N.01 Novità Fiscali 23/01/2023

Roma, Lì 23 gennaio 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

  1. L. 14 gennaio 2023, n. 5, in Gazzetta Ufficiale

 

In G.U., Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2023, è stato pubblicato il D.L. 14 gennaio 2023, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico”.

  1. L. “Aiuti quater” convertito in Legge n. 6/2023

 

In G.U., Serie Generale n. 13 del 17 gennaio 2023, è stata pubblicata la legge 13 gennaio 2023, n. 6: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (D.L. aiuti quater), recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

  1. I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate in materia di Art bonus

 

Con la risposta ad interpello n. 66 dello scorso 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione del cd. Art Bonus.

In particolare, l’istante detiene un immobile di interesse storico oggetto di un’opera restauro e si interroga sulla possibilità di fruire del tax credit previsto in materia di Art bonus per le erogazioni liberali ricevute ai fini del restauro dell’immobile.

L’amministrazione ammette tale possibilità sussistendo in capo al soggetto

istante i presupposti oggettivi e soggettivi. Viene infatti ribadito che, seppur l’istituto sia costituito in forma societaria, sussisterebbero tutti gli elementi per ritenere soddisfatto il requisito dell’«appartenenza pubblica». In linea con quanto già previsto nella risoluzione n. 136/2017, l’applicabilità della misura non deve essere legata unicamente al fatto che l’istituto sia di appartenenza statale o regionale. Basterà infatti che l’ente destinatario delle erogazioni sia stato costituito da soggetti pubblici o che la maggioranza di soci e partecipanti abbia natura pubblica.

  1. Le novità per le associazioni sportive dilettantistiche alla luce della recente pronuncia della Corte di cassazione

Con il principio di diritto enunciato nell’ordinanza 546 dello scorso 11 gennaio, la Cassazione chiarisce che per le associazioni sportive la perdita della qualifica di ente non commerciale determina la riqualificazione in società di fatto. Il caso riguarda, in particolare, il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale                 sulla               base dell’accertata mancanza di democraticità e partecipazione nell’associazione, in violazione dell’articolo 148 del Tuir.

Nel caso in cui, dunque, vengano meno i requisiti per l’accesso alla decommercializzazione di cui all’articolo 148, comma 3, la corte prevede non solo di assoggettare a tassazione le entrate derivanti dai corrispettivi specifici versati dai soci, disconoscendo così l’esenzione prevista Tuir ma anche la riqualificazione della natura dell’ente in società di fatto.

  1. Pubblicate dal Ministero del Lavoro le linee guida per l’erogazione dei contributi per l’acquisto di autoambulanze

Pubblicate lo scorso 2 gennaio le linee guida per la presentazione delle domande (annualità 2022) per l’erogazione di contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da

donare a strutture sanitarie pubbliche utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 76 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, del D.M. 16 novembre 2017. La domanda di accesso ai contributi scade il 31 gennaio 2023.

  1. Pubblicato l’elenco per il 2022 dei soggetti ammessi ed esclusi dal beneficio del 5xmille

La Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese ha provveduto, il 22 dicembre 2022, alla pubblicazione di un avviso relativo ai soggetti ammessi ed esclusi al beneficio del 5×1000 per l’anno finanziario 2022. La Direzione Generale provvederà ad aggiornare tale elenco nella seconda metà del mese di gennaio.

  1. Le novità introdotte con lo Studio del notariato 11/2022

 

Enti già dotati di personalità giuridica e iscrizione nel Registro unico nazionale (RUNTS): la validità della situazione patrimoniale decorre dal momento in cui il notaio riceve l’atto e non dalla presentazione dell’istanza nel Registro.

Con lo Studio numero 11/2022, il Consiglio nazionale del notariato affronta la questione della valutazione da parte del notaio sulla sussistenza del patrimonio minimo con particolare riferimento alla validità temporale della situazione patrimoniale sostitutiva della relazione giurata.

Nel dettaglio, si pone in evidenza l’opportunità di rivedere l’orientamento di prassi del ministero del Lavoro (circolare 9/2022) secondo cui l’attestazione sul patrimonio per gli enti preesistenti deve essere verificata da parte del notaio su documenti contabili e patrimoniali non anteriori a 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS.

Termine che, sulla base dello Studio numero 11, dovrebbe partire dal momento in cui il notaio riceve l’atto con cui l’ente manifesta la sua volontà di assumere la qualifica di ente del Terzo settore (Ets).

  1. Conversione in legge del L. Aiuti quater (L. n. 6/2023)

 

Con la conversione in legge del D.l. Aiuti quater viene confermato lo stanziamento di un fondo contro il caro energia pari a:

  • 170 milioni di euro per maggiori costi dell’energia sostenuti da ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, di cui 50 milioni per i medesimi enti che erogano tali servizi in favore di anziani;
  • 100 milioni per gli enti del Terzo settore diversi da quelli che prestano servizi diversi da quelli socio-sanitari e socio-assistenziali in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas

Per quanto riguarda lo Sport, vengono incrementate di 60 milioni di euro

le risorse per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

  1. civ., Sez. V , Ordinanza, 11 gennaio 2023, n. 546

 

In tema di IRPEF, la perdita della natura decommercializzata dell’attività svolta dagli enti collettivi non societari costituiti nelle forme dell’associazione non riconosciuta e la conseguente qualificazione dell’attività dall’associazione svolta quale attività commerciale comporta, ove la stessa attività venga svolta da più associati in comune tra loro, la qualificazione dell’ente collettivo quale società di fatto e la conseguente applicazione del regime di trasparenza agli associati che siano qualificabili quali soci della medesima società di fatto.

  1. civ., Sez. V, Ordinanza, 11 gennaio 2023, n. 553

 

In tema di agevolazioni previste dal TUIR, ai fini del rispetto delle condizioni soggettive per la fruizione delle agevolazioni di cui all’art. 148, commi 3, 5, 6 e 7 del TUIR occorre che le disposizioni contenute nell’atto costitutivo o nello statuto dell’associazione risultino conformi a quanto indicato nell’art. 148, comma 8 del TUIR e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell’attività associativa, il rispetto e l’attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati.

  1. civ., Sez. V, Ordinanza, 12 gennaio 2023,n. 667

 

In tema di imposta di registro, il beneficio fiscale della “prima casa”, al di là dell’ipotesi riconnessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel comune dove ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge. Pertanto, nel caso in cui non risulti l’effettivo trasferimento della residenza, il

contribuente può conservare il beneficio solo se, avendo proposto nei termini istanza di aggiornamento dei registri anagrafici comunali, il procedimento amministrativo non sia stato ancora ultimato per fatto non imputabile allo stesso ovvero si sia chiuso con un diniego al trasferimento.

  1. Civ., Sez. V, 12 gennaio 2023, n.738

 

In applicazione della normativa comunitaria di cui all’art. 14 della direttiva 2003/48/CE, come recepita nell’ordinamento italiano dall’art.10, D.Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84, attuativo della citata direttiva, che costituisce disciplina normativa speciale prevalente su quella interna, deve riconoscersi il diritto al rimborso dell’euroritenuta pagata all’estero sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie, detenute su conto corrente presso una banca svizzera, da un soggetto fiscalmente residente in Italia, che abbia aderito alla procedura di “collaborazione volontaria”, la quale consente al contribuente, mediante una dichiarazione confessoria spontanea, di regolarizzare plurimi anni di imposta relativamente a tali interessi, usufruendo di un trattamento sanzionatorio più favorevole.

  1. Civ, Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 957

 

In tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 viene prorogato su accordo delle parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcuna necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell’art. 32 citato. E ciò a maggior ragione nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia inserito la documentazione all’interno della motivazione degli avvisi di accertamento, sia pure solo per svilirne il contenuto, pena la violazione dei princìpi di lealtà e di buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall’art. 10 della L. n. 212 del 2000.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

 

INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE

  1. Credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas – Modalità di fruizione (risposta interpello 8/2023)

Con la risposta a interpello n. 8/2023, l’Agenzia delle entrate fornisce precisazioni in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica.

Nella specie, secondo il documento di prassi, il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica di cui all’art. 6 del D.L. 115/2022, relativo al terzo trimestre 2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla disciplina agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.

Si ricorda che tale credito d’imposta:

  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
  • non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all’ 17 del D. Lgs. 241/97, potendo quindi, in ipotesi, eccedere anche i due milioni di euro previsti dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
  1. 388 (soglia fissata, con decorrenza 1° gennaio 2022, dall’art. 1, comma 72, della L. n. 234/2021);
  • per l’utilizzo, dopo il 16 marzo 2023, richiede una comunicazione all’Agenzia delle Entrate del quantum del credito stesso maturato nel 2022;
  • in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30 giugno 2023 (30 settembre 2023 dopo la conversione del D.L. 176/2022), dà luogo a rimborso, sia diretto (ossia del residuo non speso), sia indiretto (i.e. del versamento d’imposta, risultato poi eccedente rispetto al dovuto, effettuato tramite utilizzo in compensazione del credito stesso).

Pertanto, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30 giugno 2023 (30 settembre 2023 dopo la conversione del D.L. 176/2022).

  1. Coordinamento tra ACE ordinaria e Super ACE (risposta ad interpello 13/2023)

Con la risposta a interpello n. 13/2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il coordinamento tra ACE ordinaria e super ACE.

La disciplina della Super ACE (introdotta dal D.L. n. 73/2021) è costruita sulla medesima ratio da cui origina l’ACE ordinaria (introdotta dal D.L. n. 201/2011), vale a dire quella di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento tra capitale proprio e capitale di terzi, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio fiscale maggiorato in relazione alle nuove capitalizzazioni realizzate nel 2021. Da ciò deriva che la ”Super ACE”, in termini generali, non può essere considerata un’agevolazione distinta ed indipendente rispetto all’ACE ordinaria, rappresentandone più che altro un rafforzamento, introdotto al fine di tenere conto, in relazione ad un arco temporale circoscritto al periodo di imposta 2021, delle difficoltà economiche

causate dalla predetta crisi pandemica. Il rafforzamento del beneficio, nell’attuale contesto economico, è stato realizzato attraverso la previsione di regole peculiari, relative al meccanismo di determinazione del beneficio, volte a renderlo più consistente in termini quantitativi (attraverso la previsione di un’aliquota maggiorata) e più agevolmente fruibile (attraverso l’introdotta possibilità di trasformazione dell’ACE in credito d’imposta ai fini dell’utilizzo in compensazione, del rimborso e della sua cessione) in un periodo in cui la crisi pandemica ha generato perdite che, nella ordinaria disciplina, non avrebbero consentito di fruire dell’agevolazione (v. deroga al limite del patrimonio netto).

In tale ottica, va da sé che • salvo quanto diversamente previsto • alla Super ACE, si applicano, in linea di principio, ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’ACE ”ordinaria”.

La normativa individua alcune operazioni specifiche effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE. Tale meccanismo di funzionamento della disciplina antielusiva speciale, considerando la ratio della norma, risulta applicabile sia all’ACE ordinaria che alla super ACE sulla quale pertanto incidono le sterilizzazioni da operare sulla base della predetta disciplina.

Pertanto, al fine di stabilire se le operazioni rilevanti siano solo quelle (rilevanti ex art. 10) del 2021 o anche quelle dei periodi precedenti, l’ art. 19, D.L.

  1. 73/2021 individua come base di calcolo dell’ACE innovativa il confronto tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2021 rispetto a quella del 2020; è la norma stessa, quindi, a richiedere un calcolo analitico della super ACE, separato da quello dell’ACE ordinaria che, seppur da effettuarsi con la stessa modalità, è circoscritto alle operazioni rilevanti effettuate nel 2021.

Nell’ipotesi in cui un soggetto “aceabile” riceva, nel corso dell’esercizio

d’imposta 2021, diversi conferimenti in denaro per un ammontare complessivo superiore al limite massimo previsto, in considerazione della ratio della norma che tende ad agevolare le nuove capitalizzazioni realizzate nel periodo indicato, è corretto considerare incassati prioritariamente i conferimenti soggetti a Super ACE e successivamente quelli soggetti ad aliquota ordinaria.

  1. Super ACE e scissione proporzionale – Limite del patrimonio netto (risposta ad interpello 22/2023)

Con la risposta a interpello n. 22/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di determinazione del limite del patrimonio netto per la fruizione della Super ACE.

La disciplina della Super ACE introdotta con l’art. 19, commi da 2 a 7, del

D.L. n. 73/2021, prevede taluni elementi rafforzativi dell’agevolazione ACE cd. ”ordinaria” aventi carattere transitorio, in quanto circoscritti ad un unico periodo di imposta.

La cd. Super ACE consiste nella determinazione della ”base ACE” calcolata mediante l’applicazione di un coefficiente di remunerazione del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2021 rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente. In tale contesto, si prevede che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. Il suddetto limite rappresenta il tetto massimo per il calcolo della Super ACE e deve essere applicato a ciascuno dei soggetti che beneficia dell’agevolazione rafforzata (i.e. alla società scissa ed alla beneficiaria) in maniera autonoma.

Nella specie, l’accantonamento dell’utile di esercizio 2020, non distribuito, costituisce una variazione di capitale proprio rilevante ai fini Super ACE nel periodo di imposta 2021 (a seguito dell’accantonamento dello stesso a riserva disponibile).

Tale incremento di capitale proprio oggetto di ripartizione tra scissa e beneficiaria in base alla disciplina di cui all’articolo 173, comma 4, del TUIR unitamente agli altri eventuali incrementi di capitale proprio relativi al periodo considerato (i.e. 2021), soggiace al limite di 5 milioni di euro di cui sopra.

Al riguardo si osserva che il suddetto limite rappresenta il tetto massimo per il calcolo della Super ACE e deve essere applicato a ciascuno dei soggetti che beneficia dell’agevolazione rafforzata (i.e. alla società scissa ed alla beneficiaria) in maniera autonoma.

In altre parole, entrambe le società scissa e beneficiaria possono determinare la propria Super ACE autonomamente tenendo conto ciascuna delle variazioni del capitale proprio realizzate nel periodo di imposta 2021, applicando il limite di 5 milioni di euro.

In conclusione, quindi, l’operazione di scissione ha effetto sulla ripartizione delle variazioni del capitale proprio tra le società coinvolte nella scissione stessa, ma non influisce in alcun modo sul limite di 5 milioni di euro che si applica, per il periodo di imposta 2021, in maniera del tutto autonoma sia alla società scissa sia alla beneficiaria nel senso che ciascuna di esse sarà tenuta a rispettare il limite di 5 milioni di euro stabilito dalla disciplina della Super ACE.

  1. Credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas – Nozione di impresa gasivora (risposte ad interpello 18 e 24 del 2023)

Con le risposte ad interpello nn. 18 e 24, l’Agenzia ha fornito precisazioni in merito alla nozione di impresa gasivora e all’individuazione dei settori agevolati.

Con la risposta ad interpello n. 18/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’assenza del codice ATECO relativo all’attività prevalente esercitata dalla società nell’ambito dell’elenco di cui all’Allegato 1 del DM 21 dicembre 2021, n. 541, non consente alla società di usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 15.1 del D.L. 4/2022.

In attuazione di tale DM, l’art. 5 della delibera ARERA 2 novembre 2022 n. 541 dispone che «Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 al decreto 21 dicembre 2021, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento».

Con la risposta a interpello n. 24/2023 è stato inoltre precisato che, ai fini del calcolo dell’agevolazione, rileva la sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento (non anche quella rivenduta).

  1. Credito d’imposta per l’acquisto di energia e gas – Termini per l’utilizzo (D.L. Aiuti-quater)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), è stata esteso dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine previsto dall’art. 1 commi 3 e 4 del D.L. n. 176/2022 per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24 (anche da parte dei cessionari) dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi a:

  • al terzo trimestre 2022 (disciplinati dall’art. 6 del L. 115/2022);
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (disciplinati dall’art. 1 del L.

144/2022);

  • al mese di dicembre 2022 (art. 1 del L. 176/2022).

Viene altresì prevista la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo del credito d’imposta relativo all’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022 (disciplinato dall’art. 2 del D.L. n. 144/2022).

  1. Credito d’imposta beni nuovi strumentali – Ambito di applicazione e meccanismo del recapture (risposte ad interpello 41 e 47 del 2023)

Con le risposte a interpello nn. 41 e 47 del 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Ai fini dell’applicazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali, si precisa che risultano esclusi dal beneficio i beni utilizzati dai soggetti locatari in base ad un contratto di locazione operativa.

Per tali beni, il credito d’imposta, al ricorrere dei requisiti previsti, può spettare • in linea teorica • all’impresa che effettua la locazione operativa, ma il soggetto locatore non potrà beneficiare dell’agevolazione laddove in base alle clausole contrattuali essa non sopporta il rischio dell’investimento.

Inoltre, si precisa che, definito un periodo di sorveglianza che va dal momento di entrata in funzione o di avvenuta interconnessione del bene fino al

31 dicembre del secondo anno successivo, il meccanismo di recapture del credito d’imposta opera nelle ipotesi in cui i beni agevolabili siano oggetto di:

  • cessione a titolo oneroso;
  • destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto (c.d. ”delocalizzazione” all’estero).

Al riguardo si evidenzia che la ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il relativo bene abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

  1. Credito d’imposta beni nuovi strumentali – Momento di effettuazione dell’investimento in presenza di attività ulteriori (principio di diritto 4/2023)

Con il principio di diritto n. 4/2023, l’Agenzia delle Entrate precisa, coerentemente ai chiarimenti forniti con le circ. 4/2017 e 9/2021, che il momento di effettuazione dell’investimento va individuato alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie secondo le regole previste dall’art. 109 del TUIR. Pertanto, per i beni mobili:

  • l’investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole

contrattuali, si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà;

  • laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del

L’analisi degli specifici elementi che connotano la singola fattispecie (rectius, delle puntuali clausole contrattuali che regolano gli investimenti) trascende il perimetro applicativo dell’interpello, che, conformemente alla sua ratio, consiste nel fornire chiarimenti interpretativi di carattere generale riferibili alla portata delle norme tributarie invocate e sulla loro applicazione al caso concreto, così da orientare il comportamento del contribuente nel caso specifico, ma non si traduce in un accertamento ”di fatto” del momento di effettuazione dell’investimento (attraverso l’appuramento del momento traslativo o costitutivo della proprietà e/o del diritto reale e dell’incidenza dell’adempimento delle ”ulteriori prestazioni” secondo la volontà contrattuale).

Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi, è onere del contribuente

procedere ad una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento.

DIRITTO SOCIETARIO

  1. Sterilizzate le perdite emerse nell’esercizio in corso al 12.2022 (D.L. Milleproroghe 2023)

Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del D.L. n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe” 2023), alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 «non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».

La disposizione menzionata ha sostituito, nell’art. 6, comma 1, del D.L. n. 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”. In precedenza, le parole “31 dicembre 2021” avevano sostituito il riferimento al “31 dicembre 2020” con l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto “Milleproroghe” 2022).

Ne consegue che il termine entro il quale la perdita 2022 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ai sensi degli artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2027); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre

2022, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023).

REDDITI DI IMPRESA

  1. Affrancamento e rivalutazione dei beni – Divieto di cumulo tra regimi (risposta interpello 20/2023)

Con la risposta a interpello n. 20/2023, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in tema di cumulabilità del regime di affrancamento con il regime della rivalutazione dei beni d’impresa.

Secondo il regime di affrancamento dei maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato (art. 15 comma 10-ter del D.L. n. 185/2008), non   è   ammessa     la     possibilità   di cumulare i benefici a) dei riallineamenti dei valori impliciti nelle partecipazioni (b eni       di                  secondo grado) iscritti nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali, con b) i riallineamenti dei beni immateriali espressi nel bilancio d’esercizio (beni di primo grado) a seguito delle operazioni straordinarie espressamente richiamate.

Nella specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rivalutazione del marchio con la sopravvenuta normativa di cui all’art. 110 del DL 104/2020, in quanto:

  • il marchio, pur formalmente non oggetto di valorizzazione in sede di allocazione contabile del prezzo di acquisto della partecipazione, ha concorso alla determinazione del prezzo medesimo;
  • il marchio ha conseguentemente inciso, anche se solo indirettamente, sulla determinazione dei maggiori valori iscritti nel bilancio consolidato;
  • sono riscontrabili duplicazioni di benefici e la rivalutazione è ammessa solo per l’eventuale parte eccedente il contributo che il marchio ha già fornito nel determinare il valore di acquisto della
  1. Regime PEX – Deducibilità dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti (risposta interpello 94/2023)

Con la risposta a interpello n. 94/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in tema di costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti.

L’art. 4, lettera e), della L. n. 80/2003, in attuazione della quale è stata emanata la disciplina in materia di participation exemption di cui all’articolo 87 del TUIR, prevede l’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione.

Come chiarito nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, tale principio è stato attuato in modo indiretto nel TUIR emergendo, in particolare, dal combinato disposto dell’articolo 86, comma 2, del TUIR, secondo cui la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, e dell’articolo 109, comma 5, del TUIR, secondo cui le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, in attuazione della legge n. 80/2003, emerge, inoltre, che i costi specificamente inerenti alla cessione delle partecipazioni che si qualificano ai fini pex, che risultano indeducibili, possono non essere ricompresi tra gli oneri accessori di diretta imputazione e, pertanto, devono essere oggetto di apposita variazione in aumento del reddito, sulla base di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 109 del TUIR.

La circolare n. 36 del 2004 precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione, come richiamati dalla Relazione illustrativa, sono da individuare:

  • in primo luogo negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, );
  • in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo

”indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Successivamente alle modifiche del regime di participation exemption introdotte dall’articolo 5 del D.L. n. 203/2005, come modificato dalla L. n. 248/2005, la circolare n. 10 del 13 marzo 2006 ha ulteriormente precisato che, con riferimento agli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, nulla è mutato rispetto al regime previgente, nel senso che

tali costi • essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima • divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall’art. 109, comma 5, del TUIR.

Pertanto, gli stessi dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente.

Sono da considerare indeducibili nella misura del 95% ai sensi del combinato disposto dell’art. 86 e dell’art. 109, comma 5, del TUIR, in quanto riferibili alla realizzazione della conseguente plusvalenza, esente, ai fini IRES, ai sensi dell’art. 87 del TUIR.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

  1. Conferimento in realizzo controllato ex 177, comma 2-bis, TUIR di partecipazioni in una holding (risposte a interpello nn. 4 e 5 del 2023)

Con le risposte ad interpello nn. 4 e 5 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato l’applicazione del conferimento di partecipazioni “qualificate” in realizzo controllato ex art. 177 co. 2-bis del TUIR nel caso in cui la società scambiata sia una holding.

La riposta ad interpello n. 4/2023 precisa che, se l’attività della società partecipata dalla holding si qualifica come “immobiliare di gestione”, occorre fare riferimento al criterio formale di qualifica del reddito ex art. 55 del TUIR, a nulla rilevando la nozione sostanziale di commercialità definita dall’art. 87 co. 1 lett. d) del TUIR (in riferimento al c.d. “regime pex”).

Inoltre, ai fini del test sulle partecipazioni indirettamente detenute dal conferente, per il tramite della holding scambiata, non rilevano i soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società. Pertanto, si applica il regime del c.d. “realizzo controllato” al conferimento delle partecipazioni nella holding anche se quest’ultima possiede una partecipazione totalitaria in una società immobiliare di gestione e anche se partecipa a uno o più consorzi privi della “veste” giuridica di società.

La successiva risposta n. 5/2023 ha poi confermato che, per comprendere se la quota oggetto di conferimento si qualifica come partecipazione in una holding ai fini dell’art. 177 co. 2-bis del TUIR, è necessario fare riferimento a valori correnti e non ai valori contabili dell’attivo patrimoniale.

  1. Conferimento ex 175 TUIR e scissione societaria finalizzati alla costituzione di holding familiari (risposta ad interpello 14/2023)

Con la risposta a interpello n. 14/2023 in tema di operazione di scissione finalizzata alla costituzione di holding familiari, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato un’operazione di riorganizzazione motivata da logiche sia economiche sia organizzativo gestionali, in cui:

  • da un lato si vuole separare l’attività industriale da quella immobiliare,
  • dall’altro si vogliono ridefinire gli assetti partecipativi che fanno capo ai soci persone fisiche che controllano la società.

A tal fine, si intende realizzare due operazioni (conferimento ex art. 175 TUIR e scissione di immobili ex art. 173 TUIR) che rispondono alla finalità di attuare la separazione del patrimonio societario (tra attività immobiliare e attività industriale) e successivamente suddividere la holding di famiglia in quattro distinte holding unipersonali.

La scissione conclusiva è, pertanto, finalizzata alla costituzione delle holding familiari secondo uno schema che replica sostanzialmente il modello di governance ante operazione prospettata.

In linea generale, però, va rilevato che la costituzione di holding (unipersonali o pluripersonali) da parte di persone fisiche non in regime d’impresa, che già detengono partecipazioni in società, può avvenire attraverso il conferimento delle partecipazioni in società già costituite o di nuova costituzione. Tramite il conferimento, il soggetto conferente apporta la partecipazione ad una società conferitaria ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, le partecipazioni al capitale sociale della stessa società in cui è stato effettuato l’apporto.

A fronte del conferimento, la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale (con eventuale sovraprezzo) assegnando le nuove partecipazioni al soggetto conferente. Conseguentemente ogni conferente sostituisce l’originaria partecipazione, conferita nella holding, con le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferitaria medesima.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso.

L’accesso al regime di realizzo controllato (e, dunque, alla possibilità di effettuare un conferimento beneficiando della neutralità indotta) è precluso a tutti i soci persone fisiche, sia ai sensi del comma 2 (in considerazione della mancata acquisizione, da parte di ciascuna holding familiare, di una partecipazione di controllo, rispondente ai requisiti di cui all’art. 2359, comma 1,

  1. 1, c.c.), sia ai sensi del comma 2•bis (laddove, in base alla catena partecipativa

i soci risulterebbero essere titolari di partecipazioni indirette inidonee a superare le soglie di qualificazione previste nell’ipotesi di conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni).

L’indebito vantaggio fiscale è rinvenibile nel risparmio derivante dalla fruizione della neutralità fiscale (ottenuto grazie all’art. 173 TUIR, nell’ambito scissione totale asimmetrica della holding) in luogo dell’applicazione del principio generale sul conferimento “realizzativo” previsto dall’art. 9 TUIR per i soggetti non imprenditori titolari di partecipazioni al di fuori delle ipotesi di conferimento regolate dai commi 2 e 2•bis dell’art. 177 TUIR.

Ne consegue l’assoggettamento a tassazione dell’intera plusvalenza derivante dalla differenza (positiva) tra il valore normale delle partecipazioni oggetto di conferimento ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.

  1. Fusione – Valutazione limiti al riporto delle perdite (Cass. 1035/2023)

La sentenza della Corte di Cassazione 16 gennaio 2023 n. 1035 chiarisce che il riporto delle perdite nelle fusioni in assenza delle condizioni di vitalità contenute nell’art. 172 comma 7 del TUIR può essere attuato in seguito alla presentazione di apposito interpello disapplicativo.

La sentenza, di favore per l’Agenzia, precisa innanzitutto che debba essere interpretato in modo letterale il parametro delle spese per lavoro subordinato e dei relativi contributi (il cui importo deve essere superiore, nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, al 40% della media dell’ultimo biennio). Pertanto, non è stato accolto il motivo di difesa della società, secondo cui il mancato rispetto del limite era dovuto a una scelta gestionale – ossia di esternalizzare alcune funzioni -, a fronte della quale risultava fisiologico che costi in precedenza allocati tra quelli per lavoro dipendente risultassero sostituiti, nell’immediatezza della fusione, da spese per prestazioni di servizi (le quali non sono prese in considerazione dall’art. 172 del TUIR per presumere la vitalità). Secondo la Corte di Cassazione, il richiamo della norma alle voci di Conto economico riferite al lavoro dipendente “non lascia margine alla equiparazione tra i costi per il personale subordinato ed i costi del personale esternalizzato (…)”.

Inoltre, la Suprema Corte si sofferma sul parametro del patrimonio netto. Nella specie, si chiarisce che, considerato che il comma 7 dell’art. 172 richiede che non si tenga conto dei conferimenti degli ultimi 24 mesi, occorre prima decurtare i patrimoni netti risultanti dall’ultimo bilancio e dalla situazione patrimoniale infrannuale del valore dei conferimenti esclusi. Dopo questa operazione, si deve individuare il minore tra il patrimonio netto risultante

dall’ultimo bilancio e quello risultante dalla situazione patrimoniale infrannuale, che rappresenta il limite entro cui le perdite fiscali sono riportabili. Ad avviso dei giudici di legittimità, una soluzione contraria lascerebbe un maggior margine di discrezionalità alle società, le quali potrebbero allungare i tempi di redazione della situazione patrimoniale, aggirando potenzialmente la norma.

Resta ferma la possibilità di fare valere le proprie ragioni, in via preventiva, con lo strumento dell’interpello disapplicativo di cui all’art. 11 comma 2 della L. 212/2000.

  1. Fusione nazionale     estera    tra     soggetti    aventi     una     stabile organizzazione in Italia (risposta 65/2023)

Con la risposta a interpello n. 65/2023, l’Agenzia delle Entrate esamina il tema della fusione nazionale estera tra soggetti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e dell’applicazione del principio di neutralità fiscale.

La neutralità fiscale tipica delle operazioni di riorganizzazione si estende, a

certe condizioni, ai complessi aziendali delle stabili organizzazioni italiane dei soggetti comunitari non residenti che partecipano alla fusione.

Nella specie, tuttavia, non si è in presenza di una fusione intracomunitaria, ovvero tra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea, bensì di una Fusione “nazionale” estera, ossia tra due società entrambe fiscalmente residenti nello stesso Stato (i.e. Francia), cui pertanto non si applicano le disposizioni contenute nell’art. 178 e ss. del TUIR, bensì la normativa civilistica e fiscale francese.

Ciò non preclude in linea di principio che all’operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale di cui all’art. 172 TUIR, con riferimento alla posizione delle stabili organizzazioni in Italia. Infatti, la disciplina nazionale in materia di fusioni, nel prevedere un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse, non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte.

Affinché il regime di neutralità fiscale ivi previsto possa ritenersi applicabile alla specie, è necessario che siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:

  • l’operazione si qualifichi come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana;
  • i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano;
  • l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto

L’art. 19 della direttiva n. 2006/112/CE prevede che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente.

L’Italia si è avvalsa di tale facoltà ed ha previsto all’art. 2, terzo comma, lettere b) e f) del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che non sono considerate cessioni di beni ”le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda” (lettera b) e ”i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti” (lettera f).

Pertanto, ai fini dell’IVA, si estende al passaggio di beni che avviene tra le due stabili organizzazioni italiane il regime di neutralità previsto per le fusioni dall’art. 2 co. 3 lett. f) del DPR 633/72.

NOVITÀ IN MATERIA IVA

  1. Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello 13 gennaio 2023, 32

 

Per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DPR 633/1972, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si intende realizzato il presupposto. Cioè, nel momento cui si realizza:

– il presupposto “sostanziale” dell’avvenuta esportazione, che retroagisce alla data della cessione del bene, purché sia stata acquisita la prova che la stessa è effettivamente avvenuta;

-il presupposto “formale” dell’emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell’imposta da recuperare.

Dunque, il dies a quo per l’emissione della nota di variazione decorre dalla data di emissione della nota di debito. Se l’emissione della nota di variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la suddetta prova è stata acquisita oltre il termine entro cui essa poteva essere emessa, non configurandosi una “colpevole” inerzia, è possibile azionare la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/1972. Non è ammessa, invece, la diretta annotazione in rettifica sui registi IVA, in base all’art. 26, comma 8, del DPR 633/1972: tale procedura, infatti, non consente di “tracciare” la variazione con un documento, ai fini del successivo controllo.

  1. Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello 13 gennaio 2023, 28 e 33

Con le risposte a interpello n. 28 e n. 33 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate esamina alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo.

Nel dettaglio, si riconosce la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA quando la somma versata in attuazione dell’accordo transattivo (somma versata allo scopo di porre fine a una controversia tra due società) concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo (ad esempio evitando un danno d’immagine che avrebbe inciso sull’attività economica posta in essere). In ambito IRES, si ritiene che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo siano inerenti (e quindi deducibili) in quanto consentono alla società istante di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all’esito delle stesse azioni giudiziarie.

Nella risposta a interpello n. 33/2023, si evidenzia il ricorrere del presupposto oggettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegnava a versare una somma di denaro “a titolo indennitario e conciliativo”, a fronte del quale la controparte si impegnava a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l’obbligo di non fare (i.e. rinuncia ad ogni pretesa) ai sensi dell‘art. 3 del DPR 633/72.

  1. Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello del 17 gennaio 2023

 

Nella giornata del 17 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diversi documenti di prassi in materia di IVA, soffermandosi su alcuni aspetti di particolare interesse. In sintesi:

  • I servizi di installazione non sono soggetti al meccanismo della inversione contabile (c.d. reverse charge, di cui all’ 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/1972) qualora il bene oggetto del servizio non sia qualificabile come “immobile”. È il caso in cui il bene mantiene una propria individualità, essendo i relativi componenti smontabili e installabili nuovamente in un altro edificio. Non applicandosi il reverse charge, il servizio può essere soggetto al regime di non imponibilità IVA previsto per le forniture nei confronti di esportatori abituali. (Risposta n. 40/2023);
  • Nel caso di importazioni in vigenza di un contratto di consignment stock, l’esigibilità dell’IVA si realizza all’atto dell’immissione in libera pratica dei beni; contestualmente, è riconosciuto al futuro   acquirente   (o, meglio, detentore) il diritto alla detrazione dell’imposta Pertanto,

con riguardo alle forniture in essere con operatori del Regno Unito (che, dal 1° gennaio 2021, configurano importazioni), si ritiene che l’esportatore abituale possa assolvere l’IVA in dogana mediante l’utilizzo del plafond disponibile, previa emissione delle dichiarazioni di intento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 68 del DPR 633/1972 (Risposta n. 44/2023).

  • Una stabile organizzazione interviene in un’operazione commerciale, qualora il contributo sia rilevante per la determinazione concreta della qualità, della struttura e della funzionalità del prodotto fornito dalla casa Per i beni ceduti dalla casa madre tedesca al cliente finale in Italia, dunque, la stabile organizzazione effettua un acquisto intracomunitario dalla casa madre e poi una cessione domestica nei confronti dell’acquirente italiano. L’acquisto intracomunitario è effettuato da quest’ultimo soggetto, invece, se la stabile organizzazione non interviene nell’operazione (Risposta n. 57/2023)
  • Una società irlandese che vende a privati, tramite e-commerce, beni per un importo superiore a 000 euro sia in Italia, sia in altri Paesi Ue e che stocca la merce in Italia (“pick”), inviandola ai clienti dopo imballaggio e pesatura (“pack”), è tenuta ad iscriversi allo sportello OSS Ue dello Stato membro di stabilimento (Irlanda), a nulla rilevando il fatto che in un altro Stato membro (Italia) è presente un servizio di logistica gestito da terzi (art. 74- sexies comma 1 del DPR 633/72). Ciò nel presupposto che la suddetta società non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano. (Risposta n. 58/2023).
  1. Agenzia delle entrate, principio di diritto 3/2023

 

Verifica del vincolo economico con riferimento alle Holding

Con il principio di diritto n. 3/2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso precisazioni in merito ai requisiti soggettivi per la partecipazione ad un gruppo IVA, di cui all’articolo 70-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. Nel dettaglio, secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini della delineazione del perimetro soggettivo del Gruppo IVA, , la circostanza che le Holding non svolgano funzioni ”attive” ed ”operative” nei settori di business delle altre società del Gruppo non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza del vincolo economico, ai sensi dell‘articolo 70-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972. A tal fine, occorre infatti valutare il particolare ruolo che le holding rivestono all’apice della catena di controllo e la conseguente interdipendenza economica e funzionale tra queste e le società del Gruppo. Di conseguenza, il fatto che non prendano parte alla specifica attività di business delle controllate non esclude automaticamente

l’integrazione del vincolo economico, che va stabilito in relazione al particolare ruolo che rivestono, da un punto di vista strategico, stando ai vertici del Gruppo.

Rapporto controllante/controllata, riscontro dei vincoli e riflessi nella determinazione del perimetro soggettivo del Gruppo

La seconda precisazione ha ad oggetto il rapporto controllante/controllata ai fini della verifica del perimetro soggettivo del Gruppo.

La provata insussistenza del vincolo organizzativo ex art. 70-ter, comma 3, del DPR 633/1972, nei confronti della società controllante (e, quindi, la mancata partecipazione della stessa al costituendo Gruppo IVA) non fa venire meno il vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, nei confronti della società controllata dalla medesima. In virtù della presunzione introdotta dal legislatore (i.e. presunzione secondo cui la sussistenza del vincolo finanziario fa presumere anche la sussistenza dei vincoli economico e organizzativo), infatti, la società controllata partecipa al Gruppo IVA, fermo restando che la sussistenza dei tre vincoli è requisito sostanziale per la partecipazione della stessa al Gruppo.

****

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

Condividi l'articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn

Crea il tuo account

Login

Non sei ancora registrato su Enbic?