Roma, Li 16 giugno 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
ATTIVITÀ LEGISLATIVA
Legge 13 giugno 2023, n. 68
In G.U. Serie Generale n. 136 del 13.06.2023, è stata pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.
NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IVA e detraibilità sulle operazioni passive (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15570)
In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia.
Rimborso IVA (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 01/06/2023, n. 15618)
In materia di IVA, non si applica al rimborso il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 quanto, piuttosto, il termine ordinario decennale di prescrizione, là dove la compensazione non possa più essere effettuata, come nell’ipotesi di cessazione dell’attività, da intendersi quale messa in liquidazione della società, comunicata all’autorità che ha rilasciato la licenza e non, invece, quale suo scioglimento o sua cancellazione, successivi alla data della domanda di rimborso.
Operazioni soggettivamente inesistenti e onere della prova (Cass. civ., Sez. V, 05/06/2023, n. 15749)
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a tale tipo di operazioni, incombe sulla stessa l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza nel destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione d’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Ritardato o mancato versamento (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 07/06/2023, n. 16062)
L’art. 3 bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non consente alcuna distinzione tra ritardato versamento e mancato versamento della rata, così che la decadenza dalla rateizzazione si verifica tanto in presenza di un insoluto assoluto di una rata quanto di un tardivo versamento della stessa.
NOVITÀ PER LE IMPRESE
INDUSTRIA 4.0 E ALTRI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Credito d’imposta per start-up innovative nei settori ambiente, energia da fonti rinnovabili e sanità (D.L. Bollette)
L’art. 7-quater del DL 34/2023, introdotto in sede di conversione in legge, ha istituito un credito d’imposta a favore delle start up innovative.
Il nuovo beneficio è riservato alle start up innovative costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità.
Il credito è riconosciuto per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
La misura del credito è fino al 20% della spesa sostenuta e, comunque, per un importo massimo di 200.000 euro.
Le risorse stanziate per la misura ammontano a 2 milioni di euro per l’anno 2023.
Sarà un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d’imposta fruito indebitamente.
Revisione del sistema degli incentivi alle imprese (audizione dell’Agenzia delle Entrate 30.5.2023)
Con l’audizione del 30.5.2023, l’Agenzia delle Entrate esamina le novità più significative dei due disegni di legge delega per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese (A.S. 571 e A.S. 607), soffermandosi sulle questioni che presentano riflessi tributari.
In proposito, tra le indicazioni fornite, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
qualora la concessione degli incentivi presupponga valutazioni di carattere tecnico non tributario, potrebbe essere opportuno prevedere il riconoscimento della misura all’esito di un procedimento amministrativo di concessione da parte dell’Amministrazione responsabile (i.e., il Ministero di volta in volta competente in relazione al settore amministrato), con successiva fruizione dell’incentivo nella forma del credito d’imposta;
sarebbe, in ogni caso, auspicabile limitare il ricorso a forme “automatiche” di agevolazione, come, ad esempio, i crediti d’imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un’istanza preventiva, anche per fornire al beneficiario dell’agevolazione maggiori garanzie in ordine al rispetto dei vincoli unionali in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti di importo normativamente previsti (verificabili in sede di iscrizione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato);
l’adozione di un regime “su concessione” avrebbe il vantaggio di limitare le criticità connesse alle iscrizioni degli aiuti di Stato nei Registri, in quanto l’iscrizione dell’aiuto stesso avverrebbe prima della fruizione e non dopo (come accade attualmente, con le conseguenti criticità sul monitoraggio dei cumuli) e ciascuna Autorità procederebbe all’iscrizione dei soli aiuti dalla stessa concessi, dopo la relativa autorizzazione e la verifica della capienza, evitando il problema del recupero dell’eccedenza dell’aiuto rispetto al limite massimo previsto.
Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES e ZLS (provv. dell’Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 188347)
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 1.6.2023 n. 188347, ha approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle ZES e ZLS, introducendo la possibilità di indicare gli investimenti effettuati nel 2023. L’aggiornamento recepisce la proroga dal 31.12.2022 al 31.12.2023 del credito d’imposta recata dalla Legge di bilancio 2023.
Nuovo Patent box in caso di opzione per il precedente regime in assenza di ruling e di esercizio dell’opzione OD (risposta ad interpello 5.6.2023 n. 342)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 5.6.2023 n. 342, ha fornito precisazioni sull’esercizio dell’opzione per il nuovo Patent box in relazione ai medesimi beni immateriali già oggetto dell’opzione per il vecchio Patent box in assenza di ruling e dell’esercizio dell’opzione OD.
Nel dettaglio, la circostanza per cui il contribuente abbia esercitato nel periodo d’imposta 2020 l’opzione per il precedente regime PB, senza aver concluso alcun accordo di ruling e senza aver mai esercitato l’opzione per il regime di autoliquidazione OD, consente all’Istante di aderire dal 2021 alle disposizioni del nuovo PB, in conformità al dettato dell’articolo 6, comma 10, del D.L. n. 146 del 2022 e del punto 12.4 del Provvedimento Nuovo PB.
REDDITI DI IMPRESA
Recupero dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta determinata in misura superiore al dovuto (risposta ad interpello 6.6.2023 n. 344)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 6.6.2023 n. 344, ha precisato che, nell’ipotesi di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020, l’errata determinazione dell’imposta sostitutiva sulle stesse può essere corretta presentando dichiarazione integrativa, che legittima la riduzione delle rate residue per le eccedenze di versamento.
NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
Compravendita e gestione di “res litigiosa” (risposta ad interpello del 1.6.2023, n. 334)
La cessione del “diritto al contenzioso”, a titolo oneroso, non presenta i presupposti per essere ricondotta nell’ambito delle cessioni di credito: non ha infatti per oggetto un credito, bensì la possibilità di subentrare nei diritti e obblighi di una posizione processuale. Vale a dire che il creditore originario ”permette” all’Istante di subentrare nella sua posizione processuale. L’operazione è quindi da assoggettare a IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA in base al quale costituiscono prestazioni di servizi ”le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da (…) obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. Il Cedente, ove soggetto passivo IVA, sarà pertanto obbligato a emettere la relativa fattura all’atto del pagamento del prezzo da parte dell’Istante, al lordo della parte compensata, che ¬ in base all’Accordo ¬ avviene ”…entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento da parte della Cessionaria delle somme liquidate a suo favore dalla Sentenza” o dalla transazione.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal