Roma, Li 13 novembre 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report deposito contratti – 15 ottobre 2024
Sono 17.955 i contratti aziendali e territoriali che riconoscono premi di produttività, depositati e attivi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Al 15 ottobre 2024, nella banca dati del Dicastero, i contratti attivi sono il 16,9% in più rispetto a quanto registrato nell’ottobre 2023, quando ne risultavano 15.355. Sui premi corrisposti è riconosciuta, dallo scorso anno, una tassazione ridotta al 5% (prima era il 10%), introdotta dal Governo con la legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 63) e confermata nella Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023). A beneficiarne quasi 4,9 milioni di lavoratori (4.896.911), ai quali è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.505,39 euro. Solo da gennaio scorso sono stati depositati 11.306 contratti che prevedono premi di produttività. Numericamente i contratti aziendali rappresentano ancora la quota maggiore sul totale (14.699), ma in termini percentuali sono quelli territoriali a far segnare l’incremento maggiore rispetto allo stesso periodo del 2023, con una crescita del 30,1% sullo scorso anno (più del doppio rispetto al +14,4% fatto registrare dai contratti aziendali). I contratti attivi si propongono di raggiungere obiettivi diversi: 14.472 di produttività, 11.432 di redditività, 9.054 di qualità, mentre 1.616 prevedono un piano di partecipazione e 10.831 misure di welfare aziendale. Pressoché stabili le percentuali relative alla dimensione delle imprese che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Il 50% sul totale dei contratti depositati e attivi sono attribuibili a imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante è divisa tra le aziende con almeno 100 dipendenti (35%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).
2. Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 7296 del 2024: diffida amministrativa e notifica del provvedimento e monitoraggio della recidiva
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 7296/2024, fornisce nuovi chiarimenti in merito al nuovo provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del D.Lgs. n. 103/2024, con riferimento alle modalità applicative e procedurali. In seguito ad ispezione, l’invito, ossia la diffida, sopraggiunge al trasgressore per esortare a porre termine alla violazione, adempiere alle prescrizioni e rimuovere l’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida. I termini per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini per la notificazione degli estremi della violazione. La nuova diffida è attuabile esclusivamente nell’ipotesi di assenza di sanzioni per violazioni sanabili di cui all’art. 6 del decreto menzionato nei cinque anni precedenti l’accertamento. Per quanto concerne le modalità di attuazione, il verbale è da notificarsi alla stregua della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta, ovvero a mezzo funzionario dell’Amministrazione, con esclusione della posta raccomandata ordinaria. La nota chiarisce, inoltre, la validità della procedura, applicata anche alle violazioni commesse prima del 2 agosto 2024 e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.
3. INPS, messaggio n. 3553 del 2024: transazioni su crediti contributivi
Con il messaggio n. 3553 del 25 ottobre 2024, l’INPS recepisce le disposizioni correttive al Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n.14 del 2019), in vigore dal 28 settembre 2024 e introdotte dal decreto legislativo n. 136/2024, che ridefiniscono le competenze decisionali sulle proposte transattive in ristrutturazioni e concordati preventivi. In particolare, viene affermato che, in base a quanto disposto dall’art. 56, comma 3, D.Lgs. n. 136/2024, le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024 sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa. L’atto è sottoscritto anche dall’Agente della Riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’art. 17 DLgs. n. 112/1999. L’adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. La proposta di transazione per gli Enti previdenziali e assicurativi, unitamente alla documentazione prevista dall’art. 63 comma 2 deve essere depositata presso la Direzione territoriale, individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta (in presenza di crediti che rientrano nella competenza gestionale di una pluralità di Direzioni territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la Struttura che, avuto riguardo ai contenuti della proposta, risulta titolare della gestione del credito di importo maggiore).
4. Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 7020 del 2024: controlli a distanza e provvedimenti autorizzativi
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 7020 del 25 ottobre 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4, co. 1, della L. n. 300/1970 nelle ipotesi in cui, in sede istruttoria del relativo procedimento amministrativo, risulti che il datore di lavoro istante non si il titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale istante. Si tratta ad esempio dei casi di installazione di sistemi GPS sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente. La società vettore procede alla presentazione dell’istanza di installazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori oggetto di tracciamento, senza che risulti chiaramente chi ricopra i ruoli di Titolare del trattamento e di Responsabile del trattamento dei dati desunti dai suddetti sistemi. L’INL al riguardo ritiene che non sia possibile autorizzare l’installazione e l’utilizzo di strumenti ai sensi della normativa in vigore poiché le motivazioni giustificatrici addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto.
5. Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello n. 218 del 2024: regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte
Nella risposta a interpello n. 218 del 6 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i premi assicurativi, versati dal datore di lavoro, possono essere detratti dal contribuente lavoratore solo se il loro ammontare è stato assoggettato a tassazione. Perché un onere possa essere detraibile, infatti, deve essere sostenuto dal contribuente e deve essere rimasto effettivamente a suo carico. Nel caso di premi relativi alla polizza vita versati dal datore di lavoro a favore dei dipendenti, quindi, possono essere detratti dal lavoratore/contribuente soltanto se sono stati assoggettati a tassazione (nel caso di specie, se i premi hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR). Diversamente, se i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo, ai sensi dell’art. 51, comma 3, ultimo periodo, TUIR, non possono essere detratti ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal