Welfare Aziendale 14/10/2024

Roma, Li 14 ottobre 2024

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1.           Decreto legge 16 settembre 2024, n.131: Modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a termine

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2024 il D.L. n. 131/2024, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Il decreto legge interviene sulla normativa interna a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Prima dell’intervento, l’art. 28 D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre, è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Report deposito contratti – 16 settembre 2024

È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ultimo Report relativo al deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali che dà indicazione del trend della detassazione dei premi di risultato e della partecipazione agli utili aziendali da parte dei lavoratori del settore privato e della loro diffusione territoriale. Al 16 settembre 2024, sono 17.114 i contratti depositati e attivi con cui sono riconosciuti premi di produttività. Anche se messo in relazione all’importante crescita dei depositi registrata nel 2023, permane la curva crescente dei contratti di produttività depositati e attivi a cui è riconosciuta, dallo scorso anno, una tassazione ridotta al 5% (prima era il 10%), introdotta dal Governo con la legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 63) e confermata nella Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023). I contratti attivi sono il 16,7% in più rispetto alla stessa data del 2023, quando ne risultavano 14.667. A beneficiarne quasi 5 milioni di lavoratori (4.821.320) – di cui 3.430.822 riferiti a contratti aziendali e 1.390.498 a contratti territoriali – ai quali è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.498,62 euro. Degli oltre 17.000 contratti registrati dal report del Ministero, 10.613 sono stati depositati tra gennaio e la prima metà di settembre 2024, 1.056 soltanto tra agosto e la prima metà del mese in corso. Numericamente, i contratti aziendali rappresentano ancora la quota maggiore sul totale (14.029) ma, in termini percentuali, sono quelli territoriali a far segnare l’incremento maggiore rispetto al 2023, con una crescita del 39,7% sullo scorso anno (da 2.209 a 3.085 alla data del 16 settembre). I contratti attivi si propongono di raggiungere obiettivi diversi: 13.723 di produttività, 10.704 di redditività, 8.443 di qualità, mentre 1.574 prevedono un piano di partecipazione e 10.218 misure di welfare aziendale. Stabili le percentuali relative alla dimensione delle imprese che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Il 47% sul totale dei contratti depositati e attivi sono attribuibili a imprese con meno di 50 dipendenti.

La quota restante è divisa tra le aziende con oltre 100 dipendenti (38%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).

  1.           INPS, Circolare n, 90 del 2024: ravvedimento operoso per omissione contributiva

Con la Circ. n. 90 del 4 ottobre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alle modifiche operate dal D.L. n. 19/2024 (DL “PNRR”) con riferimento al regime delle sanzioni civili in caso di omissioni ed evasioni contributive. Per quanto riguarda le sanzioni civili previste per omissione contributiva, tale fattispecie è prevista dall’art. 116 comma 8 lett. a) della L. n. 388/2000 e ricorre in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge. Nel dettaglio, l’art. 30 comma 1 lett. a) del D.L. n. 19/2024 ha modificato il regime sanzionatorio in questione, disapplicando la maggiorazione del 5,5% del tasso ufficiale di riferimento se il versamento dei contributi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione e spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

L’INPS fornisce una precisazione proprio in merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti, spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza. Secondo l’Istituto, il pagamento si intende “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, il versamento rateale è escluso dall’agevolazione.

La nuova disciplina si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre scorso e, quindi, per i mancati pagamenti di contributi legati a obblighi di denuncia riferiti a periodi successivi a tale data. Resta fermo che “la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. L’Istituto, inoltre, si sofferma sui casi di evasione contributiva e fornisce indicazioni in merito alle attività di accertamento d’ufficio e di compliance per cui, dal 1° settembre 2024, l’Inps mette a disposizione del contribuente o intermediario gli elementi e le informazioni necessari alla determinazione degli obblighi contributivi, con l’obiettivo di facilitare il rispetto delle norme e permettere la regolarizzazione spontanea di errori e omissioni. 

  1.           (segue) INAIL, Circolare n. 31 del 2024

Dopo l’INPS, anche l’INAIL, con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, ha fornito indicazioni operative sulle modifiche all’art. 116, commi 8, 10 e 15 della l. n. 388/2000, apportate dall’art. 30 D.L. n. 19/2024.

Si ricorda che per le omissioni contributive (mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), è prevista l’applicazione di una sanzione civile calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni dal termine scaduto, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori. Negli altri casi, continua a essere dovuta la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Sul punto, l’INAIL osserva che nulla è variato per quanto riguarda il calcolo dei giorni di ritardo, e pertanto il periodo sanzionato oggetto dell’inadempienza decorre dal giorno successivo alla scadenza del pagamento del premio fino a quello dell’effettivo versamento.

Per quanto riguarda le scadenze per il pagamento dei premi assicurativi, nella circolare in commento si precisa che le stesse sono fissate dalla legge, come avviene per l’autoliquidazione annuale e per i premi relativi alla somministrazione di lavoro, oppure sono indicate nel certificato di assicurazione e di variazione o nella richiesta di pagamento relativa ai premi speciali unitari diversi da quelli artigiani.

Invece, con riferimento alle evasioni contributive di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, che si configurano in caso di mancato o ritardato pagamento del premio connesso a denunce obbligatorie non presentate o non conformi al vero, trova applicazione una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non versati, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

La novità introdotta dal DL 19/2024 consiste, per le spontanee regolarizzazioni (denuncia effettuata prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi), nell’applicazione di una sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 7,5 punti se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia. Questo regime si aggiunge a quello già previsto per i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla denuncia, ai quali si applica la sanzione civile calcolata con la maggiorazione di 5,5 punti.

La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale l’applicazione della sanzione civile nella misura più favorevole è subordinata al versamento della prima rata.

Nel merito, l’INAIL afferma che, nei casi di spontanea regolarizzazione, in considerazione della specificità delle modalità di determinazione dei premi, che richiedono la classificazione delle lavorazioni in una o più delle voci previste nelle tariffe, l’esatta quantificazione dei premi dovuti a seguito di denuncia di iscrizione o di variazione è sempre demandata alle Sedi dell’Istituto assicuratore. Pertanto, il termine per il versamento ai fini del godimento del regime sanzionatorio più favorevole (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti) è in ogni caso indicato nel certificato di assicurazione o di variazione, tenuto conto dei tempi strettamente necessari per la quantificazione dei premi dovuti, nel rispetto del termine dei 30 giorni dalla denuncia previsto dalla norma. Al predetto termine di pagamento indicato nel certificato di assicurazione o di variazione si fa riferimento anche per l’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti. Ai fini del godimento di quest’ultimo regime sanzionatorio, infatti, il versamento dei premi deve essere effettuato entro 60 giorni decorrenti dallo stesso termine di scadenza indicato dall’Istituto nei predetti provvedimenti per l’applicazione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.

Ancora, l’INAIL ricorda che secondo le ulteriori disposizioni previste dal decreto “PNRR”, per le situazioni debitorie rilevate d’ufficio dagli enti impositori o a seguito di verifiche ispettive, le sanzioni civili per omissione o evasione vengono ridotte del 50%, se il versamento è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

  1.           Agenzia delle Entrate, Circolare n.19 del 2024: indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, di cui all’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19 del 2024, ha fornito importanti indicazioni sulle condizioni di accesso all’indennità una tantum, di cui all’art. 2-bis del D.L. n. 113/2024 (cd. “DL Omnibus”). L’indennità una tantum pari a 100, da rapportare al periodo di lavoro, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti congiunti: 

i.          reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro;

ii.       capienza fiscale, ossia imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 TUIR (escluse le pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR;

iii.           coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, almeno un figlio fiscalmente a carico e in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale (come previsto dall’art. 12, comma 1, lett. c), decimo periodo del TUIR).

Nelle ipotesi in cui il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori, che lo abbiano riconosciuto, l’indennità non spetta al lavoratore dipendente che: 

1.          vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale (o senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale);

2.       vive insieme al figlio a carico da solo o con una terza persona (in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale) ed è separato dall’altro genitore.

L’importo del bonus è riproporzionato in base ai giorni di lavoro che hanno dato diritto alla retribuzione, ovvero al periodo lavorato. L’indennità potrà essere fruita in busta paga in occasione dell’erogazione della tredicesima mensilità, previa richiesta al datore di lavoro (effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) dove attestare il possesso dei requisiti e indicando i codici fiscali del coniuge e figli, oppure in dichiarazione dei redditi se il lavoratore non ha il sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici o i lavoratori cessati) o non ha ricevuto l’indennità dal datore di lavoro. 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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