N.08 Novità Fiscali 01/06/2023

Roma, Li 1° giugno 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

 

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1.   Decreto 28 aprile 2023 

In G.U. Serie Generale n. 113 del 16.05.2023, è stato pubblicato il Decreto 28 aprile 2023, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze che ha approvatole modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

2.    Decreto 4 maggio 2023 

In G.U. Serie Generale n. 121 del 25.05.2023, è stato pubblicato il Decreto 4 maggio 2023, emanato dal Ministero dell’economia e delle finanze che ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli enti non commerciali.

3.   Legge 26 maggio 2023, n. 56 

In G.U. Serie Generale n. 124 del 29.05.2023 è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché’ in materia di salute e adempimenti fiscali. 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

4.   Presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio (Cass. civ, Sez. Un., Ordinanza, 16/05/2023, n. 13379) 

La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, oppure della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria, senza che assuma rilevanza – nel giudizio promosso dal socio – la questione della legittimità dell’accertamento societario, il quale sia oggetto di separato giudizio che non possa essere riunito a quello del socio. 

5.     Indennità sostitutiva del riposo settimanale (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 18/05/2023, n. 13727) 

In tema d’IRPEF, l’indennità sostitutiva del riposo settimanale, equiparabile all’indennità per ferie non godute, è soggetta a tassazione a norma degli artt. 46 e 48 (ora 49 e 51) del D.P.R. n. 917 del 1986, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione. 

6.     Accertamento con adesione (Cass. civ., Sez. V, 19/05/2023, n. 13863) 

L’accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, in considerazione della “ratio legis” sottesa all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla intangibilità dell’accordo, conformemente alla finalità dell’istituto connotata, a fronte dell’effetto premiale per il contribuente, dall’interesse pubblico all’immediata acquisizione delle somme risultanti dall’accordo. Ne deriva che, una volta che dette somme siano state versate, esse non possono più essere messe in discussione, con l’ulteriore effetto della deflazione del contenzioso. 

 

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE

7.   Finanziamento dei contratti di sviluppo: stanziati oltre 1,1 miliardi

Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono state destinate le risorse al rifinanziamento dei Contratti di sviluppo previste dalla Legge di Bilancio del 2023.

I Contratti di sviluppo rappresentano il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

Il decreto, nella fattispecie, autorizza lo scorrimento delle istanze già presentate per:

  • 400 milioni di euro per Contratti di sviluppo industriali, agroindustriali e di tutela ambientale;

  • 200 milioni di euro per Contratti di sviluppo di attività turistiche;

  • 157 milioni di euro per gli Accordi di programma e Accordi di sviluppo per investimenti produttivi o di tutela ambientale.

Il provvedimento dispone inoltre l’apertura di un nuovo bando stanziando oltre 390 milioni di euro a sostegno delle filiere produttive strategiche per lo sviluppo del Paese. Questa nuova iniziativa permette il finanziamento di programmi di sviluppo nell’ambito del Temporary Framework Covid-19 in vigore fino al 2023.

Le domande dovranno avere per oggetto programmi di sviluppo industriali nei seguenti settori:

  • aerospazio e aeronautica

  • design, moda e arredo

  • metallo ed elettromeccanica

  • chimico e farmaceutico

  • gomma e plastica

  • alimentare (esclusa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli).

I progetti di investimento ammissibili, se presentati da più imprese dovranno essere funzionali alla nascita o al potenziamento delle filiere di riferimento, oppure, se presentati da singole imprese dovranno comportare effetti positivi anche per gli altri attori della filiera.

Al fine di selezionare i programmi di maggior impatto sull’economia del territorio e della filiera, saranno anche valutati i seguenti parametri:

  • il positivo impatto sull’occupazione, specialmente di personale qualificato

  • l’innovatività, determinata dall’acquisto di beni strumentali “Industria 4.0”

  • il coinvolgimento delle PMI.

Inoltre, potranno beneficiare di criteri premiali ai fini della graduatoria, le imprese proponenti insignite del rating di legalità o in possesso di certificazioni ambientali.

Le agevolazioni, per cui la concessione interverrà entro il 31/12/2023, saranno erogate esclusivamente in forma di contributo in conto impianti o di contributo diretto alla spesa.

Il decreto acquisirà efficacia a seguito della registrazione degli organi di controllo.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

8.   Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 25 maggio 2023, causa C-114/22

Gli articoli relativi alla detrazione dell’IVA contenuti nella Direttiva IVA non ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che sussistono gli elementi che consentono di qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, tale operazione come simulata oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto o da un abuso.

9.   Corte di Cassazione, sentenza n. 14079 depositata il 22 maggio 2023

Coerentemente con la giurisprudenza Ue in materia di detrazione dell’IVA per costi pubblicitari (CGUE sentenza del 25 novembre 2021, relativa alla causa C-334/20), “il criterio discretivo tra le spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti”, atteso che le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le possibilità di sviluppo, “senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite”, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati. Pertanto, in assenza di un potenziale ritorno commerciale, le spese – come quelle di sponsorizzazione – non possono essere considerate “di pubblicità”. Rientra nel concetto di spese di rappresentanza, soggette alle limitazioni del diritto alla detrazione IVA con conseguenti effetti relativi alla domanda di rimborso, la sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo erogato per l’attuazione di iniziative in ordine alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere, in via generale, l’immagine o l’attività del soggetto erogante

10. Corte di Cassazione, sentenza n. 13279, depositata il 15 maggio 2023

Con riferimento alle prestazioni medico-sanitarie esenti IVA ex art. 10, nn. 18 e 19, del DPR n. 633/1972, è esclusa la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e, laddove il soggetto passivo effettui operazioni sia esenti che imponibili, la detrazione compete nei limiti del pro rata secondo gli artt. 19, comma 5, e 19-bis del DPR 633/72. Pertanto, nei limiti dell’IVA detraibile in base al pro-rata, all’operatore spetta il diritto al rimborso.

L’assunto è conforme all’orientamento della Corte di Giustizia Ue 13 dicembre 2012, causa C560/2011, che riconduce nell’ambito della discrezionalità degli Stati membri la previsione di una normativa “che non autorizzi la detrazione” dell’imposta pagata in relazione agli acquisti per attività esenti e, di conseguenza, preveda che il relativo diritto possa essere esercitato da un soggetto passivo misto “sulla base di un pro-rata”.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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