Welfare Aziendale 04/04/2025

Roma, Li 4 aprle 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”  

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultimenovità in materia fiscale.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE 

1.     Tassazione  di  MBO  se convertito in welfare: orientamento dell’Agenzia delle Entrate  

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 77 del 20 marzo 2025, non sussistono i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le prestazioni di welfare nel caso di conversione in welfare della quota di retribuzione variabile (MBO) legata al raggiungimento di obiettivi aziendali. L’Agenzia precisa che il sistema di Management by Objectives (MBO), rivolto alla generalità dei dipendenti appartenenti alle categorie dei quadri e degli impiegati, costituisce una forma di incentivo alla performance. La quota di retribuzione variabile correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali – sebbene destinata a un’ampia platea di lavoratori – confluisce nel reddito da lavoro dipendente e, in quanto tale, è assoggettata a tassazione.

Pur potendo il dipendente optare per la conversione di tale quota in prestazioni di welfare (come versamenti volontari a fondi pensione o spese per attività ricreative ed educative), l’Agenzia sottolinea che questa possibilità non consente di beneficiare del regime agevolato previsto dall’art. 51, commi 2 e 3 del TUIR. In particolare, le lettere a), f), f-bis), f-ter), d-bis) del comma 2 e l’ultima parte del comma 3 individuano specifiche deroghe alla determinazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente, che però non si applicano ai benefit aventi finalità retributive, come nel caso degli MBO. Pertanto, l’Agenzia ritiene che la conversione in welfare degli MBO legati a performance aziendali non integri i requisiti per accedere alle esenzioni fiscali previste dalla normativa sul welfare aziendale.

2.          Conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Nella seduta del 25 marzo la Camera dei Deputati ha approvato il testo unificato delle proposte di legge che, oltre alle specifiche agevolazioni da contrattazione collettiva, riconosce ai lavoratori pubblici e privati la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, durante il quale si conserva il diritto al posto di lavoro ancorché non sostenuto da retribuzione ovvero da qualsiasi svolgimento di attività lavorativa. Il congedo è escluso dal computo dell’anzianità di servizio e dai fini previdenziali, salva la possibilità di essere riscattato col versamento dei contributi secondo la prosecuzione volontaria. Inoltre, a fronte dei centocinquanta giorni di sospensione dalla prestazione lavorativa in via generale, per il lavoratore autonomo è previsto una duplicazione dell’applicabilità fino a trecento giorni. Sono altresì assegnate dieci ore annue di permesso retribuito che nel settore privato ne implicano il rimborso degli oneri mentre nel pubblico la sostituzione. In ultimo, è istituito il Fondo per il conferimento di premi di laurea alla memoria dei pazienti affetti da malattie oncologiche. 

3.          Spettanza NASpI in favore dei magistrati onorari, Circolare INPS sulle regole di accesso

Con la circolare n. 69 del 25 marzo 2025 l’INPS definisce le modalità e i termini di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all’art. 29 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS. A tal riguardo, l’accesso è condizionato al verificarsi di eventi di cessazione involontaria in seguito all’insorgere dell’obbligo contributivo di finanziamento della prestazione. I requisiti attengono allo stato di disoccupazione involontaria, almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni antecedenti la disoccupazione, e per le disoccupazioni verificatesi dal 1° gennaio 2025, almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione di lavoro, avvenuto entro dodici mesi. L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione mensile per un valore pari a 1.436,61 euro, entro un massimo di

1.562, 82 euro e per un periodo mensile pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. 

4.          Rateizzazione a lungo termine dei carichi fiscali: proposte dei Consulenti del Lavoro

Il 26 marzo 2025 il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro si è recato in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato avanzando proposte per la flessibilità die piani di rateizzazione degli oneri fiscali, estendendo il periodo fino a dieci anni e con modalità di rate di importo fisso e uguale. Il Consiglio ha inoltre proposto la posticipazione del termine di versamento della prima o unica rata al 31 ottobre 2025 e l’adozione di un meccanismo semplificato di compensazione dei crediti fiscali emergenti dai modelli dichiarativi al fine di favorire la riduzione del magazzino dei carichi. Ulteriore proposta del CNO attiene in ultimo alla possibilità di ripresentare una nuova richiesta di definizione agevolata per gli stessi debiti, oltre alla riammissione prevista dal D.L. Milleproroghe per agevolare i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater.

5.          Circolare operativa dell’INPS sul Collegato Lavoro: nuove regole per la somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti

La Circolare ministeriale n. 6 pubblicata il 27 marzo 2025 illustra i principali interventi attuati con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (Collegato Lavoro) e fornisce le prime indicazioni operative in merito ai contratti di somministrazione di lavoro, sulla definizione delle attività stagionali e sul calcolo della durata del periodo di prova e della procedura per l’accertamento delle dimissioni per fatti concludenti. Anzitutto, il computo dei 24 mesi di lavoro dei somministrati considera solo i periodi di missione a termine effettuate da 12 gennaio 2025, con ulteriori specifiche operative e di categoria sulla scorta dell’attività svolta. Con riguardo alle attività stagionali, si evidenzia l’esigenza tecnico operativa sottesa e collegata ai cicli stagionali arginando l’abuso di una successione, di fatto, di contratti a tempo determinato. Sul periodo di prova, la circolare individua il termine in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio lavoro, per i contratti a partire dal 12 gennaio 2025: il periodo è di almeno due giorni fino ad un massimo di quindici per i contratti di sei mesi, fino a trenta per quelli entro i dodici mesi. Riguardo l’assenza ingiustificata del lavoro, infine, il datore ha l’onere di darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

6.          Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatori: indicazioni nella circolare INPS 

Con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025 l’INPS fornisce indicazioni in ordine alle disposizioni ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15 sui termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020. Le PA che provvederanno all’adempimento delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici entro il 31 dicembre 2025 non saranno colpite dalle sanzioni civili ex art. 116 commi 8 e 9 della L. 388/2000. L’inapplicabilità del regime sanzionatorio ha portata generale e subordinata all’adempimento entro il termine stabilito, con libertà sulle modalità: alla mancata definizione con l’accoglimento della domanda di rateazione conseguirà l’irrogazione delle sanzioni. 

7.           Bonus dipendenti all’estero: risposta dell’Agenzia sul regime di tassazione

Con la Risposta n. 81 del 25 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale ai fini IRPEF dei bonus corrisposti a dipendenti di società estere con stabile organizzazione in Italia, nell’ambito di un gruppo multinazionale, in relazione a compensi parzialmente maturati all’estero. L’Agenzia afferma che non sono soggette a tassazione in Italia le quote di bonus maturate durante i periodi in cui il lavoratore prestava attività e aveva residenza fiscale all’estero. Al contrario, è prevista l’imposizione fiscale sulle quote riferibili all’attività svolta in Italia, anche qualora il dipendente, nel periodo d’imposta di riferimento, risulti fiscalmente residente all’estero. La tassazione, quindi, si applica unicamente in relazione al periodo di effettiva prestazione lavorativa sul territorio italiano, indipendentemente dalla residenza del lavoratore al momento dell’erogazione del bonus. Il principio affermato è che lo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente coincide con quello in cui l’attività è stata concretamente svolta, e non con quello di residenza fiscale al momento della percezione del compenso. Ne consegue che le somme maturate all’estero, in presenza di contestuale residenza fiscale estera, restano escluse dalla tassazione in Italia. Al contrario, la tassazione è applicata sul reddito riferibile all’attività in Italia anche se il lavoratore risulti residente all’estero nel periodo d’imposta di riferimento. 

8.           In materia di lavoro: referendum abrogativi l’8 e il 9 giugno

I quattro D.P.R del 31 marzo 2025 approdano nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025 per l’indizione dei referendum in materia di lavoro, con riguardo all’abrogazione sulle disposizioni in materia di licenziamenti (afferenti al Jobs Act), in termini di indennità da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese per la misura massima, di durata del contratto di lavoro subordinato, di responsabilità del committente o appaltatore. La pubblicazione dei D.P.R. che stabiliscono la convocazione dei referenda sopraggiunge sulla scorta delle sentenze della Corte Costituzionale n. 12, 13, 14, 15. 

 

9.      Report deposito contratti ex art. 14 D.Lgs. 151/2015 de 17 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, relativo alla detassazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art.1 della L.28 dicembre 2015, n.208, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile la procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali. Dopo 60 giorni, termine transitorio per l’invio dei modelli riferiti a contratti sottoscritti nel 2015, a partire dal 16 luglio il sistema è entrato a pieno regime. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 106.407 contratti, redatti secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016. Dei 11.491 contratti attivi, 9.344 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 7.398 di redditività, 5.958 di qualità, mentre 1.207 prevedono un piano di partecipazione e 6.966 prevedono misure di welfare aziendale. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 106.407 contratti ritroviamo che il 74% è concentrato al Nord, il 17% al Centro il 9% al Sud. Una analisi per settore di attività economica evidenzia come il 62% dei contratti depositati si riferisca ai Servizi, il 37% all’Industria e l’1% all’Agricoltura. Se invece ci si sofferma sulla dimensione aziendale otteniamo che il 49% ha un numero di dipendenti inferiore a 50, il 36% ha un numero di dipendenti maggiore uguale di 100 e il 15% ha un numero di dipendenti compreso fra 50 e 99. Per i 11.491 depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi la distribuzione geografica, per ITL competente, è la seguente 73% Nord, 17% Centro, 10% al Sud. Per settore di attività economica abbiamo 62% Servizi, 37% Industria, 1% Agricoltura. Per dimensione aziendale otteniamo 50% con numero di dipendenti inferiore a 50, 35% con numero di dipendenti maggiore uguale di 100, 15% con numero di dipendenti compreso fra 50 e 99. Analizzando i depositi che si riferiscono a contratti tuttora attivi abbiamo che il numero di Lavoratori Beneficiari indicato è pari a 3.088.825, di cui 2.116.610 riferiti a contratti aziendali e 972.215 a contratti territoriali. Il valore annuo medio del premio risulta pari a 1.581,16 euro, di cui 1.802,73 euro riferiti a contratti aziendali e 684,59 euro a contratti territoriali. A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 12 settembre 2017, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali la decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 6.475 contratti di cui 4.540 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 1.935 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. 919 depositi si riferiscono a contratti tuttora “attivi”, di cui 469 corrispondenti a depositi validi anche ai fini della detassazione e 450 corrispondenti a depositi validi solo ai fini della decontribuzione. A seguito della pubblicazione del Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, è possibile indicare all’atto del deposito telematico dei contratti aziendali, l’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Industria 4.0”. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 4.630 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 4.630 contratti, la percentuale maggiore, pari al 40% è concentrata al Nord, il 26% al Centro, il 34% al Sud dove emergono i dati della Campania che presenta il numero maggiore di contratti depositati su tutto il territorio nazionale. Relativamente al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 60%, a seguire Industria 39% e Agricoltura con 1% di contratti depositati. Ai sensi dell’art.3 del D.L.318/96 “la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali”. Ai fini dell’applicazione dell’articolo di legge i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole o disposizioni a questa riferibili sono depositati a cura delle parti stipulanti presso gli uffici territorialmente competenti. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 5.318 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 5.318 contratti, la percentuale maggiore, pari al 88% è concentrata al Nord con 1.697 contratti depositati in Lombardia, maggior numero rilevato, seguono Piemonte 1.260, Veneto 1.035 e Emilia-Romagna 373. La misura è scarsamente applicata nel Centro e nel Sud del Paese. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Industria 53%, a seguire Servizi 46% e Agricoltura con 1% di contratti depositati. Contrattazione di prossimità ex art.8 D.L.138/2011, convertito in L.148/2011 e s.m: Si tratta di Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, che possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Le intese possono riguardare la regolazione di specifiche materie inerenti all’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a: a) impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie; b) mansioni del lavoratore, Contrattazione di prossimità ex art.8 D.L.138/2011, convertito in L.148/2011 e s.m. o disposizioni a questa riferibili sono depositati a cura delle parti stipulanti presso gli uffici territorialmente competenti. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 5.318 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 5.318 contratti, la percentuale maggiore, pari al 88% è concentrata al Nord con 1.697 contratti depositati in Lombardia, maggior numero rilevato, seguono Piemonte 1.260, Veneto 1.035 e EmiliaRomagna 373. La misura è scarsamente applicata nel Centro e nel Sud del Paese. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Industria 53%, a seguire Servizi 46% e Agricoltura con 1% di contratti depositati. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA ATTIVITÀ ECONOMICA 40% NORD 62% SERVIZI 15% CENTRO 37% INDUSTRIA 45% SUD 1% AGRICOLTURA CONTRATTI DEPOSITATI 3.291 12 classificazione e inquadramento del personale; c) contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) disciplina dell’orario di lavoro; e) modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonchè fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. Lo strumento offre alle imprese la possibilità di derogare entro certi limiti alle disposizioni di legge e di contratto collettivo per adeguarle alle condizioni e alle esigenze di organizzazione del lavoro di ciascuna azienda, fermo restando il rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle Convenzioni internazionali. Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 3.291 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 3.291 contratti, questa risulta essere pari al 40% concentrata al Nord, il 15% al Centro, il 45% al Sud. Al Nord la Lombardia, il Veneto, il Friuli, il Piemonte e l’Emilia-Romagna superano il centinaio di contratti depositati. Al Sud rileva il dato della Campania 447 e della Puglia 399. Al Centro rileva il dato del Lazio 255. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 62%, a seguire Industria 37% e Agricoltura con 1% di contratti depositati. Accordi collettivi aziendali ex art.14, co.3 D.L.104/2020: L’articolo 14 del D.L.104/2020, cd. Decreto Agosto recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, disciplina la proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo. Il co.3 dispone che le preclusioni e le sospensioni previste dall’articolo non si applichino, tra l’altro, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A questi lavoratori viene comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art.1 del D. Lgs. 4.3.2015, n.22 (Naspi). Alla data del 17 Marzo 2025 sono stati depositati 1.704 contratti. Prendendo in considerazione la distribuzione geografica, per ITL competente, delle aziende che hanno depositato i 1.704 contratti, la percentuale maggiore, pari al 58% è concentrata al Nord, il 22% al Centro, il 20% al Sud. Il numero maggiore di contratti depositati si registra in Lombardia. Riguardo al settore di attività economica, il maggior numero dei contratti depositati riguarda aziende operanti nel settore Servizi 55%, a seguire Industria 44% e Agricoltura con 1% di contratti depositati.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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