Welfare Aziendale 08/09/2023

Roma, Li 08 settembre 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  • Innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit (circolare dell’Agenzia delle entrate del 1° agosto 2023 n. 23/E)

Con la Circolare n. 23/2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 40 del c.d. Decreto lavoro (D.l. 48/2023). Per il 2023, la disposizione in commento ha innalzato a 3mila euro annui la soglia di esenzione per i fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, TUIR. Anzitutto, la Circolare analizza l’ambito oggettivo di applicazione della misura, precisando che:

  • l’art. 40 del D.l. lavoro qualifica come esenti fino a 3mila euro beni, servizi e somme per il pagamento/rimborso delle bollette di acqua, luce e gas, erogati ai dipendenti con figli a carico, nonché ai loro familiari, anche non a carico;

     

  • in caso di superamento del limite di 3mila euro, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo;

     

  • l’esenzione fino a 3mila euro deve ritenersi applicabile anche laddove i beni, i servizi e gli anticipi/rimborsi delle utenze domestiche siano fruiti dal lavoratore in sostituzione dei premi di risultato di cui all’art. 1, commi da 182 a 189, della L. 208/2015.

Quanto all’ambito soggettivo, rientrano tra i beneficiari dell’esenzione i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente avanti figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR.

Da ultimo, sul fronte degli adempimenti, l’Agenzia ricorda che i lavoratori interessati sono tenuti a fornire al datore di lavoro un’autodichiarazione in cui si attesti di avere diritto a fruire della soglia di esenzione di 3mila euro per il 2023. Nella dichiarazione dovrà essere indicato il codice fiscale del figlio/dei figli fiscalmente a carico. Similmente, i lavoratori per i quali siano venuti meno i presupposti di applicazione della norma dovranno provvedere a darne comunicazione al datore di lavoro. Su quest’ultimo, invece, ricade l’onere di informare le RSU, laddove presenti.

 

  • Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working) e disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri (circolare dell’Agenzia delle entrate 18 agosto 2023 n. 25/E)

Con la Circolare n. 23/2023, l’Agenzia delle entrate analizza i recenti sviluppi normativi e di prassi del lavoro da remoto, nonché della disciplina speciale riservata ai lavoratori frontalieri.

Quanto ai lavoratori da remoto, l’Agenzia puntualizza che i criteri di radicamento della residenza fiscale delle persone fisiche restano quelli previsti dall’articolo 2 del TUIR, e non subiscono alcun mutamento per coloro che svolgono attività lavorativa in smart working. Ad ogni modo, lo svolgimento da remoto dell’attività lavorativa non pregiudica la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

Ai fini dell’applicazione del c.d. regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 D.lgs. 147/2015), invece, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’accesso all’agevolazione non è precluso a coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia, pur continuando a lavorare da remoto alle dipendenze di un datore di lavoro estero. Si ribadisce, inoltre, che la sola iscrizione all’AIRE, come pure la circostanza di prestare l’attività lavorativa da remoto per un soggetto estero, non sono elementi sufficienti ad escludere la residenza fiscale in Italia, qualora, da una valutazione più ampia, risultino integrati i criteri di individuazione della residenza fiscale di cui all’art. 2 TUIR.

La seconda parte della Circolare è dedicata ai c.d. lavoratori frontalieri, tenuto conto sia del nuovo accordo siglato tra Italia e Svizzera, sia delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (L. n. 83/2023). In sintesi:

  • la normativa europea fornisce una definizione di lavoratore frontaliere applicabile ai fini della legislazione sulla sicurezza sociale; a livello tributario, invece, la relativa disciplina deve essere nelle legislazioni nazionali e nelle singole Convenzioni contro le doppie imposizioni e/o accordi stipulati tra gli Stati di volta in volta interessati;

     

  • l’art. 4 della L. 83/2023 ha previsto un innalzamento della soglia di franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri (da 7.500 euro a 10mila euro). La nuova soglia trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori frontalieri, e non solo per coloro che prestano l’attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

     

  • Trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro (risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate del 25 agosto 2023 n. 421)

Con Risposta ad interpello n. 421 del 2023, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti per le spese di energia elettrica finalizzate alla ricarica degli autoveicoli in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione.

La società istante riteneva che tali spese, da quantificare con criteri oggettivi, dovessero essere escluse da imposizione fiscale se rimborsate dall’azienda, costituendo anticipazione per conto del datore di lavoro (art. 51, comma 4 lettera a), del TUIR)

Secondo l’Agenzia, afferma che il consumo di energia non rientra tra i c.d. fringe benefit, costituendo piuttosto un rimborso di spese sostenute dal lavoratore. Di conseguenza, anche il rimborso della ricarica dell’autoveicolo elettrico rappresenta un reddito tassabile, non rientrando, peraltro, nelle specifiche deroghe dei rimborsi analitici delle spese per trasferte di cui all’art. 51, comma 5, del TUIR.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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