Welfare Aziendale 12/03/2024

Roma, Li 12 marzo 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1.           Pubblicato il calendario dei pagamenti dell’assegno di inclusione

Con il messaggio n. 835 del 2024, l’INPS ha reso noto il calendario di pagamento dell’Assegno di inclusione.

Lo scorso 27 febbraio è stata liquidata la mensilità di febbraio 2024 in favore dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione, che hanno presentato domanda entro il mese di gennaio 2024.

Qualora risultino ancora persistere, in fase di rinnovo mensile, i requisiti per la percezione del beneficio, le successive rate saranno erogate secondo le seguenti scadenze: 

  27 marzo 2024;

  26 aprile 2024;

  28 maggio 2024;

  27 giugno 2024;

  27 luglio 2024.

  1.           INPS: aggiornamento importi assegno di maternità 2024

Con la circolare n. 40 del 2024, l’INPS ha provveduto ad aggiornare gli importi 2024 dell’assegno di maternità concessi dai Comuni.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e spetta in misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

  1.           Sgravio per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza

Nella circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’INPS, introduce uno sgravio per i datori di lavoro privati che assumeranno, nel triennio 2024-2026, donne che siano state vittime di violenza.

Lo sgravio si applica ai contributi previdenziali, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui.

Affinché i datori possano accedere a tale esonero, è necessario che la lavoratrice percepisca il reddito di Libertà e che sia disoccupata.

La durata dell’esonero varia in base alla tipologia di contratto offerto alla lavoratrice.

Nel caso in cui datore assuma a tempo determinato, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione e se è successivamente convertito a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino a 18 mesi. Se, invece, l’assunzione è effettuata con contratto a tempo indeterminato, lo sgravio spetta per 24 mesi.

  1.           Requisiti di accesso alla pensione anticipata 2024

Con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, l’INPS ha chiarito che hanno diritto alla pensione anticipata i lavoratori che:

(i)               Siano iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata;

(ii)              Che abbiano compiuto almeno 62 anni e abbiano un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Per i lavoratori che sono in possesso dei predetti requisiti nell’anno 2024, la pensione anticipata si calcola in base al sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

Per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti da datori privati, il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

  1.           PNRR: dal 1° settembre ravvedimento operoso per mancato versamento dei contributi

Il decreto PNRR introduce il ravvedimento operoso per i datori di lavoro che regolarizzano spontaneamente le inadempienze normative e contributive. In particolare, il citato decreto, a decorrere la 1 settembre 2024, introduce un’ipotesi di ravvedimento operoso, stabilendo che se il datore di lavoro inadempiente effettua spontaneamente il pagamento dei contributi o premi entro 120 giorni, in un’unica soluzione e prima di ricevere contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non sarà applicabile la maggiorazione di 5,5 punti alla sanzione civile prevista per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi.

  1.           Requisiti pensionamento 2025 per lavori usuranti

Con il messaggio n. 812 del 23 febbraio 2024, l’INPS, chiarisce che i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti che vogliano accedere alla pensione nell’anno 2025, devono presentare la relativa domanda entro il 1° maggio 2024.

L’INPS specifica quali sono che i requisiti devono possedere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025:

        I lavoratori che svolgono mansioni particolarmente faticose devono avere un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità);

        se sono lavoratori dipendenti, devono aver compiuti almeno anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6;

        se lavoratori autonomi, devono aver compiuto almeno 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

  1.           Novità sulla determinazione dei fringe benefit

Con la circolare 5/E del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione, previste dalla legge di Bilancio 2024 e dal decreto Anticipi.

Sul welfare aziendale (art. 1, commi 16 e 17, legge di bilancio 2024), prevede che, per il 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa; il limite è innalzato a 2.000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli art. 15, comma 1, lett. b) – interessi passivi per mutui – e 16 – canoni di locazione – TUIR.

Secondo l’Agenzia, tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (art. 12 TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore.

Quanto alle “spese per l’affitto”, le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Sempre sulle misure rientranti nel welfare, con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), la circolare chiarisce che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale (cioè il 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti. Per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata; per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

La circolare chiarisce, infine, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

Pertanto, relativamente agli importi degli interessi, assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore della norma, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.

Si precisa, inoltre, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2023, è effettuato, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Dpr n. 600/1973, un nuovo conguaglio e da ciò consegue l’obbligo di rilasciare al lavoratore cessato e trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro i termini normativamente previsti, una nuova certificazione unica contenente i dati risultanti dal conguaglio di fine anno.

Passando all’ultima misura sul welfare, commentata nella circolare, con riferimento alla detassazione dei premi di risultato (articolo 1, comma 1, Bilancio 2024) si chiarisce che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208/2015 (la Stabilità 2016).

E ancora, con riguardo alle novità concernenti il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali (articolo 1, commi da 21 a 25, Bilancio 2024), la circolare spiega che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde, corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

Il trattamento integrativo spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente impiegati nel settore privato, a condizione che, nel periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro e, nel calcolo del predetto limite reddituale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente (anche quelli corrisposti da più datori di lavoro) conseguiti dal lavoratore nel periodo d’imposta 2023, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande.

Come indicato dalla circolare, per procedere al recupero delle somme erogate, i sostituti d’imposta possono utilizzare l’istituto della compensazione.

Al riguardo, il documento precisa che il recupero in compensazione orizzontale, del trattamento erogato al lavoratore, deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, a tal fine, è utilizzabile il codice tributo “1702”, istituito con la risoluzione del 9 agosto 2023, n. 51/E.

Da ultimo, sulle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (articolo 1, commi da 126 a 130, Bilancio 2024) la circolare spiega che, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, possono riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo, e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Viene specificato che i periodi anzidetti possono essere riscattati fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi, antecedenti all’entrata in vigore della legge di bilancio 2024. Inoltre, i lavoratori dipendenti del settore privato possono chiedere, al proprio datore di lavoro, di sostenere l’onere per il riscatto. In tal caso, il datore di lavoro provvede alla copertura dell’onere utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso e il medesimo importo è portato in deduzione dal proprio reddito di impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo; i contributi versati per conto del lavoratore non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), Tuir).

  1.           Trattamento fiscale bonus lavoratrici madri

Con la Risposta a interpello n. 57/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento circa il trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di welfare aziendale.

L’istante, in qualità di sostituto di imposta, voleva riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell’INPS, e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. L’importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, sarebbe stato erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di welfare aziendale con conseguente applicazione dei benefici fiscali previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 51 del TUIR. A tal fine veniva chiesto se a tele casistica potesse applicarsi lo stesso trattamento fiscale e contributivo agevolato previsto per il welfare aziendale.

L’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 51 comma 1 del TUIR stabilisce come il reddito di lavoro dipendente sia costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”). Tuttavia, i commi 2 e 3, ultimo periodo, prevedono specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Nell’ipotesi in cui i benefit rispondano a finalità retributive non è invece possibile applicare il regime di totale o parziale esenzione.

Inoltre, ai fini dell’applicabilità del regime di favore previsto dalle disposizioni contenute nell’art. 51 comma 2 del TUIR, occorre che – in specifiche situazioni – i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.

Con diversi documenti di prassi (tra questi, la ris. Agenzia delle Entrate n. 55/2020) è stato chiarito che per “categorie di dipendenti” non si intendono solo le categorie previste nel codice civile (dirigenti, quadri, impiegati, operai), ma con tale espressione ci si riferisce a tutti i dipendenti di un certo “tipo” o di un certo “livello” o “qualifica” (come, ad esempio, tutti gli operai del turno di notte). Sul punto, l’Agenzia non ritiene possibile individuare una “categoria di dipendenti” sulla base di una distinzione non legata alla prestazione lavorativa ma a caratteristiche o condizioni personali o familiari del dipendente.

Sempre con la citata ris. n. 55/2020, è stato inoltre precisato che se il piano di welfare è alimentato anche da somme costituenti retribuzione fissa o variabile degli aderenti (eccetto l’ipotesi ex art. 1 commi 182-189 della L. 208/2015) – ovvero la parte di importo riconosciuto ai dipendenti sotto forma di welfare (c.d. credito welfare) non utilizzato si convertisse in denaro – rimarrebbe impregiudicata la rilevanza reddituale dei “valori” corrispondenti ai servizi offerti agli stessi in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ciò premesso, nella fattispecie oggetto di interpello, tenuto anche conto del fatto che lo status di maternità non sembra idoneo a individuare una categoria di dipendenti, l’Agenzia ritiene che l’importo che alimenta il credito welfare della lavoratrice – pari alla differenza tra quanto erogato dall’INPS a titolo di indennità e la retribuzione fissa spettante alla dipendente qualora rientrasse in servizio – costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR. Tali somme rispondono infatti a finalità retributive in quanto trattasi di un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile.

  1.           Tassazione per i premi di risultato in assenza di obiettivi incrementali

Con la risposta n. 59/2024, l’Agenzia delle Entrate fornisce in merito alla tassazione agevolata per i premi di produttività.

Nella specie, l’istante ha affermato di aver stipulato un accordo integrativo aziendale dove è stata concordata l’istituzione di “un premio di risultato da corrispondersi al raggiungimento di obiettivi e parametri che saranno concordati tra le Parti”. Queste ultime hanno quindi definito:

  gli obiettivi collettivi di azienda e gli obiettivi funzionali/individuali, che non sono strutturati in termini incrementali rispetto alla precedente annualità (in quanto non si prestano a una valutazione incrementale);

  un obiettivo concernente la fruizione delle ferie (c.d. “Parametro ferie”), individuato quale obiettivo di efficienza cui correlare l’agevolazione fiscale, ma il cui conseguimento non determina di per sé l’erogazione del premio (che è correlato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, funzionali e comportamentali).

Inoltre il “Parametro ferie” – da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre rispetto all’anno precedente (con relativa riduzione del costo aziendale) – non risulta indicato nell’accordo integrativo aziendale, anche se l’istante ha verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale.

Come noto, fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato (art. 1 commi 182 ss. della L. n. 208/2015), è necessario che sussistano in modo concorrente le seguenti condizioni:

  il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio;

sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.

Se tali condizioni non sono interamente soddisfatte l’agevolazione non potrà trovare applicazione.

È prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10% (ridotta al 5% per gli anni 2023 e 2024 per effetto di quanto stabilito dall’art. 1 comma 63 della L. 197/2022 e dall’art. 1 comma 18 della L. 213/2023) sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM 25 marzo 2016 e determinati dai contratti collettivi di secondo livello.

Tanto premesso, l’Amministrazione ritiene che il “Parametro ferie”, pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l’applicazione della detassazione, e tenuto conto del fatto che l’accordo integrativo subordina il riconoscimento del premio non al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma al raggiungimento di dati stabili (costituiti in parte da “obiettivi collettivi aziendali” e in parte da “obiettivi funzionali/individuali”), al premio erogato occorre applicare la tassazione ordinaria e non l’imposta sostitutiva.

              

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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