Welfare Aziendale 07/02/2025

Roma, Li 7 febbraio 2025 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali” 

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1.           Gazzetta Ufficiale, Legge 30 dicembre 2024, n.207: approvazione della Legge di bilancio 2025

Pubblicata in G.U. a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato il 28 dicembre 2024 ed in vigore dall’1 gennaio 2025, la manovra introduce novità in materia di fisco, lavoro e finanziamenti: riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3; applicazione del sistema progressivo di abbattimento del cuneo fiscale con bonus esentasse per i dipendenti con redditi inferiori; istituzione delI’IRES premiale per il sostegno agli investimenti delle imprese; proroga dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato fino al 2027; rimodulazione del regime per i veicoli ad uso promiscuo concessi a benefit ai lavoratori dipendenti e assimilati per la transizione ecologica. Sono apportate modifiche anche al regime forfettario, erogati bonus Transizioni 5.0 e credito di imposta investimenti 4.0; è rifinanziata la Nuova Sabatini, la ZES unica Mezzogiorno e sono potenziate gli incentivi alle famiglie (congedi parentali, bonus asili nido, opzione donna e ape sociale). Sostanziali interventi approdano in materia di produttività con misure per il welfare aziendale, con la proroga dell’imposta agevolata al 5% per i premi di produttività e la proroga delle agevolazioni per i fringe benefit; per i neoassunti che trasferiscono la propria residenza è previsto un nuovo regime di rimborso; si interviene anche sulla tracciabilità delle spese nelle trasferte ed in tema di distacco del personale si definisce un nuovo regime.

  1.           Sulle nuove assunzioni con maxi-deduzione della Legge di bilancio: comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate e circolare n.1/E del 20 gennaio 2025

In seguito alla proroga dell’agevolazione per i contribuenti di redditi d’impresa e da lavoro autonomo che assumono a tempo indeterminato, introdotta dalla Legge di stabilità 2016, intervengono indicazioni dall’Agenzia. Il beneficio fiscale esteso dalla Legge di Bilancio al 2027 realizza una maggiorazione del 20%, fino al 30%, del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni. Sulla scorta di quanto chiarito nella circolare, i presupposti soggettivi dell’incentivo attengono alla titolarità di reddito d’impresa, ovvero all’esercizio di arti e professioni anche in forma associata, con reddito determinato analiticamente e con attività avviata da almeno un anno. L’agevolazione è subordinata alla sussistenza di un incremento complessivo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato. Pertanto, il bonus realizza un incremento del costo deducibile pari al 20% per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, che aumenta al 30% per le assunzioni meritevoli di tutela, da calcolare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi.

 

  1.           Legge di Bilancio e pensioni: quota 103, opzione donna, APE sociale

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 si applicano fino al 31 dicembre in materia di APE sociale, per i soggetti a 63 anni e 5 mesi con anzianità contributiva di almeno 30 anni e in stato di disoccupazione, ovvero in attività di assistenza a coniuge o parente, con capacità lavorativa ridotta, ovvero con almeno 36 anni di anzianità contributiva per attività lavorative gravose. La misura per il pensionamento anticipato delle lavoratrici consente un accesso pensionistico agevolato, qualora in possesso al 31 dicembre 2024: 35 anni di contributi accreditati, 61 anni anagrafici (ovvero 59 per chi ha due o più figli, 60 con un figlio); usufruibile da lavoratrici caregiver, con invalidità civile, dipendenti o licenziate da imprese in crisi. L’APE sociale eroga un’indennità pari alla mensilità della pensione al momento dell’accesso alla prestazione, di massimo 1500 euro, non cumulabile coi redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione per l’autonomo occasionale.

 

  1.           Premi di risultato e produttività, incentivi dei sistemi premiali

Tra le agevolazioni introdotte ed estese dalla legge di bilancio 207/2024, ai sensi dell’art.1 comma 385, in concertazione con le novità del d.lgs. 13 dicembre 2024, n.192 (secondo modulo della riforma IRPEF/IRES), si asserisce la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazioni agli utili d’impresa. L’adesione alla riduzione è rimessa alla discrezionalità del lavoratore, potendo beneficiare dell’agevolazione i lavoratori del settore privato o che operano a partecipazione pubblica, sia i dipendenti degli esercenti arti e professioni, con un redito non superiore a 80.000 nell’anno precedente. Restano escluse talune categorie, tra cui i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente. I premi di risultato corrispondono ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, di ammontare variabile, soggetto ad imposta sostitutiva IRPEF e addizionali pari al 5 % entro i 3000 euro lordi, sulla stregua di quanto previsto dai CCNL. La detassazione è fruibile per gli emolumenti dei dipendenti con reddito fino agli 80.000 euro.

 

  1.           Le novità di welfare in tema IRPEF: riduzione delle aliquote, fringe benefit, trasferimento del lavoratore e auto ad uso promiscuo

La legge 207/2024 introduce novità per datori di lavoro e lavoratori, rimodulando anzitutto l’art.11 TUIR per le aliquote IREF, che passano da quattro a tre (al 23% per i redditi imponibili fino a 28mila euro; al 35% per i redditi da 28mila a 50mila; al 43% per i redditi superiori); per i redditi di lavoro dipendente inferiori ai 20mila è altresì riconosciuta una somma esentasse in proporzione variabile. Le somme erogate a titolo di fringe benefit invece non concorrono al reddito entro l’importo di 1000euro e 2000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico. Anche i canoni di locazione o le spese di manutenzione, rimborsate o erogate dal datore di lavoro ai dipendenti, non concorrono al reddito per i primi due anni dalla neoassunzione. Tra i fringe benefit, si includono oltre alle utenze domestiche anche gli interessi sui mutui e le spese per l’affitto per la prima casa e sulle auto aziendali assegnate ai lavoratori, la modifica ex art.1 comma 48 attiene alla tipologia di veicolo, per la transizione ecologica, che premia gli hybrid plug-in con un’agevolazione al 20% a fronte del 10% per i veicoli a batteria, su contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (di nuova immatricolazione).

 

  1.           Ammortizzatori sociali, NaSpi e genitorialità, novità 2025, chiarimenti INPS

Con la Circolare n.3 del 2025 l’INPS esamina le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro e a sua cessazione, incluse le misure in favore della genitorialità. Per i lavoratori dipendenti genitori, in alternativa tra loro, è disposto il beneficio di un elevamento di indennità per il congedo parentale all’80% per un periodo di tre mesi, di cui una maggiorazione all’80% per un mese, di un aumentato ulteriore 80% per un altro mese e di un ulteriore 8% fruibile entro il sesto anno del figlio. L’agevolazione è fruibile dai dipendenti che abbiano concluso il periodo di congedo entro il 31dicembre 2024. In tema di indennità di discontinuità per i lavoratori nel settore dello spettacolo (IDIS), il tetto massimo di reddito utile è innalzato a 30.000 euro con riduzione delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni a 51 giorni.

 

  1.           Tracciabilità delle spese: obbligo di pagamento tracciato per il rimborso delle spese di trasferta per i lavoratori

L’art.1, commi da 81 a 83, interviene sulla determinazione dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa in materia di deducibilità delle spese. La novità attiene alla deduzione delle spese sostenute dal lavoratore per le trasferte, le missioni per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, a condizione che il pagamento sia stato effettuato con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 241/1997 (versamento bancario, postale, carte di credito o debito, assegni bancari e circolari, prepagate et al.). Nel reddito di lavoro dipendente l’indennità delle spese a mezzo di pagamento tracciabile è prevista per i rimborsi analitici, indipendentemente dal luogo della trasferta. Per i lavoratori autonomi la spesa è deducibile qualora analiticamente addebitata al committente, ovvero per i rimborsi analitici. Anche per le imprese, la deduzione delle spese è condizionata al medesimo pagamento tracciato.

 

  1.           Risposta ad interpello dell’Agenzia n.5 del 15 gennaio 2025: welfare e fringe benefit erogati ai dipendenti mediante documento di legittimazione, art.51, comma 3-bis del TUIR

Alla stregua di quanto chiarito dall’Agenzia, l’assegnazione di fringe benefit ai propri dipendenti è possibile tramite carta di debito nominativa (voucher) emessa da un fornitore di servizi. Ai fini IVA è dirimente inquadrare il bene o il servizio sotteso al voucher, distinguendo quello monouso da quello cumulativo, sulla scorta del bene individuato dallo stesso titolo di legittimazione. Pertanto, il voucher mononuso legittima ad ottenere un bene o servizio predeterminato ab origine, viceversa il cumulativo rappresenta una pluralità di beni determinabili e combinabili a discrezione del dipendente, nel caso di specie, entro la somma pattuita dal provider con il datore di lavoro e alla quale corrisponde l’esenzione a titolo di fringe benefit.

 

  1.           Collegato Lavoro in vigore dal 12 gennaio 2025 in materia di contratti di lavoro

Il Collegato alla legge di Bilancio n.203/2024 introduce norme di semplificazione e regolazione, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di adempimenti degli obblighi contributivi, di ammortizzatori sociali e di novità contrattuali. Il Collegato Lavoro determina anzitutto la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato, che consiste in un giorno ogni 15 di calendario con durata minima pari a due giorni e massima di 15 giorni per i contratti a 6 mesi, ovvero 30 per quelli di un anno (escludendo la possibilità di reiterazione, in ipotesi di proroga o rinnovo). Il Collegato disciplina anche la somministrazione di lavoro, escludendone il limite quantitativo del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato. In tema di dimissioni, la norma dispone la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore laddove si attesti un’assenza ingiustificata protratta, ovvero per oltre 15 giorni, senza cause a lui non imputabili. Viene inoltre ampliato il bacino delle attività conferenti con il rapporto di lavoro stagionale; è riformato l’apprendistato di primo livello, convertibile in apprendistato professionalizzante o di alta formazione; si prevede un’estensione della rateazione dei debiti contributivi concessi da INPS e INAIL da 24 a 60 mesi, subordinata ai consolidati requisiti; si dispone la sospensione degli adempimenti per professionisti in caso di gravidanza o di interruzione della stessa oltre il terzo mese. Di rilievo è l’introduzione del nuovo “contratto misto” ex art. 17, intercorrente tra il datore di lavoro e il medesimo lavoratore, in parte subordinato ed in parte autonomo, in una sorta di doppia prestazione stipulabile da aziende con almeno 250 dipendenti.

 

  1.       ISEE 2025, novità per il calcolo, esclusione dei titoli di Stato ai sensi del D.P.C.M. del 14 gennaio 2025

I titoli di Stato e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio (a breve, medio e lungo termine) con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato sono esclusi dalla determinazione dell’ISEE, fino ad un massimo di 50.000 euro. L’esclusione dal calcolo ISEE è estesa anche per i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari all’interno di nuclei familiari con persone con disabilità e non autosufficienti. Tra i prodotti finanziari esclusi dall’ISEE si annoverano i BOT, i BTP, i CCT.

 

  1.       Agenzia delle Entrate, Risposta n.6/2025 del 17 gennaio 2025 sull’accertamento dell’effettiva residenza fiscale

L’Agenzia ribadisce l’accertamento dei presupposti per determinare l’effettiva residenza fiscale secondo cui questo costituisce una questione di fatto tale per cui, oggetto di risposta, è meramente l’ascrivibilità dei redditi di un contribuente residente all’estero. AdE chiarisce che, soggetto ad imposizione in Italia, è il solo reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano, anche in ossequio di quanto pattuito in Convenzioni internazionali. Viceversa, è lapalissiano imputare a tassazione italiana gli utili di una Società prodotti nell’esercizio di attività in Italia.

 

  1.       Patente a crediti: pubblicate nuove FAQ dall’Ispettorato del Lavoro

Nuovi chiarimenti da parte dell’INL sulla procedura di richiesta, i requisiti e i soggetti obbligati ad esibire la patente a crediti, per chi opera nei cantieri. È indicata la non obbligatorietà per i soggetti non in possesso di un determinato requisito: a titolo esemplificativo, non è obbligatoria la presentazione della domanda per il lavoratore autonomo per il quale non è obbligatoria la valutazione dei rischi. Viceversa, è disposta l’esenzione giustificata nella sussistenza di giustificate ragioni. Dall’obbligo di possesso della patente è esulata l’impresa affidataria coordinatrice di altre imprese, in quanto non fisicamente presente in cantiere. In materia di esenzione, è giustificata l’azienda che operi in ambito comunitario in regime di non imponibilità.

 

  1.       Trattamento fiscale di un Consulente di Organizzazione internazionale (UNICEF) residente in Italia: Risposta n.9/2025 del 23 gennaio 2025

Un contribuente cittadino italiano, ivi residente assunto dall’UNICEF a titolo di Consulente, svolge la prestazione lavorativa in Italia con pagamento per deliverables (risultati raggiunti), senza necessità di apertura di partita IVA: l’Agenzia fornisce indicazioni sul regime fiscale dei dipendenti di Organizzazioni internazionali. È ribadita la posizione di esclusione da qualsivoglia obbligo tributario, in ottemperanza alla gerarchia delle fonti della norma sovranazionale (ivi, Accordi ed enti internazionali ex art. 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n.601). In via preliminare, AdE chiarisce l’appartenenza dell’UNICEF alle strutture ONU, di cui i medesimi privilegi, evidenziando tuttavia la carenza del presupposto soggettivo dell’esenzione. I soggetti beneficiari sono limitatamente i funzionari (officials) e non anche i Consulenti, esclusi dallo Staff.

  1.       Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report deposito contratti – 15 novembre 2024

Resta costante il trend fatto registrare dal deposito telematico presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di contratti, territoriali e aziendali, che prevedono premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa. Nei soli primi 15 giorni del 2025 sono stati infatti 215 i contratti depositati, 25 in più rispetto allo stesso periodo di inizio 2024. Pur nella fisiologica contrazione di alcuni valori assoluti legata al momento della rilevazione, il report “Deposito contratti” del Dicastero riporta un totale di 105.080 contratti depositati al 15 gennaio 2025, che supera del 14,3% il dato del 2024, quando nell’archivio ne risultavano 91.940. A distanza di un anno, cresce anche la percentuale dei contratti attivi a metà del mese in corso, passati dai 9.444 del 2024 ai 10.617 del 2025. La maggior parte sono di tipo aziendale (8.556) anche se è la componente contratti territoriali a far segnare la crescita maggiore, con un incremento del 34,4% tra il 2024 e il 2025 (da 1.533 a 2.061). I contratti attivi si propongono di raggiungere finalità diverse: 8.621 obiettivi di produttività, 6.853 di redditività, 5.528 di qualità, mentre 1.148 prevedono un piano di partecipazione e 6.542 misure di welfare aziendale. I beneficiari sono 2.514.632 lavoratori, a cui è riconosciuto un premio medio annuo di 1.555,68 euro. Rispetto alla dimensione delle aziende che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi, la metà è di appannaggio delle imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante si divide tra le aziende con almeno 100 dipendenti (35%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).I premi corrisposti ai lavoratori sono sottoposti a un’aliquota per l’imposta sostitutiva che la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 63, della L. n. 197/2022) ha dimezzato rispetto al passato e portato al 5 per cento. La detassazione è stata confermata nella Manovra per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023) e sarà attiva nel triennio 2025-2027 secondo quanto disposto dalla Legge di Bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 385, legge n. 207/2024). La riduzione opera per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e con un reddito da lavoro dipendente nell’anno precedente non superiore a 80mila euro, fino a un massimo di 3mila euro lordi, che salgono a 4mila euro nelle imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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