispecie della partecipazione preesistente già dotata dei requisiti di anzianità e classificazione in bilancio per la PEX – per la quale non si pongono particolari questioni – da quella, più ricorrente, in cui la partecipazione già detenuta non soddisfi tali requisiti, come accade quando la conferitaria sia costituita in funzione del conferimento e della successiva cessione. Anche in tale seconda ipotesi, la Norma di comportamento ha concluso affermando che l’art. 176 del TUIR trova integrale applicazione e la partecipazione, comprensiva dell’incremento di valore derivante dal conferimento, può beneficiare del regime di participation exemption in caso di successiva cessione.
A sostegno di tale conclusione, la Norma ha valorizzato il contesto sistematico e la ratio della disposizione, osservando che un’interpretazione letterale rigida condurrebbe a far dipendere l’operatività della PEX dalla mera forma giuridica della conferitaria, in contrasto con il principio di uguaglianza tra società di capitali residenti. L’AIDC ha, inoltre, richiamato la Direttiva n. 2009/133/CE, che utilizza l’espressione “titoli ricevuti” e trova pacifica applicazione anche alle S.r.l. (il cui capitale è rappresentato da quote e non da titoli). Tale direttiva è stata attuata in Italia per il tramite dell’art. 178 del TUIR, il quale impiega l’espressione “partecipazione ricevuta” in senso equivalente, non potendosi ammettere che la medesima locuzione assuma un diverso significato. Pur non costituendo l’art. 176 diretta attuazione di una direttiva europea, l’AIDC ha ritenuto operante anche in tal caso l’obbligo di interpretazione conforme ai principi unionali, così da estendere la medesima lettura all’espressione ivi impiegata.
A conferma del primato dell’interpretazione teleologica su quella meramente letterale, la Norma ha richiamato la recente risposta a interpello n. 17 del 23 gennaio 2026, con cui l’Agenzia delle entrate – in tema di nozione di “valori mobiliari” ai fini dell’art. 16 della Legge n. 383/2001 – aveva ritenuto recessiva l’interpretazione letterale prospettata dal contribuente, in quanto incompatibile con la finalità perseguita dal legislatore. L’AIDC ha, pertanto, concluso che l’espressione “partecipazione ricevuta” di cui all’art. 176 del TUIR non può essere interpretata in modo da far dipendere l’operatività della PEX, in caso di successiva cessione, da una distinzione meramente formale tra S.p.A. e S.r.l., né, con riguardo a queste ultime, dalla circostanza che il conferente ne fosse o meno già socio prima del conferimento.
CONTABILITA’ E BILANCIO
- Bilanci di liquidazione: pubblicato il nuovo OIC 5 (Organismo Italiano di Contabilità, luglio 2026)
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato la nuova versione del principio contabile OIC 5, che disciplina i criteri di redazione dei bilanci di liquidazione predisposti ai sensi dell’art. 2490 del codice civile.
La revisione muove dalle criticità applicative emerse nella prassi. Il nuovo principio persegue, dunque, l’obiettivo di adottare un approccio più prudenziale e, contemporaneamente, più semplice e concretamente applicabile dagli operatori.
Tra le novità principali si segnalano:
(i) l’adozione, quale criterio generale di valutazione delle attività, del minore tra il valore netto contabile all’avvio della liquidazione e il valore di realizzazione in liquidazione, ferma restando la possibilità di utilizzare il valore di realizzo al ricorrere di specifiche condizioni che ne garantiscano l’affidabilità;
(ii) l’eliminazione dell’obbligo di stimare il fondo per costi e oneri di liquidazione, sostituito dalla verifica dell’eventuale presenza di contratti onerosi, in linea con l’OIC 31;
(iii) la revisione degli schemi di bilancio. In tal senso, sono state introdotte nel conto economico apposite voci per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nella fase di liquidazione ed è stata eliminata nello Stato patrimoniale la distinzione tra attivo circolante e immobilizzato, coerentemente con la finalità liquidatoria.
Quanto alla decorrenza, il nuovo OIC 5 si applica ai bilanci in liquidazione relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2027, con facoltà di applicazione anticipata già dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2026. Le società che hanno già applicato la precedente versione del principio possono continuare ad avvalersene fino al termine della procedura liquidatoria.
TCF
- Adempimento collaborativo: nuove istruzioni per la mappatura dei rischi fiscali (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904)
Con il Provvedimento 6 luglio 2026, prot. n. 200904 (di seguito anche solo «Provvedimento»), il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato ulteriori specifiche istruzioni in ordine alla mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, ad integrazione e aggiornamento dei precedenti provvedimenti adottati sul punto.
Come noto, il D.Lgs. n. 128/2015 ha introdotto il regime di adempimento collaborativo per promuovere forme di comunicazione e cooperazione rafforzata tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché per realizzare condizioni di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e ridurre il contenzioso.
In tale ambito, l’art. 4 del citato decreto pone a carico dei contribuenti che intendono aderire al regime l’obbligo di adozione e certificazione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework – TCF), comprensivo della mappatura anche dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili adottati. A tal fine, è stato demandata all’Agenzia delle entrate la pubblicazione di apposite linee guida per la costruzione e l’aggiornamento del TCF, poi approvate con il Provvedimento prot. n. 5320 del 10 gennaio 2025.
Tali linee guida, secondo un meccanismo di aggiornamento progressivo, sono integrate mediante l’allegazione di documenti dedicati a singole casistiche di rischio fiscale, elaborati dal tavolo tecnico istituito con l’Organismo Italiano di Contabilità. A seguito dei precedenti aggiornamenti disposti rispettivamente con i Provvedimenti prot. n. 321934 del 7 agosto 2025 e prot. n. 33973 del 28 gennaio 2026, con il provvedimento in commento vengono approvati due ulteriori documenti, aventi a oggetto rispettivamente il «Trattamento contabile delle cripto-valute» e il «Trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura».
Il Provvedimento dispone, infine, che i futuri interventi di integrazione e aggiornamento delle linee guida potranno avvenire, in via automatica, anche mediante la sola pubblicazione della versione integrata e aggiornata nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate riservata al regime di adempimento collaborativo.
NOVITÀ IN TEMA DI IVA
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 128 del 25 giugno 2026
In relazione alla fusione per incorporazione della rappresentante di un Gruppo IVA nella rappresentante di un altro Gruppo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le società già appartenenti al Gruppo dell’incorporata confluiscono, dalla data di efficacia giuridica della fusione, nel Gruppo IVA dell’incorporante, senza dover attendere il decorso del requisito temporale ordinariamente previsto dall’articolo 70-quater, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972.
L’incorporante subentra, infatti, ipso iure e senza soluzione di continuità nei poteri di controllo e nei vincoli finanziario, economico e organizzativo già operanti nei confronti delle controllate. La soluzione, coerente con i principi di unicità del soggetto passivo e di «all in, all out», comporta la contestuale cessazione del Gruppo IVA dell’incorporata; restano impregiudicati gli ulteriori effetti fiscali dell’operazione e il trattamento delle eventuali eccedenze creditorie pregresse.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 129 del 25 giugno 2026
Con riferimento al regime di esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti tra società consociate di Stati membri diversi, previsto dall’articolo 26-quater del d.P.R. n. 600/1973 in attuazione della Direttiva 2003/49/CE, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche una società cooperativa può rientrare nell’ambito soggettivo dell’agevolazione, sebbene tale forma societaria non sia espressamente menzionata nell’allegato A della Direttiva.
La cooperativa può, infatti, essere ricondotta alla clausola residuale relativa agli «enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali», la quale adotta un criterio funzionale fondato sull’attività concretamente esercitata, anziché sulla mera veste giuridica. Il requisito soggettivo risulta pertanto soddisfatto qualora la società sia un ente privato dotato di personalità giuridica, svolga effettivamente attività d’impresa di natura industriale o commerciale e sia assoggettata all’IRES, ferma restando la necessità di verificare gli ulteriori presupposti.
- Agenzia delle Entrate, principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026
Con riferimento a una fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti appartenenti alla medesima struttura organizzativa, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i passaggi di beni mobili e immobili realizzati nell’ambito dell’operazione sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, per difetto del presupposto oggettivo, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633/1972.
La fusione determina il subentro a titolo universale dell’incorporante nei rapporti degli enti incorporati, senza integrare una cessione di beni rilevante ai fini IVA. In applicazione del principio di alternatività IVA-registro, ai trasferimenti si applica pertanto l’imposta di registro; ricorrendo i presupposti agevolativi, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 136 del 9 luglio 2026
Con riferimento alla deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del TUIR in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio è subordinato all’effettivo sostenimento di spese relative alle trasferte effettuate dai dipendenti fuori dal territorio comunale.
La mera effettuazione della trasferta non è, pertanto, sufficiente a legittimare la deduzione. Sebbene la disposizione consenta di dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevato a euro 95,80 per le trasferte all’estero, il meccanismo forfettario resta comunque riferito a costi concretamente sostenuti dall’impresa. Ne consegue che la deduzione non spetta qualora il datore di lavoro non riconosca alcuna indennità o rimborso e non sostenga, in concreto, l’onere della trasferta.
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 142 del 13 luglio 2026
Le somme erogate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso delle retribuzioni e degli oneri relativi al personale posto in posizione di comando costituiscono, per gli accordi stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, il corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a IVA.
La rilevanza impositiva discende dal nesso diretto tra la messa a disposizione del personale e il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro, che realizzano un rapporto sinallagmatico. Non rileva che il rimborso sia pari al mero costo, né che il personale operi nell’esclusivo interesse dell’utilizzatore: l’intero ammontare rimborsato, comprensivo delle retribuzioni principali e accessorie e degli oneri correlati, concorre alla base imponibile IVA.
- Tribunale UE, sentenza dell’8 luglio 2026, nella causa C-356/25
L’articolo 204 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un rappresentante fiscale di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sia ritenuto debitore dell’imposta, ai sensi di detta disposizione, laddove tale rappresentante fiscale non sia coinvolto nelle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo, e purché egli sia stato designato come tale da quest’ultimo.
L’articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2019/1995, letto alla luce del principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che. Esso osta a che un rappresentante fiscale che non è designato come debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, bensì è incaricato di adempiere, per conto di un siffatto soggetto passivo, obblighi dichiarativi in materia di IVA, senza dover tenere libri contabili né rilasciare documenti sulla operazioni effettuate da tale soggetto passivo, possa essere ritenuto solidalmente responsabile del versamento dell’IVA dovuta, laddove né l’autorità fiscale né il giudice competente siamo legittimati a verificare se egli sia stato coinvolto nell’attività economica del soggetto passivo, se sapesse o avrebbe dovuto sapere che l’imposta non sarebbe stata versata e se abbia agito o meno in buona fede e abbia adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di IVA.
Il fatto che l’operazione per la quale l’IVA è dovuta sia stata effettuata utilizzando il numero individuale di identificazione IVA attribuito al soggetto passivo dallo Stato membro in cui è stabilito o utilizzando quello attribuito dallo Stato membro in cui l’IVA è dovuta non può essere determinante per le risposte che figurano ai punti 1 e 2 del presente dispositivo.
L’articolo 205 della direttiva 2006/112, come modificata della direttiva 2019/1995, letto alla luce dell’articolo 204, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: un debitore dell’imposta designato ai sensi di tale articolo 204 non può essere altresì responsabile in solido ai sensi dell’articolo 205 della medesima direttiva.
- Corte di Giustizia UE, sentenza del 9 luglio 2026, nella causa C-360/25
L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto delle prestazioni, non esenti ad altro titolo, fornite tra imprese che effettuano principalmente operazione bancarie, assicurative o relative ai fondi pensione costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione.
- Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 15 luglio 2026, nella causa T T-268/25
L’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membra che subordina la possibilità di costituire un gruppo IVA comprendente, da un lato, persona che esercitano attività soggetto all’IVA e, dall’altro, persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un’attività economica alla condizione che una delle persone del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo, a meno che tale requisito costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi volti a contrastare l’elusione o l’evasione fiscale. L’articolo 11 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che non può essere considerato come avente un effetto diretto che consenta ai soggetti passivi di farlo valere nei confronti del loro Stato membro nel caso in cui la normativa di quest’ultimo non sia compatibile con tale disposizione e non possa essere interpretata conformemente ad essa.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal