Roma, Li 28 aprile 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
- Legge 11 aprile 2023, n. 38
In G.U. Serie Generale n. 85 del 11.04.2023, è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
- Legge 21 aprile 2023, n. 41
In G.U. Serie Generale n. 94 del 21.04.2023, è stata pubblicata la Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché’ per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
- Omessa presentazione dichiarazione IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 12/04/2023, n. 9739)
L’omessa presentazione della dichiarazione I.V.A., pure a fronte del successivo riconoscimento del credito, non tocca la sorte di sanzioni ed interessi, che restano comunque dovuti dal contribuente.
- Dichiarazione tributaria e onere della prova (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/04/2023, n. 9739)
Ove l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tale modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria. In ipotesi di omessa dichiarazione IVA dunque il contribuente, a dispetto dell’avvenuto riconoscimento del diritto al rimborso dell’imposta, come non ha diritto a ripetere dall’ufficio le sanzioni (e gli interessi maturati sulle stesse) così non ha il diritto a ripetere neppure le somme pagate a titolo di interessi maturati sull’imposta inizialmente non corrisposta.
- Rimborso della garanzia fideiussoria (Cass. civ., Sez. V, 12/04/2023, n. 9743)
In materia di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, richiesta dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dei tributi, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria, e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell’ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso.
- Acquiescenza del contribuente (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14/04/2023, n. 10094)
Non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d’essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che il versamento di alcune rate del debito portato dalla comunicazione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973, a fronte della quale il contribuente abbia avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inteso come acquiescenza, non essendo l’avviso bonario incluso tra gli atti autonomamente impugnabili di cui all’art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992.
- Scissione societaria parziale e responsabilità solidale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 17/04/2023, n. 10103)
In tema di scissione societaria parziale, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione, non pregiudicando tale disciplina il diritto di difesa della società beneficiaria la quale è a conoscenza della situazione debitoria della società scissa, ivi comprese le pendenze tributarie, e può dedurre, in sede di opposizione alla cartella, ogni argomentazione per contestare la pretesa impositiva.
- Processo tributario (Cass. civ., Sez. V, 17/04/2023, n. 10117)
Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di “impugnazione – annullamento”, ma tra quelli di “impugnazione – merito”, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, che dell’accertamento dell’ufficio. Di conseguenza, ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali (ossia per vizi di forma talmente gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi, e precludere l’esame del merito del rapporto tributario), ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
- Domande di rimborso IRPEF (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10527)
Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta. Né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che sarebbe comunque tardivo se intervenuto nel corso del procedimento avverso il silenzio-rifiuto che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE
- Obbligo di certificazione SOA per il riconoscimento dei bonus edilizi (circolare Agenzia delle Entrate 20 aprile 2023, n. 10/E)
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 20 aprile 2023 n. 10/E, ha fornito importanti di indicazioni sull’ambito di applicazione dell’obbligo di certificazione SOA, previsto per il riconoscimento del superbonus e dei bonus edilizi. In particolare, con riferimento alla decorrenza, l’Agenzia evidenzia che per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
PRINCIPI CONTABILI
- Pubblicato il principio contabile OIC 34 – Ricavi
In data 19 aprile 2023, l’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato, nella versione definitiva, il principio contabile OIC 34 sui ricavi. Tale principio si applicherà ai bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2024.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’OIC 34 comprende tutte le operazioni in cui si rilevino ricavi dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico.
Il principio contabile evidenzia la necessità di individuare eventuali “unità elementari di contabilizzazione” da rilevarsi separatamente, considerato che un contratto di compravendita può avere ad oggetto più prestazioni. Per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio nella forma prevista per le microimprese si prevedono semplificazioni contabili.
NOVITÀ IN MATERIA IVA
- Servizi sostitutivi di mensa aziendale – Trattamento ai fini IVA, IRPEF, IRES e IRAP (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 301)
Se la Società offre ai Collaboratori un servizio qualificabile come mensa diffusa oppure sostitutivo di mensa aziendale, è soggetto all’aliquota IVA nella misura del 4 per cento in sede di fatturazione della prestazione da parte del Ristoratore al datore di lavoro e l’IVA è detraibile in capo al datore di lavoro.
- Operazioni Italia–San Marino – Vendite a distanza – Assenza di trasporto o spedizione del bene a cura o per conto del fornitore – Esclusione (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 21 aprile 2023, n. 300)
Le vendite effettuate da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino a un consumatore finale residente in Italia, nel caso in cui il fornitore non si occupi della spedizione o del trasporto dei beni nemmeno indirettamente, sono assoggettate a IVA nel territorio di San Marino ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021 che reca la disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
Infatti, in assenza di intervento, anche indiretto, nella procedura di trasporto o spedizione dei beni da parte del fornitore, secondo la definizione fornita dall’art. 5- bis del Regolamento Ue 282/2011, l’operazione di compravendita posta in essere nei confronti del consumatore finale residente in Italia non viene considerata una vendita a distanza ex art. 15 del DM 21.6.2021, ma rientra tra le ipotesi di cessioni nei confronti di privati ex art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021.
- Vendite a distanza – rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia – articolo 11–quater, c. 2, del d.l. n. 35 del 2005; articolo 30–ter del dPR n. 633 del 1972 (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 19 aprile 2023, n. 299)
Nelle ipotesi di duplicazione dell’imposta, il soggetto passivo può ricorrere al c.d. “rimborso anomalo”, di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72, chiedendo la restituzione dell’IVA assolta nel termine di due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Autorità estera. In particolare, la società deve presentare la richiesta, unitamente alla documentazione idonea provare l’indebito versamento, presso l’Ufficio competente in base al domicilio del rappresentante fiscale. Inoltre, trattandosi di “rimborso anomalo”, disciplinato dall’art. 30-ter del DPR 633/72, non è richiesta la prestazione della garanzia per il rimborso dell’IVA versata in eccesso, contemplata per le sole procedure di cui all’art. 38-bis, comma 4, dello stesso decreto.
La richiesta dovrà essere corredata di tutta la documentazione utile a dimostrare l’indebito versamento che ha dato origine alla duplicazione dell’imposizione.
- Corte di giustizia, sentenza del 27 aprile 2023, C-677/21
L’erogazione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce una cessione di beni effettuata a titolo oneroso comportante il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 1 della Direttiva IVA.
Analogamente, la cessione di energia elettrica da parte di un gestore di un sistema di distribuzione, ancorché involontaria e frutto della condotta illecita di un terzo, costituisce un’attività economica effettuata da tale gestore in quanto traduce un rischio inerente alla sua attività di gestore di un sistema di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, Direttiva IVA.
Anche supponendo che tale attività economica sia esercitata da un ente di diritto pubblico che agisce in qualità di pubblica amministrazione, una siffatta attività, menzionata all’allegato I di tale direttiva, può essere considerata trascurabile ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, di detta direttiva solo se essa è di portata minima, nello spazio e nel tempo e, di conseguenza, ha un impatto economico talmente lieve che le distorsioni della concorrenza che ne possono derivare sarebbero, se non nulle, quantomeno insignificanti.
- Corte di Cassazione, sentenza del 27 aprile 2023, n. 11075
È applicabile il regime di esenzione IVA per le azioni cedute da una società alle proprie controllate affinché siano attribuite ai dipendenti. Le prestazioni rese dalla società controllante sono riconducibili a un rapporto di mandato per la cessione di azioni (in regime di esenzione IVA) piuttosto che a una prestazione generica di servizi (in regime di imponibilità).
La fattispecie deve inquadrarsi nell’ambito dell’art. 10 comma 1 nn. 4 e 9 del DPR 633/72: difatti, il n. 4 dell’art. 10 qualifica come esenti da IVA le operazioni relative ad azioni, mentre il successivo n. 9 esenta le “prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1) a 7)“.
Secondo la Corte, la previsione normativa ha un contenuto “sufficientemente ampio da ricomprendere diverse prestazioni”, tra cui quelle del caso di specie in cui una società “ha emesso azioni e ne ha trasferito la titolarità in favore dei terzi sulla base di un rapporto di mandato” (l’operazione è “relativa ad azioni” per il fatto che si ha un mutamento nella titolarità della quota attraverso il passaggio dall’emittente al terzo beneficiario).
La natura esente del servizio reso dalla società controllante, in virtù della decisione della Cassazione, comporta l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti correlati alle anzidette prestazioni rese.
- Corte di giustizia, sentenza del 30 marzo 2023, C-616/21
Costituisce una «cessione di beni», ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, come modificata, una prestazione unica e complessa composta da: un accesso a dispositivi di ricarica per veicoli elettrici (compresa l’integrazione di un caricatore con il sistema operativo del veicolo); la fornitura del flusso di energia elettrica con parametri adeguatamente impostati per le batterie del suddetto veicolo; l’assistenza tecnica necessaria agli utenti interessati; la messa a disposizione di applicazioni informatiche che consentano all’utente in questione di prenotare un connettore, di consultare la cronologia delle operazioni nonché di acquistare crediti accumulati in un portafoglio digitale e da utilizzare per pagare le ricariche.
****
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal