Welfare Aziendale 14/02/2024

Roma, Li 15 gennaio 2024 

 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

 

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

 

1.           Ammortizzatori sociali: le misure in vigore per il 2024

 

Con la circolare n. 4 del 5 gennaio 2024, l’INPS analizza e sintetizza le principali disposizioni normative in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di misure a sostegno del reddito e in favore delle famiglie, previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), che produrranno effetti nel corso dell’anno 2024.

 

Di seguito le principali novità.

 

•         Aree di crisi industriale complessa: per il 2024, è prevista la proroga della cassa integrazione in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito.

 

•         Dipendenti da aziende sequestrate o confiscate: è stato prorogato, per l’intero triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, che sono sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto. L’intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio.

 

•         Cessazione di attività: è stata prorogata per l’anno 2024 la possibilità, per le imprese che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, di accedere a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.

 

•         Imprese con rilevanza economica strategica: è stata prorogata, per l’anno 2024, il trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti non inferiore a 1.000, che hanno in corso dei piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Il trattamento può riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 ed ha una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà o di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

 

•         Accordi di transizione occupazionale: Nel corso del 2024 continuerà a trovare applicazione la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Il trattamento può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

 

2.           Fringe benefit ai dipendenti. Le novità per il 2024

 

La legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023), relativamente al periodo d’imposta 2024, introduce le seguenti novità normative anche in tema di fringe benefit.

 

•         innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti senza figli a carico,

 

•         innalzamento a 2.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti con presenza di figli a carico.

 

In entrambi i casi appena descritti, ed entro i citati limiti, quindi, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:

 

•         il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori;

 

•         le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

 

•         le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

3.           Benefit aziendali: comunicazione per lavoratori cessati entro il 21 febbraio

 

L’INPS, con il messaggio n. 32 del 2023, stabilisce che, entro il 21 febbraio 2024, i datori di lavoro devono trasmettere i dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto alla pensione nel corso dell’anno 2023, relativamente ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.

 

Inoltre, l’INPS, in quanto sostituto d’imposta, è tenuta a:

 

•         trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle

 

Certificazioni Uniche ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti;

 

•         effettuare il conguaglio fiscale di fine anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

4.           Esonero contributivo per l’assunzione di beneficiari di ADI e SFL

 

Il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) o del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL). l’INPS, con la Circolare la circolare n. 111 del 2023, ha precisato i seguenti aspetti maggiormente rilevanti del Decreto Lavoro 2023:

 

•         l’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi quelli operanti nel settore agricolo;

 

•         l’esonero contributivo ha ad oggetto le assunzioni di soggetti beneficiari di ADI o SFL con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; con contratto di apprendistato; con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale;

 

•         l’esonero contributivo è riconosciuto anche nei casi di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che decorrono a fare data dal 1° gennaio 2024;

 

•         l’esonero contributivo è riconosciuto, a ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi (e non oltre la durata del rapporto di lavoro) nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

 

5.           Legge di Bilancio 2024: le novità in tema di lavoro e previdenza

 

La legge di Bilancio 2024 introduce importanti novità normative in materia di lavoro e pensionistica, di cui si riporta di seguito una breve sintesi.

 

•         Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori: la Legge di Bilancio 2024 stabilisce per i rapporti di lavoro dipendente, relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, prevede un esonero per i, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari al (i) 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro; (ii) al 7% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

 

•         Decontribuzione per le lavoratrici madri: la Legge di Bilancio 2023 dispone, per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato che siano madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Lo stesso esonero spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

 

•         Pensioni contributive: per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (i) è stato eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi; (ii) è stata rimodulata la misura minima per il pensionamento anticipato a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età; (iii) in generale, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato; (iv) il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente;

 

•         viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti.

 

•         Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione: Per i lavoratori “contributivi puri”, non titolari di pensione, è previsto, per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

 

•         APE sociale: possono beneficiare dell’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e che siano alternativamente (i) disoccupati in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni che abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante; (ii) caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, a patto che abbiano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; (iii) lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74%, in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; (iv) lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

 

•         Opzione donna: le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato se:

 

•         assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età; (ii) hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; (iii) sono licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy.

•         Quota 103: i lavoratori del settore privato che entro il 31 dicembre 2024 hanno un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni possono accedere al trattamento pensionistico anticipato.

 

•         Congedo parentale: per l’anno 2024, i periodi di congedo di maternità (o di paternità) fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi se il congedo è terminato dopo il 31 dicembre 2023.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti,

 

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

 

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