Welfare Aziendale 15/09/2026

 

Roma, Li 15 settembre 2026

 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1.           Corte costituzionale: ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026 

La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 131 del 17 luglio 2026, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015, sollevata dal Tribunale di Padova in relazione al limite massimo di sei mensilità dell’indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi intimati dalle piccole imprese. La decisione non affronta il merito della disciplina, ma prende atto che la questione è stata già risolta dalla sentenza n. 118/2025, con cui la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il tetto massimo di sei mensilità, ritenendolo incompatibile con gli artt. 3, 4, 35 e 117 della Costituzione, in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea.

  1.           Corte costituzionale: sentenza n. 141 del 21 luglio 2026

La Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 21 luglio 2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, confermando che il riconoscimento dell’assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere subordinato al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La decisione recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Luevi, secondo cui l’assegno sociale costituisce una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo e, pertanto, non è soggetto al principio di parità di trattamento sancito dalla direttiva 2011/98/UE.

  1.           INPS: Messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2451 del 23 luglio 2026, è intervenuta sulla disciplina dei bonus giovani, bonus donne e bonus Zona Economica speciale (ZES), fissando al 30 settembre 2026 il termine ultimo per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli esoneri contributivi previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (cosiddetto Decreto Coesione). A decorrere dal 1° ottobre 2026, non sarà più possibile inoltrare nuove domande riferite alle assunzioni e alle trasformazioni effettuate nel periodo agevolato.

  1.           INPS: Circolare n. 80 del 24 luglio 2026

L’INPS, con la Circolare n. 80 del 24 luglio 2026, ha dato attuazione alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cosiddetta Legge di Bilancio 2026), riconoscendo anche agli agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni il diritto a fruire dell’Esonero giovani under 36 e della Decontribuzione Sud per i periodi dal 1° luglio 2022. L’Istituto definisce l’ambito soggettivo della misura, precisa le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive, disciplina il recupero degli arretrati mediante flussi Uniemens e detta le istruzioni per i datori di lavoro che erano stati esclusi dall’agevolazione o avevano subito il recupero dei benefici già fruiti.

  1.           INPS: Circolare n. 81 del 24 luglio 2026

L’INPS, con la Circolare n. 81 del 24 luglio 2026 ha ridefinito il quadro applicativo dell’Assegno unico e universale alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 7-bis del D.L. n. 19/2026. La modifica di maggiore rilievo riguarda il riconoscimento dell’Assegno anche per i figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea. Pur restando immutate le regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, tali figli rientrano ora nel perimetro della prestazione e, per individuare lo Stato competente all’erogazione, occorre applicare le disposizioni europee sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La circolare disciplina, inoltre, la posizione dei lavoratori non residenti che svolgono attività lavorativa in Italia, in quanto questi possono beneficiare dell’Assegno unico in relazione alla durata effettiva dell’attività svolta nel territorio nazionale, purché siano iscritti alla previdenza italiana e in regola con gli obblighi contributivi. Sono inoltre disciplinate le modalità di presentazione e di rinnovo annuale delle domande, distinguendo il regime applicabile ai lavoratori residenti da quello previsto per i lavoratori transfrontalieri.

  1.           INPS: messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, ha reso operative le disposizioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro introdotto dal decreto Lavoro 2026, dando la possibilità di presentare le domande di accesso all’esonero contributivo per le trasformazioni dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Il messaggio disciplina le modalità di richiesta dell’agevolazione, le procedure di autorizzazione, le istruzioni per il recupero del beneficio nei flussi UniEmens e le regole da seguire in presenza di altri incentivi non cumulabili.

  1.           INPS: messaggio n. 2514 del 29 luglio 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2514 del 29 luglio 2026, ha comunicato il completamento delle operazioni di revoca definitiva della quattordicesima e dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro riconosciuti in via provvisoria con riferimento ai redditi 2021. Il recupero degli importi indebitamente percepiti partirà dalla mensilità di agosto 2026 mediante trattenute rateali sulla pensione. Il provvedimento interessa esclusivamente i pensionati che non hanno presentato, entro il termine previsto, la dichiarazione reddituale necessaria per la verifica del diritto alle prestazioni.

  1.           INPS: Circolare n. 82 del 29 luglio 2026

L’INPS, con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha reso operativo la nuova agevolazione introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cosiddetta legge di Bilancio 2026), per favorire l’assunzione di donne madri di almeno tre figli prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con la circolare l’Istituto precisa inoltre, i requisiti, la durata dell’incentivo, la misura dell’esonero, le modalità di presentazione della domanda, il recupero degli arretrati e istruzioni per la gestione nei flussi UniEmens.

  1.           Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: decreto 26 luglio 2026

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con il decreto 26 luglio 2026 ha previsto che le risorse stanziate dalla Legge 30 dicembre 2025 (cosiddetta legge di bilancio 2026) siano destinate al sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni. Per il 2026, le risorse complessivamente disponibili ammontano a 42.479.421 euro, e sono costituite da 40.979,421 euro di dotazione ordinaria, con un incremento di 30 milioni di euro rispetto al 2025, e da ulteriori 2.000.000 di euro derivanti da economie pregresse e nuovamente destinati al fondo.

  1.   INPS: messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2540 del 3 agosto 2026, ha precisato che le dimissioni rassegnate da lavoratrici e lavoratori vittime di atti persecutori o di violenza di genere possono integrare una fattispecie di giusta causa ai fini dell’accesso alla NASpI, anche quando le condotte siano realizzate da soggetti estranei all’ambiente di lavoro. Il riconoscimento non opera automaticamente, ma richiede la presenza di situazioni oggettive, documentate e strettamente collegate all’impossibilità di proseguire l’attività lavorativa in condizioni di sicurezza, in conformità all’orientamento della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e al parere del Ministero del Lavoro.

  1.   L’INPS: messaggio n. 2550 del 4 agosto 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2550 del 4 agosto 2026, ha comunicato il rilascio del nuovo servizio telematico “SISDA – trasmissione istanze per il progetto di vita”, che consente ai cittadini residenti nelle province interessate dalla sperimentazione della riforma della disabilità di presentare la domanda per l’elaborazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato previsto dal D.lgs. n. 62/2024. Il messaggio individua i soggetti legittimati, i requisiti di accesso, le modalità di presentazione dell’istanza e le informazioni trasmesse agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’avvio della valutazione multidimensionale.

  1.   INAIL: Circolare n. 36 del 7 agosto 2026

L’INAIL, con la Circolare n. 36 del 7 agosto 2026, ha fornito le istruzioni applicative del decreto interministeriale 28 luglio 2026 relativo al Fondo per le vittime dell’amianto. Il documento definisce i soggetti legittimati all’accesso, le modalità di presentazione delle istanze, la documentazione richiesta, i termini per l’invio delle domande e i criteri di determinazione degli indennizzi destinati ai lavoratori delle società partecipate pubbliche, ai loro eredi e, nei casi previsti, alle stesse società partecipate pubbliche.

  1.   INPS: messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2601 del 10 agosto 2026, ha introdotto una nuova modalità di trasmissione delle dichiarazioni dei responsabili delle procedure concorsuali e delle domande relative alla liquidazione della quota di TFR prevista dall’articolo 43-bis del D.L n. 109/2018. Le dichiarazioni mediante i moduli SR52 e SR95, nonché le domande telematiche per la liquidazione della quota di TFR, devono ora essere trasmesse esclusivamente in modalità massiva tramite file XML, con conseguente superamento delle precedenti modalità di acquisizione. L’Istituto ha infatti disposto la dismissione sia del servizio web per l’acquisizione online sia del servizio disponibile sulla intranet per l’acquisizione interna da parte degli operatori INPS. Il nuovo sistema di acquisizione dei file XML consente inoltre di consultare le dichiarazioni e le domande già trasmesse, indipendentemente dalla modalità con cui erano state originariamente presentate. Le indicazioni tecniche per la predisposizione dei file sono disponibili nelle specifiche schede di servizio pubblicate sul portale INPS.

  1.   INPS: messaggio n. 2608 del 10 agosto 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2608 del 10 agosto 2026, ha reso noti gli esiti e le modalità operative della verifica reddituale sulle prestazioni collegate al reddito erogate in via provvisoria nel 2024 ai pensionati della Gestione pubblica, con particolare riferimento alla quattordicesima e ai limiti di cumulabilità delle pensioni ai superstiti. Il controllo è finalizzato a consolidare il diritto e la misura delle prestazioni sulla base dei redditi effettivamente percepiti e a individuare le eventuali somme corrisposte in eccedenza. In presenza di indebiti, il recupero sarà avviato centralmente da dicembre 2026 per la quattordicesima e da gennaio 2027 per le pensioni ai superstiti, mediante trattenute sulla pensione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. Gli interessati riceveranno una specifica comunicazione tramite PEC o raccomandata A/R e avranno 30 giorni dalla notifica per rivolgersi alla Struttura territoriale INPS competente e presentare la documentazione utile all’eventuale rettifica della situazione reddituale accertata.

  1.   INPS: messaggio n. 2661 del 28 agosto 2026

L’INPS, con il messaggio n. 2661 del 28 agosto 2026, ha integrato la procedura DOCSAN con la Piattaforma Intermediari, estendendo il principio del mandato digitale unico anche all’allegazione della documentazione sanitaria nell’ambito della nuova valutazione di base della disabilità prevista dal D.lgs. n. 62/2024. Gli operatori di patronato potranno procedere senza acquisire un’ulteriore delega cartacea, purché risulti attivo il mandato digitale conferito dal cittadino. Il sistema verifica automaticamente certificato medico introduttivo e mandato, gestendo anche le ipotesi di revoca e subentro.

  1.   INPS: Circolare n. 92 del 4 settembre 2026

L’INPS, con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha rivisto il precedente criterio che di fatto, limitava riconoscimento del giorno precedente alla data della certificazione alle sole ipotesi di visita domiciliare. La nuova interpretazione consente di riconoscere tale giornata anche quando l’accertamento dello stato di malattia avviene presso l’ambulatorio del medico. La modifica tiene conto delle attuali modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale, che possono rendere difficoltoso ottenere la visita nello stesso giorno in cui insorge la malattia e, conseguentemente, rischiano di determinare una minore tutela previdenziale per il lavoratore.

  1.   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: decreto interministeriale del 4 settembre 2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 ha reso disponibile il nuovo modello TFR3 volto a completare il quadro normativo della riforma della previdenza complementare introdotta dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cosiddetta Legge di Bilancio 2026). In particolare, il decreto Lavoro-Economia adotta il modulo destinato ai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026, chiamati a confrontarsi con il nuovo meccanismo di adesione automatica previsto dall’articolo 8 del D.lgs. n. 252/2005. Il termine per esercitare le opzioni è ridotto a 60 giorni e la gestione cambia sensibilmente a seconda che si tratti di un lavoratore di prima assunzione o di un soggetto con precedenti rapporti di lavoro e, in quest’ultimo caso, della presenza o meno di una precedente adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR.

  1.   INPS: Circolare n. 93 del 9 settembre 2026

L’INPS, con la Circolare n. 93 del 9 settembre 2026, ha fornito le prime istruzioni operative sull’obbligo degli Enti locali di comunicare i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia, previsto dall’art. 1, comma 355-bis, della legge n. 232/2016. Le informazioni confluiranno nell’“Agenda Asili Nido”, la banca dati destinata anche a semplificare e automatizzare l’istruttoria delle domande per il contributo asilo nido. Per l’anno scolastico 2026/2027 è prevista, in via transitoria, la trasmissione dei dati tramite un file Excel alle strutture territoriali dell’INPS; dall’anno scolastico 2027/2028 inserimenti e aggiornamenti dovranno invece avvenire attraverso i servizi di interoperabilità della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

  1.   Corte di Giustizia UE: Causa C-397/25 del 10 settembre 2026

L’Avvocato generale della Corte di giustizia UE nelle conclusioni relative alla causa C-397/25, ha sottolineato che la prestazione pensionistica minima garantita ai lavoratori con periodi assicurativi maturati in più Stati membri non può essere inferiore a quella riconosciuta, a parità di situazione personale e di carriera assicurativa, a chi ha lavorato esclusivamente nello Stato di residenza. Ai fini dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004, possono inoltre costituire «prestazioni minime» anche i limiti pensionistici nazionali che assicurano un trattamento superiore a quello risultante dai soli periodi contributivi, indipendentemente dal fatto che siano espressione di solidarietà sociale e che il loro importo vari in funzione delle caratteristiche dell’assicurato. Una soglia più bassa riservata alle carriere transfrontaliere contrasterebbe, secondo l’Avvocato generale, con le regole UE sul coordinamento previdenziale, sulla totalizzazione dei periodi e sulla parità di trattamento.

  1.       Articolo 1, decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148

Con l’articolo 1, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 è stato modificato l’articolo 12, comma 4-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, intervenendo sulla nozione di familiare richiamata dalla normativa fiscale. La disposizione, infatti, non rileva esclusivamente ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, ma opera anche come norma di rinvio ogniqualvolta altre disposizioni fiscali richiamino le persone indicate nell’articolo 12. La modifica assume particolare rilievo nell’ambito del welfare aziendale, considerato che diverse disposizioni dell’articolo 51, comma 2, del TUIR rinviano ai familiari individuati dall’articolo 12 senza richiedere necessariamente che gli stessi siano fiscalmente a carico. La precedente formulazione introdotta nel 2025 aveva tuttavia determinato una criticità con riferimento agli “altri familiari” di cui all’articolo 433 c.c., in quanto il requisito della convivenza o, in alternativa, della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, avrebbe potuto restringere l’ambito applicativo di alcune agevolazioni che, per loro natura, non richiedevano il requisito del carico fiscale. Il decreto correttivo ha quindi soppresso tale riferimento dal primo periodo del comma 4-ter e lo ha ricollocato nel secondo periodo, prevedendone l’applicazione agli altri familiari dell’articolo 433 c.c. quando la disposizione fiscale richiami anche le condizioni reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 oppure faccia espresso riferimento ai familiari fiscalmente a carico. Ne deriva che il concetto di “familiare indicato nell’articolo 12” non coincide automaticamente con quello di “familiare fiscalmente a carico”, distinzione particolarmente rilevante ai fini delle esclusioni dal reddito di lavoro dipendente previste dall’articolo 51 del TUIR. La modifica si applica, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 148/2026, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025, assumendo quindi particolare rilievo anche per il welfare aziendale relativo al 2025, in quanto evita che il requisito della convivenza introdotto dalla precedente formulazione produca effetti penalizzanti nei confronti degli altri familiari non conviventi. La medesima correzione è stata infine recepita, per esigenze di coordinamento, anche nell’articolo 12, comma 7, del nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117, assicurando continuità alla distinzione tra il semplice richiamo ai familiari e quello, più specifico, ai familiari fiscalmente a carico.

  1.       Articolo 2, decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148

L’articolo 2 del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 interviene sull’articolo 51, comma 4, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla determinazione del fringe benefit per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi ai dipendenti in uso promiscuo. La disposizione completa la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2025, introducendo specifiche regole relative all’anzianità del veicolo, agli accessori e agli allestimenti e intervenendo, al contempo, sulla disciplina transitoria. Il nuovo testo stabilisce che il fringe benefit sia determinato assumendo il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico risultante dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La regola generale resta quindi fondata sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri e sui costi chilometrici ACI, precisando tuttavia che nel calcolo devono essere considerate anche le somme relative ad accessori e allestimenti. Il correttivo distingue, in questo modo, tra le somme eventualmente trattenute al dipendente, che riducono il valore convenzionale, e gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, che possono invece determinare una specifica maggiorazione del fringe benefit.

Una prima novità riguarda l’anzianità del veicolo. La norma stabilisce infatti che i valori determinati secondo i criteri sopra descritti sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. L’incremento opera quindi sul valore convenzionale già determinato e non modifica le percentuali di base previste per le diverse tipologie di veicoli. Diventa pertanto necessario monitorare la data di prima immatricolazione, al fine di individuare il momento a partire dal quale applicare la maggiorazione.

Un’ulteriore novità riguarda gli accessori e gli allestimenti. In particolare, quando questi non siano valorizzati nelle tabelle ACI e non siano stati acquistati direttamente dal dipendente, il valore del fringe benefit viene incrementato del 5 per cento. La previsione consente quindi di considerare anche dotazioni aggiuntive che, pur incidendo sul valore del veicolo, non risultano già comprese nel costo chilometrico ACI. Ai fini applicativi, occorre pertanto distinguere gli elementi già valorizzati nelle tabelle ACI, quelli non valorizzati e quelli eventualmente acquistati direttamente dal lavoratore.

Il decreto interviene inoltre sulla disciplina transitoria, riscrivendo il comma 48-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La disciplina previgente dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR continua ad applicarsi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025. Il medesimo regime continua ad applicarsi anche nel caso di successiva riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, evitando che il semplice cambio di assegnatario determini la perdita del regime transitorio.

Anche per i veicoli che rientrano in tale disciplina, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit determinato secondo le regole previgenti viene incrementato del 50 per cento.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2026. La maggiorazione del 5 per cento prevista per gli accessori e gli allestimenti trova applicazione, dal 1° gennaio 2026, anche ai veicoli che continuano a beneficiare della disciplina transitoria. Sono tuttavia fatti salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 in relazione alla tassazione degli optional e degli allestimenti, senza possibilità di rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.

Ne consegue che, dal 2026, per determinare correttamente il fringe benefit non è sufficiente considerare esclusivamente il modello e l’alimentazione del veicolo, ma occorre verificare anche la data di prima immatricolazione, la data e le modalità di concessione, l’eventuale ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024, le successive riassegnazioni, la presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e le eventuali somme trattenute al dipendente.

  1.       Agenzia delle Entrate: risposta a interpello n. 163/E del 14 agosto 2026

Con la risposta a interpello n. 163/E del 14 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha precisato, alla luce della modifica normativa intervenuta con il decreto Omnibus D.lgs. n.148/2026. Nello specifico, il lavoratore chiedeva se il rimborso, nell’ambito del piano di welfare aziendale, delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale potesse beneficiare dell’esclusione prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), TUIR nonostante la madre non fosse convivente, essendo stabilmente ospitata nella struttura.

L’Agenzia distingue nettamente le disposizioni che richiamano genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 da quelle che richiedono la qualità di familiare fiscalmente a carico. Nel primo caso, per gli altri familiari dell’articolo 433 c.c., il requisito della convivenza non opera; nel secondo, invece, vanno verificate sia la situazione reddituale sia, nei casi previsti, la convivenza o la percezione di assegni alimentari. Il documento di prassi ha precisato che “Qualora, invece, le norme richiamino genericamente le persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, il riferimento è effettuato, tra gli altri, alle persone elencate nell’articolo 433 del codice civile senza ulteriori condizioni.

Poiché la lettera f-ter) richiama i familiari indicati nell’articolo 12 e non i soli familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia conclude che il rimborso delle spese RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ferma la presenza delle altre condizioni previste dalla disciplina.

Ricaduta pratica.  Per i piani di welfare non è corretto introdurre automaticamente il requisito della convivenza. Il provider o il datore di lavoro deve prima verificare se la specifica norma dell’articolo 51 rinvia ai familiari dell’articolo 12 in senso generale oppure ai familiari fiscalmente a carico.

  1.       Agenzia delle Entrate: risposta a interpello n. 159/E del 10 agosto 2026

Con la risposta a interpello n. 159/E del 10 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un diverso profilo del welfare aziendale: non chi sia il familiare beneficiario, ma chi possa materialmente effettuare il pagamento della spesa destinata a essere rimborsata. Il caso riguarda spese di istruzione sostenute nell’interesse dei figli e pagate dal coniuge del dipendente mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato. Il documento di prassi ha avuto modo di precisare che “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro […] per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione”.

L’Agenzia richiama la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E e la risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E. Il punto decisivo è la documentazione: deve essere possibile individuare il soggetto che ha fruito del servizio e la tipologia di prestazione, così da verificare la coerenza della spesa con le finalità agevolate. Non è invece prevista una specifica modalità di pagamento che imponga la riconducibilità diretta del flusso finanziario al dipendente. Il documento di prassi ha osservato che “si ritiene che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente possa essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente”.

Ne deriva che il rimborso non perde il regime di favore per il solo fatto che il pagamento sia stato effettuato dal coniuge. Ciò che rileva è la riferibilità della spesa al familiare e alla finalità contemplata dalla lettera f-bis), unitamente a una documentazione idonea.

L’apertura sul soggetto che effettua il pagamento non consente, però, una duplicazione del vantaggio fiscale. Se la spesa è rimborsata dal datore di lavoro senza concorrere al reddito del dipendente, né il dipendente né il coniuge che l’ha sostenuta possono fruire, sulla stessa spesa, di una deduzione o detrazione nella misura in cui l’onere non sia rimasto effettivamente a loro carico. Per questa ragione l’Agenzia richiede che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva attestante che le medesime fatture non siano già state – e non saranno – oggetto di altra richiesta di rimborso, totale o parziale, presso lo stesso datore di lavoro o presso altri soggetti.

  1.       Agenzia delle Entrate: risposta a interpello n. 156/E del 7 agosto 2026

Con la risposta a interpello n. 156/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il trattamento fiscale delle somme corrisposte, in esecuzione di numerose sentenze, a dipendenti che avevano chiesto il risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante turni di guardia superiori a sei ore e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo di mensa. Il quesito comprendeva anche interessi legali e rivalutazione monetaria. La disposizione in commento prevede che “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] e le indennità conseguite […] a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi […] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

La norma impone di verificare la funzione economica della somma. Se l’indennizzo sostituisce un reddito non percepito o un mancato guadagno, si è in presenza di lucro cessante e la somma assume la stessa natura reddituale del provento sostituito. Se, invece, il pagamento reintegra una perdita patrimoniale effettivamente subita o ristora un pregiudizio che non ha funzione sostitutiva di reddito, ricorre il danno emergente e manca il presupposto per l’imposizione.

Nel caso esaminato, dalle sentenze allegate all’istanza risultava che i dipendenti non avevano chiesto la monetizzazione del pasto, ma il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa mensa. Il controvalore del buono pasto era stato utilizzato dal giudice come semplice parametro equitativo per quantificare il pregiudizio.

Su questa base, l’Agenzia qualifica sia il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia sia il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo come danno emergente. Le somme sono dirette a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.

La risposta estende la non imponibilità anche agli interessi e alla rivalutazione monetaria liquidati sulle somme principali. L’Agenzia valorizza la loro natura accessoria rispetto al credito principale e richiama l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, TUIR, oltre alla circolare 23 dicembre 1997, n. 326, punto 1.4.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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