N.57 Novità Fiscali 15/09/2026

Roma, Li 15 settembre 2026

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1.           Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

In GU Serie Generale n. 160 del 13.07.2026 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante Revisione del decreto n. 492/2021 – PNRR M5C3-Inv. 1.4 Investimenti infrastrutturali per la Zona economica speciale.

  1.           Decreto 18 giugno 2026 Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In G.U. Serie Generale n. 164 del 17.07.2026 è stato pubblicato il decreto 18 giugno 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante Definizione del bando-tipo per l’attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi).

  1.           Decreto 23 maggio 2026 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

In G.U. Serie Generale n. 167 del 21.07.2026 è stato pubblicato il decreto 23 maggio 2026 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante Attuazione delle misure di cui all’art. 3, decreto-legge n. 33/2026 per il riconoscimento, in favore delle imprese di autotrasporto di merci su strada indicate all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di un credito d’imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

  1.           Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128

In G.U. Serie Generale n. 169 del 23.07.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo, 25 giugno 2026, n. 128, recante Attuazione della delega di cui all’articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  1.           Decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133

In G.U. Serie Generale n. 172 del 27.07.2026 è stata pubblicato il decreto-legge, 27 luglio 2026, n. 133, recante comunicato relativo al decreto 13 luglio 2026 – Nuovo sportello agevolativo per il sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese. Termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.

  1.           Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In G.U. Serie Generale n. 172 del 27.07.2026 è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849.

  1.           Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138

In G.U. Serie Generale n. 178 del 03.08.2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, recante Revisione del sistema degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

  1.           Decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139

In G.U. Serie Generale n. 180 del 05.08.2026, è stato pubblicato il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 138 recante Diposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali.

  1.           Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141

In G.U. Serie Generale n. 181 del 06.08.2026, è stato pubblicato il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.  

  1.   Legge 4 agosto 2026, n. 142

In G.U. Serie Generale n. 182 del 07.08.2026, è stata pubblicata la legge 4 agosto 2026, n. 142 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità.

  1.   Decreto-legge 7 agosto n. 143

In G.U. Serie Generale n. 182 del 07.08.2026, è stato pubblicato il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 recante Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

  1.   Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In G.U. Serie Generale n. 183 del 08.08.2026, è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante Comunicato relativo al decreto 28 luglio 2026 – Ulteriori indicazioni operative per l’attuazione del nuovo sportello agevolativo per il sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese.

  1.   Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148

In G.U. Serie Generale n. 185 del 11.08.2026, è stato pubblicato il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 recante Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché’ in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione.

  1.   Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147

In G.U. Serie Generale n. 185 del 11.08.2026, è stato pubblicato il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale. 

  1.   Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149

In G.U. Serie Generale n. 185 del 11.08.2026, è stato pubblicato il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149 recante Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria.

  1.   Comunicato Ministero delle Imprese e del Made in Italy

In G.U. Serie Generale n. 194 del 22.08.2026, è stato pubblicato il comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante Comunicato relativo al decreto 5 agosto 2026 – Nuovo bando per il sostegno di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese. Termini e modalità di presentazione delle istanze.

  1.   Decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157

In G.U. Serie Generale n. 210 del 10.09.2026, è stato pubblicato il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157 recante Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

 

  1.       Legge 23 luglio 2026, n. 135 delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali

Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le attività educative e ricreative non formali che coinvolgono i bambini e gli adolescenti, di contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale  il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi tra i quali il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore.

  1.       Massima del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo Settore 30 luglio 2026

Lo statuto di una associazione o di una fondazione di partecipazione – siano esse o meno Enti del Terzo Settore
  – può prevedere l’automatica sospensione del diritto di voto e la conseguente perdita del diritto di partecipazione alle riunioni per l’associato o il partecipante che siano in mora con il pagamento della quota associativa o di altri contributi a cui siano tenuti nei confronti dell’ente.

  1.   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Controlli sugli Enti del Terzo Settore

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del Decreto ministeriale n. 125 del 7 agosto 2025, recante la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore, con Decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, sono stati adottati i modelli di verbale per i controlli ordinari e straordinari degli Enti del Terzo Settore, nonché il modello di non avvenuto controllo per irreperibilità dell’ente.

  1.       Avviso 8 settembre 2026 – persone con disabilità. Consultazione pubblica rivolta alle associazioni rappresentative iscritte al RUNTS

Il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) avvia una consultazione pubblica rivolta alle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
L’obiettivo è raccogliere proposte e osservazioni per adempiere agli obblighi di pianificazione previsti dall’art. 5 del D. Lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 (Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità).

  1.   DD n. 213 del 10 settembre 2026

Con DD n. 213 del 10 settembre 2026 è stato adottato l’Avviso n. 2/2026 per il finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale nel Terzo settore.

La procedura di individuazione dei beneficiari si rivolge a Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Reti associative di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 117/2017 e Fondazioni del Terzo Settore, con l’obiettivo di sostenere attività di interesse generale a beneficio della collettività.

  1.   Risposta a interpello n. 171 del 2026: trattamento fiscale dell’operazione di fusione per incorporazione di una società semplice in una Fondazione ETS

Con la risposta a interpello n. 171 dell’11 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sul trattamento fiscale dell’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di una società semplice in una Fondazione ETS.

Ai fini delle imposte dirette, assume rilievo la destinazione dei beni presso l’ente incorporante. Se i beni della società semplice, estranei all’attività d’impresa, confluiscono nella sfera non commerciale dell’ETS, l’operazione resta fuori dal regime d’impresa e le eventuali plusvalenze non assumono rilevanza reddituale. Diversamente, qualora i beni siano destinati alla sfera commerciale dell’ente, trova applicazione in via analogica la disciplina del conferimento, con possibile emersione di plusvalenze sulla base del valore normale.
Sul fronte IVA, la fusione è considerata fuori campo per carenza del presupposto soggettivo, poiché la società semplice aveva integralmente concesso in affitto l’azienda e non svolgeva più attività agricola.

L’Agenzia ha inoltre riconosciuto l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 82, comma 3, del CTS, precisando che l’agevolazione opera anche quando la fusione non coinvolge esclusivamente ETS, purché l’operazione sia posta in essere anche da un ETS che mantenga tale qualifica all’esito della fusione.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1.       Fusione per incorporazione: l’incorporante non deve versare nuovamente il diritto camerale già corrisposto, per la stessa annualità, dalle società incorporate (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 04/08/2026, n. 24426)

In tema di diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, la fusione per incorporazione determina una successione universale nelle posizioni giuridiche delle società incorporate, con estinzione di queste ultime e continuità aziendale in capo alla incorporante. Ne consegue che, per l’anno in cui si perfeziona la fusione, la società incorporante non è tenuta a corrispondere nuovamente il diritto camerale relativo alle unità locali conferite, ove tale diritto sia già stato versato, per la medesima annualità e per le stesse unità locali, dalle società incorporate. Per l’annualità successiva, l’obbligo di pagamento del diritto annuale inerente a tutte le sedi e unità locali, comprese quelle già appartenute alle incorporate, grava esclusivamente sulla società incorporante (o risultante dalla fusione).

  1.       Rendita catastale: il contribuente può rettificare il criterio estimativo adottato (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/08/2026, n. 24791)

Il contribuente, anche in materia catastale, può emendare la propria precedente dichiarazione (DOCFA) e rettificare il criterio estimativo già utilizzato, non costituendo ciò, di per sé, un comportamento abusivo né un venire contra factum proprium idoneo a precludere la proponibilità di doglianze sulla rendita; tuttavia, il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare un diverso criterio di stima senza individuare specifici errori tecnici o giuridici nel metodo ritenuto corretto dal giudice di merito non coglie la ratio decidendi e va respinto.

  1.       Compensazione dei crediti IVA: rimessa al Primo Presidente la questione della rilevanza, ai fini sanzionatori, dell’innalzamento del plafond (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 02/09/2026, n. 24935)

In tema di compensazione orizzontale dei crediti IVA di cui all’ art. 34 L. n. 388/2000, lo sforamento del limite annuo vigente ratione temporis integra una violazione sanzionabile ex art. 13 D.Lgs. n. 471/1997, equiparabile all’omesso versamento. Tuttavia, l’innalzamento successivo del plafond di compensabilità (fino ad Euro 2.000.000), intervenuto nelle more del giudizio, pone una questione di diritto circa la rilevanza, ai fini sanzionatori, dello ius superveniens: se esso determini (i) una abolitio criminis parziale, comportando l’integrale esclusione della sanzionabilità delle condotte che, alla luce della nuova soglia, risultano lecite; oppure (ii) un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, insuscettibile di incidere sul disvalore della condotta e sulla permanenza della fattispecie sanzionatoria.

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1.       ZES Unica: esclusi dall’ambito di applicazione del credito i progetti di investimento avviati prima dell’entrata in vigore della misura (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 3 settembre 2026, n. 169)

Con la risposta a interpello 3 settembre 2026, n. 169, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del credito d’imposta ZES Unica.

Sul punto, l’art. 16 del d.l. n. 124 del 2023 riconosce, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti ovvero che vengono impiantate nella ZES Unica, un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta. Sono, in particolare, agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva (cfr. art. 16, comma 2, del d.l. n. 124 del 2023 e art. 3, comma 1, del DM 17 maggio 2024).

Sotto il profilo temporale, l’Agenzia ha evidenziato che il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità e, da ultimo, esteso dalla legge di Bilancio 2026 agli investimenti ammissibili realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

A livello operativo, per accedere al credito d’imposta ZES Unica è necessario presentare all’Agenzia delle entrate le apposite comunicazioni approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Più nel dettaglio, per gli investimenti effettuati nel 2026 gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1 gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026. A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la suddetta comunicazione devono inviare all’Agenzia delle entrate, dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella precedente comunicazione.

Su tali basi, l’Agenzia ha chiarito che sono esclusi dall’ambito di applicazione del Credito i progetti di investimento che hanno avuto avvio in data anteriore rispetto a quella di entrata in vigore della misura agevolativa. A tal fine, per «avvio» dell’investimento deve intendersi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Pertanto, la circostanza che l’investimento sia avviato prima della presentazione della comunicazione preventiva non preclude, di per sé, l’accesso all’agevolazione, purché l’avvio sia successivo all’entrata in vigore della misura e risultino rispettati gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina.


REDDITI DI IMPRESA

  1.       Global Minimum Tax: istituzione dei codici tributo per il ravvedimento degli obblighi informativi e dichiarativi (risoluzione Agenzia delle entrate 23 luglio 2026, n. 27/E)

Con la risoluzione 15 maggio 2026, n. 20/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, degli importi dovuti in caso di ravvedimento in relazione agli obblighi informativi e dichiarazioni previsti dalla disciplina della Global Minimum Tax ex artt. 51, co. 9 e 53, co. 1, del D.Lgs. n. 209/2023.

Sul punto, il D.Lgs. n. 209/2023 disciplina l’imposizione minima globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, prelevata in Italia attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale.

Con precedente risoluzione, l’Agenzia delle entrate aveva istituto i codici tributo per il versamento spontaneo delle predette imposte e per le relative ipotesi di ravvedimento (cfr. Risoluzione 10 novembre 2025, n. 63/E).

Con riferimento agli obblighi informativi, l’art. 51 del D.Lgs. n. 209/2023 prevede la presentazione, da parte di ogni impresa localizzata nel territorio dello Stato italiano o che è un’entità trasparente costituita secondo le leggi dello Stato,  della «comunicazione rilevante» ovvero, al ricorrere delle relative condizioni, l’adempimento degli specifici obblighi di notifica. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100.000 euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi ovvero di trasmissione di dati incompleti o errati, la sanzione è compresa tra 10.000 e 50.000 euro. L’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica è, invece, soggetta a una sanzione da 250 a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione della disciplina, tali sanzioni sono ridotte del 50 per cento.

Quanto agli obblighi dichiarativi, l’art. 53 del medesimo decreto prevede l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’imposizione integrativa entro il termine stabilito per la comunicazione rilevante. Per i primi tre esercizi di applicazione della disciplina non si procede, tuttavia, all’irrogazione delle relative sanzioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Per consentire il versamento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale,  tramite F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “2735” denominato “Ravvedimento sanzioni – obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax”;
  • “2736” denominato “Ravvedimento sanzioni – obbligo di notifica in regime Global minimum tax”;
  • “2737” denominato “Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax”.

A livello operativo, i sopratrascritti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione «Erario», specificando nel campo «anno di riferimento» l’anno di imposta cui si riferisce il versamento.


OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1.       Fusione inversa per incorporazione: forniti chiarimenti sui limiti al riporto delle perdite fiscali (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 14 agosto 2026, n. 162)

Con la risposta a interpello 14 agosto 2026, n. 162, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai limiti al riporto delle posizioni fiscali nell’ambito delle operazioni di fusione inversa per incorporazione.

Ai sensi dell’art. 172, comma 7, del TUIR, le perdite fiscali delle società partecipanti all’operazione, compresa l’incorporante, possono essere portate in diminuzione dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante:

  1. per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite (c.d. «test del patrimonio netto»). Tale valore deve essere determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi ex art. 2504-bis c.c. e deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto dalla Società tra quelli di cui all’art. 2409-bis, co. 1, c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 64 c.p.c. A tali fini, il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell’articolo 2504bis del Codice civile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici e tale limite non risulta più disapplicabile. Resta ferma, invece, la possibilità di chiedere la disapplicazione del solo limite costituito dalla nettizzazione del valore del patrimonio netto contabile dei conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.
  2. a condizione che la società rispetti il c.d. «test di vitalità». A tal fine, dal conto economico della società che riporta le perdite relativo:
  3. a) all’esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione ha efficacia ex art. 2504-bis c.c. deve risultare un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di ex art. 2425 c.c., superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
  4. b) all’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dell’esercizio nel corso del quale la fusione ha efficacia ex art. 2504bis c.c. e la data antecedente a quella di efficacia della fusione, deve risultare, sulla base del conto economico redatto in osservanza dei principi contabili applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, un ammontare di ricavi e proventi dell’attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, ex art. 2425 c.c., ragguagliato ad anno, superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.

Il successivo comma 7-ter dell’art. 172 del TUIR estende l’applicazione del limite indicato al sub punto 1 agli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all’art. 96, co. 5, nonché all’eccedenza, ex art. 5 del D.Lgs. 216/2023, relativa all’aiuto alla crescita economica ex art. 1, co. 4, del D.L. n. 201 del 2011.

La ratio delle limitazioni in commento è quella di contrastare il c.d. commercio di bare fiscali, mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere per effettuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, limitandone il riporto qualora non sussistano le condizioni richieste dall’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR.

In tale contesto, particolare attenzione merita l’art. 177-ter del TUIR che prevede che i limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali (e delle altre posizioni fiscali) ex art. 84, co. 3, 172, co. 7 e 7bis, e 173, co. 10, non si applicano nel caso di operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo. Tale esimente non trova, tuttavia, applicazione con riferimento alle posizioni fiscali conseguite fino al periodo d’imposta antecedente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024 e, dunque, fino al 2023 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a), del D.M, 27 giugno 2025 si considerano «infragruppo» le perdite fiscali conseguite nei periodi d’imposta nei quali le società partecipanti all’operazione appartenevano già al medesimo gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta di conseguimento delle perdite fiscali. Pertanto, qualora l’ingresso nel gruppo della società della quale è stato trasferito il controllo avvenga nel corso dell’anno, l’esimente trova applicazione alle perdite conseguite a partire dal periodo d’imposta successivo (cfr. Relazione illustrativa al D.M. 27 giugno 2025).

Da ultimo, con riferimento alle operazioni di acquisizione realizzate mediante società-veicolo, l’Agenzia ha chiarito che le limitazioni di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR possono essere disapplicate qualora, alla luce delle caratteristiche dell’operazione, non sia ravvisabile il fenomeno elusivo che la disposizione intende contrastare. In particolare, assume rilievo la circostanza che la società-veicolo sia stata costituita esclusivamente per realizzare l’acquisizione, abbia effettivamente impiegato le risorse e i finanziamenti ricevuti a tale scopo e che le posizioni fiscali oggetto di riporto derivino esclusivamente dai costi e dagli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione stessa. In presenza di tali circostanze, infatti, non risulta ravvisabile l’indebita compensazione intersoggettiva delle posizioni fiscali che la disciplina limitativa è diretta a contrastare.

  1.       Regime a realizzo controllato: apporto di partecipazioni di controllo senza aumento del capitale sociale della società conferitaria (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate, 14 agosto 2026, n. 161)

Con la risposta ad interpello 14 agosto 2026, n. 161, l’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, con particolare riferimento all’apporto di partecipazioni di controllo senza aumento del capitale sociale della società conferitaria.

Ai sensi dell’art. 177, comma 2, del TUIR, in caso di conferimenti di azioni o quote mediante i quali la società conferitaria acquisisce, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., il controllo della società scambiata ovvero incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente, quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto formata dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Richiamando un proprio precedente orientamento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, anche seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 192/2024, l’applicazione del regime presuppone, in linea generale, che i soggetti conferenti ricevano, a fronte del conferimento, azioni o quote della società conferitaria e che quest’ultima acquisisca il controllo della società scambiata ovvero incrementi la percentuale di controllo. Ne deriva che, ordinariamente, il regime trova applicazione ai conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto (cfr. risposta a interpello 20 gennaio 2026, n. 9). Nella richiamata risposta n. 9 del 2026, l’Agenzia aveva, tuttavia, ritenuto applicabile il regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR anche a un’operazione di apporto di partecipazioni senza aumento del capitale sociale della società conferitaria, in considerazione della peculiare posizione del soggetto conferente. Più nel dettaglio, nel caso precedentemente esaminato dall’Amministrazione finanziaria, il socio conferente, persona fisica non in regime d’impresa, deteneva, già prima dell’apporto, l’intero capitale sociale della società conferitaria e intendeva apportare la partecipazione totalitaria nella c.d. società scambiata di cui era titolare.

In tale ipotesi, conservando il conferente la medesima quota partecipativa nelle società coinvolte – conferitaria e scambiata – senza soluzione di continuità, non sussisteva alcuna effettiva necessità di incrementare ulteriormente il capitale sociale della società conferitaria in cambio delle partecipazioni apportate. L’operazione, infatti, si risolveva nella mera trasformazione di un controllo diretto sulla società partecipata in un controllo indiretto sulla medesima società.

L’Agenzia precisa, tuttavia, che quanto affermato nel proprio precedente documento di prassi non introduce una deroga alla condizione prevista dall’art. 177, comma 2, del TUIR, secondo cui i soggetti conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria. Il regime a realizzo controllato, infatti, continua a presupporre, in linea generale, che i conferenti ricevano partecipazioni (azioni o quote) della società conferitaria, ferma la necessità di verificare se, in specifiche fattispecie sostanzialmente equivalenti, tale requisito possa ritenersi soddisfatto.

  1.       MLBO “atipico”: disapplicabili i limiti al riporto delle posizioni fiscali della società-veicolo anche in caso di acquisizione di una partecipazione di minoranza (risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate 12 agosto 2026, n. 160)

Con la risposta a interpello 12 agosto 2026, n. 160, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disapplicazione delle limitazioni al riporto delle posizioni fiscali previste dall’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, nell’ambito di un’operazione di merger leveraged buy-out (MLBO) “atipica”, caratterizzata dall’acquisizione di una partecipazione di minoranza.

Più nel dettaglio, l’operazione prevedeva l’acquisizione, in più fasi, da parte di una società-veicolo costituita da un fondo di private equity, di una partecipazione di minoranza nella società controllante della target. L’acquisizione era stata finanziata, in parte, mediante apporti di capitale e, in parte, mediante indebitamento bancario ed era stata successivamente seguita dalla fusione inversa della società-veicolo e della controllante nella società target.

Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che la ratio delle limitazioni previste dall’art. 172 del TUIR è quella di contrastare il c.d. «commercio di bare fiscali», impedendo, attraverso operazioni di fusione con società prive di capacità produttiva, l’indebita compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra. In tale prospettiva, i requisiti minimi di vitalità economica richiesti dalla disposizione devono sussistere fino al momento in cui la fusione viene attuata.

Nell’ambito delle operazioni realizzate mediante società-veicolo, il mancato superamento dei test previsti dall’art. 172, comma 7, del TUIR non preclude, tuttavia, la possibilità di ottenere la disapplicazione delle relative limitazioni, qualora dalle caratteristiche dell’operazione emerga l’assenza del fenomeno elusivo che la norma è diretta a contrastare.

In particolare, assume rilievo la circostanza che la società-veicolo sia stata costituita ad hoc per realizzare l’acquisizione, abbia effettivamente impiegato le risorse e i finanziamenti ricevuti per tale finalità e presenti una struttura patrimoniale sostanzialmente riconducibile all’operazione posta in essere . Parimenti rilevante è che le posizioni fiscali oggetto di riporto derivino, in via pressoché esclusiva, dai costi e dagli interessi passivi sostenuti per realizzare l’acquisizione e la successiva fusione.

Su tali basi, l’Agenzia ha ritenuto non applicabili le limitazioni di cui all’art. 172, comma 7, del TUIR alle perdite fiscali e alle eccedenze di interessi passivi indeducibili della società-veicolo, non ravvisando alcun effetto elusivo riconducibile all’indebita compensazione intersoggettiva delle posizioni fiscali che la disciplina è diretta a contrastare.

  1.       Regime a realizzo controllato: escluso l’abuso del diritto in caso di successiva distribuzione di dividendi e rimborso dei finanziamenti (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate 7 agosto 2026, n. 155)

Con la risposta a interpello 7 agosto 2026, n. 155, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibile configurazione di una fattispecie di abuso del diritto nell’ambito di un’operazione di conferimento di partecipazioni assoggettata al regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, seguita dalla distribuzione di dividendi alla società conferitaria e dall’eventuale rimborso di finanziamenti precedentemente erogati dal socio.

Sul punto, l’Agenzia ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, affinché un’operazione possa qualificarsi come abusiva è necessario il congiunto verificarsi di tre elementi: il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio fiscale.

In linea con l’Atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2025, la verifica deve essere condotta attribuendo priorità all’individuazione dell’eventuale vantaggio fiscale indebito.

L’insussistenza di un vantaggio indebito ovvero l’assenza di uno degli altri due elementi costituitivi dell’abuso esclude ab origine l’esistenza di una condotta abusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi. Non possono comunque considerarsi abusive le operazioni che, pur presentando tutti e tre gli elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Nel caso esaminato, l’Agenzia ha ritenuto che il conferimento, la successiva distribuzione di dividendi e l’eventuale rimborso dei finanziamenti non integrassero i presupposti dell’abuso del diritto, non determinando, ai fini delle imposte dirette, il conseguimento di un vantaggio fiscale qualificabile come indebito.

In particolare, il conferimento è stato ritenuto coerente con la ratio dell’art. 177, comma 2, del TUIR, volta a favorire le operazioni di riorganizzazione societaria

consentendo anche alle persone fisiche non in regime d’impresa di concentrare in capo alla società conferitaria il controllo della società conferita, anche in vista di un futuro ricambio generazionale. Più nel dettaglio, il conferimento perseguiva l’obiettivo di: (i) fornire la liquidità derivante dalle future distribuzioni di dividendi della società conferita a beneficio della società conferitaria, in vista degli investimenti immobiliari di quest’ultima; (ii) agevolare la società conferitaria nell’accesso al credito bancario, attesa la solidità patrimoniale della (neo) controllata; (iii) gestire le vicende successorie.

Con specifico riferimento al rimborso dei finanziamenti effettuati dal socio, il giudizio favorevole dell’Agenzia è, tuttavia, subordinato alla condizione che il conferimento sia seguito dall’effettivo impiego delle risorse finanziarie derivanti dalla distribuzione dei dividendi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale della società conferitaria e non risulti, invece, preordinato a indirizzare la liquidità della società conferita al rimborso dei finanziamenti del socio in luogo della sua diretta distribuzione a quest’ultimo.

Pertanto, qualora la distribuzione dei dividendi e la successiva gestione della relativa liquidità risultino, nei fatti, meramente strumentali alla restituzione dei finanziamenti al socio, potrebbe configurarsi una violazione della ratio del regime a realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, del TUIR, anche tenuto conto delle ridotte capacità della società conferitaria di rimborsare i finanziamenti anteriormente al conferimento.


NOVITÀ IN TEMA DI IVA

  1. Ministero dell’Economia e della Finanza, D.M. 27 luglio 2026, n. 172

Il Decreto n. 172, del 27 luglio 2026 dispone una riduzione temporanea dell’aliquota di accisa applicabile al gasolio utilizzato come carburante, con l’obiettivo di compensare le maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio greggio. In particolare, per il periodo dal 28 luglio al 29 luglio 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio viene rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. La minore entrata conseguente alla riduzione dell’accisa viene compensata utilizzando una quota delle maggiori entrate IVA registrate nel periodo precedente, secondo il meccanismo previsto dalla legge n. 244/2007.

  1. Commissione UE, Regolamento di esecuzione del 27 luglio 2026, n. 1869

Il Regolamento n. 1869, del 27 luglio 2026 aggiorna le disposizioni operative relative ai regimi speciali IVA dello sportello unico, adeguandole alle modifiche introdotte dalla disciplina europea sull’IVA nell’era digitale. In particolare, viene inserito tra i regimi speciali il nuovo regime applicabile ai trasferimenti di beni propri tra Stati membri e vengono aggiornate le modalità di identificazione dei soggetti passivi, di presentazione delle dichiarazioni IVA e di scambio delle informazioni tra le amministrazioni fiscali. Il sistema prevede inoltre la precompilazione, da parte dello Stato membro di identificazione, delle informazioni già disponibili sui soggetti che chiedono l’accesso ai regimi speciali, fermo restando che il contribuente rimane responsabile della correttezza dei dati. Le principali modifiche connesse ai nuovi regimi troveranno applicazione dal 1° luglio 2028, mentre alcune disposizioni preparatorie in materia di dati identificativi si applicano già dal 1° gennaio 2027.

  1.       Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 239129, del 28 agosto 2026

Il Provvedimento n. 239129, del 28 agosto 2026 disciplina le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate può liquidare l’IVA dovuta quando il contribuente omette di presentare la dichiarazione annuale, utilizzando anche procedure automatizzate. La ricostruzione dell’imposta può essere effettuata sulla base delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e dei versamenti IVA effettuati dal contribuente.

Dall’IVA a debito vengono sottratti l’IVA detraibile risultante dai dati disponibili e i versamenti eseguiti, mentre non viene considerato l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente. L’esito della liquidazione viene comunicato al contribuente, che dispone di sessanta giorni per fornire chiarimenti o procedere al pagamento; in quest’ultimo caso la sanzione per omessa dichiarazione è ridotta a un terzo. In mancanza di pagamento, imposta, sanzioni e interessi sono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.

  1. Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 166 del 1° settembre 2026

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 166, del 1° settembre 2026, distingue il trattamento IVA delle attività di accompagnamento escursionistico da quello delle visite a un’aula immersiva inserita in un percorso museale. Le visite guidate, le attività di divulgazione ambientale e i laboratori svolti in aree liberamente accessibili al pubblico non costituiscono attività di spettacolo o intrattenimento e, pertanto, non richiedono l’utilizzo della biglietteria automatizzata SIAE. Tuttavia, poiché il corrispettivo pagato dall’utente remunera autonomamente il servizio della guida e non l’accesso a un luogo culturale mediante un biglietto d’ingresso, tali prestazioni non possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 22), del DPR n. 633/1972 e sono quindi soggette a IVA secondo le regole ordinarie. Diversamente, la visita all’aula immersiva può beneficiare dell’esenzione IVA, poiché si inserisce in un percorso museale e presenta caratteristiche assimilabili alla visita di musei e di altri luoghi culturali contemplati dalla norma agevolativa.

  1.       Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 167 del 2 settembre 2026  

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 167, del 2 settembre 2026 precisa che le somme trasferite nell’ambito di un effettivo accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, concluso ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, sono escluse dall’IVA quando il rapporto è improntato a una logica esclusivamente collaborativa e manca uno scambio di prestazioni corrispettive. In particolare, quando le amministrazioni perseguono un interesse pubblico comune, condividono compiti e responsabilità e i trasferimenti finanziari servono esclusivamente a rimborsare i costi sostenuti, senza prevedere margini o remunerazioni, le somme non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi. In assenza di un rapporto sinallagmatico viene quindi meno il presupposto oggettivo dell’IVA e i relativi trasferimenti restano fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

  1.       Norma di comportamento, n. 239 del 10 settembre 2026

La Norma di comportamento n. 239, del 10 settembre 2026 stabilisce che il trattamento IVA delle somme corrisposte nell’ambito di un accordo transattivo non dipende, di per sé, dalla qualificazione civilistica della transazione come dichiarativa o novativa, ma dalla natura economica dell’operazione cui le somme si riferiscono.

Se la transazione si limita a modificare o sostituire il precedente accordo senza dare origine a una nuova operazione economica, continua ad applicarsi il regime IVA proprio dell’operazione originaria. La rinuncia alla lite o l’impegno a non intraprenderla costituiscono infatti effetti naturali della transazione e non rappresentano, autonomamente, una prestazione imponibile ai fini IVA.

Diversamente, quando dalla transazione nascono nuove e autonome cessioni di beni o prestazioni di servizi, queste assumono una propria rilevanza IVA. Anche per le somme qualificate come risarcitorie occorre guardare alla loro funzione effettiva: restano fuori campo IVA quando hanno una reale funzione di ristoro del danno, mentre sono imponibili qualora costituiscano, nella sostanza, il corrispettivo di una prestazione o di un’utilità resa alla controparte.

  1.   Tribunale dell’Unione Europe, sentenza del 2 settembre 2026 nella causa T-397/25

Gli articoli 14, 19, 24, 29 e da 184 a 190 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità dell’IVA devono essere interpretati nel senso che: qualora, in occasione di un trasferimento di un’azienda a titolo di trasferimento di un’ universalità di beni, il cedente di tale azienda dia in locazione, esente dell’IVA, al cessionario un bene immobile e tale bene continui ad essere utilizzato dal cessionario per l’esercizio dell’attività imponibile rilevata, deve essere effettuata, presso il cedente, una rettifica della detrazione dell’IVA gravante sull’acquisto, la costruzione, la trasformazione o il miglioramento di detto bene immobile.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 2 settembre 2026, nella causa T – 413/25

L’articolo 19 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che riserva la regola, prevista da tale articolo, secondo la quale al momento del trasferimento di una universalità totale o parziale di beni a un soggetto passivo non è avvenuta alcuna cessione di beni, ai soli conferimenti di taluni beni aziendali o di parti di azienda che servono a generare determinati tipi di redditi, a meno che una siffatta restrizione sia giustificata da uno dei motivi previsti dall’articolo 19, secondo comma, di tale direttiva.

L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che: esso è dotato di effetto diretto, cosicché un soggetto passivo può invocare, dinanzi a un giudica nazionale, la regola secondo la quale al momento del trasferimento di una universalità totale o parziale di beni a un soggetto passivo non è avvenuta alcuna cessioni di beni nei confronti dell’autorità tributaria competente, qualora il legislatore nazionale, prima dell’adesione dello Stato membro interessato all’Unione, abbia optato per l’applicazione di tale regola, ma ne abbia limitato l’ambito di applicazione a taluni casi precisi non rientranti nell’articolo 19, secondo comma, di detta direttiva.

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera ), della direttiva 2’006/112 deve essere interpretato nel senso che: costituisce un prelievo, da parte di un soggetto passivo, di un bene della sua impresa che egli trasferisce a titolo gratuito o, più in generale, che egli destina a fini estranei alla sua impresa, ai sensi di tale disposizione, assimilabile i quali erano stati oggetto di una locazione soggetto all’IVA che dà diritto a detrazione, a favore di un’impresa di cui è socio unico, senza che nessuna nuova quota gli sia attribuita come corrispettivo di tale conferimento.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 9 settembre 2026, nella causa T-614/25

L’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificato dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2026, letto in combinato disposto con l’articolo 141 e con l’articolo 197, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: di per sé, non costituiscono un motivo che consenta di esentare dall’IVA una cessione effettuata da un soggetto passivo registrato dell’IVA in un primo Stato membro a un acquirente intermedio registrato ai fini dell’IVA in un primo Stato membro a un acquirente intermedio registrato ai fini dell’IVA in un secondo Stato membro le circostanze secondo cui, in primo luogo, una cessione di merci soggette ad accisa è effettuata in regime di sospensione dei relativi diritti, in secondo luogo, è dimostrato che, nell’ambito di un’operazione triangolare, il soggetto passivo registrato ai fini dell’IVA in un terzo Stato membro è debitore dell’IVA e, in terzo luogo, è dimostrato che le merci sono effettivamente uscite dal primo Stato membro e sono state cedute nel terzo Stato membro.

  1.       Tribunale dell’Unione Europea, sentenza del 9 settembre 2026, nella causa T-366/25

L’articolo 19, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito di un’impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società che esercita un’attività economica, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni ai sensi di tale disposizione.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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