Roma, Li 21 gennaio 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
- INPS: messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025
L’INPS, con il messaggio n. 3863 del 19 dicembre 2025, ha comunicato l’avvio della prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono le prestazioni all’estero relativa all’anno 2026. Il documento illustra tempi, modalità e ambito geografico della verifica, affidata a Citibanck N.A., nonché i criteri di esclusione dall’accertamento generalizzato, le procedure per la produzione dell’attestazione e le conseguenze in caso di mancato riscontro, inclusa la sospensione dei pagamenti. Vengono inoltre riepilogati i canali di assistenza e le modalità alternative di attestazione per situazioni particolari.
- INPS: Circolare n. 153 del 19 dicembre 2025
L’INPS, con la Circolare n. 153 del 19 dicembre 2025, ha i criteri e le modalità operative per il rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026. Il documento definisce gli indici di rivalutazione definitivi per il 2025 e provvisori per il 2026, gli importi aggiornati del trattamento minimo e delle principali prestazioni collegate al reddito, nonché le regole di gestione fiscale e contributiva. La circolare fornisce inoltre indicazioni sul calendario dei pagamenti, sulla gestione delle pensioni ai superstiti, delle prestazioni di invalidità civile e dei trattamenti in convenzione internazionale.
- INPS: Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025
L’INPS, con la Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025, ha fornito un quadro sistematico della disciplina introdotta dall’articolo 19 della legge del 13 dicembre 2024, n. 203, la quale ha tipizzato la risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti. Inoltre, vengono analizzati i presupposti applicativi precisando che l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata del lavoratore, ma richiede una scelta espressa del datore di lavoro, formalizzata attraverso apposita comunicazione. Di particolare importanza è la parte dedicata ai riflessi sul diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), incompatibile con il requisito della volontarietà della perdita del lavoro.
- Legge n. 199, del 30 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025: Previdenza complementare
La legge di bilancio 2026, la n. 199 del 30 dicembre 2025 è intervenuta in materia di previdenza complementare. In particolare, l’articolo 1, comma 201, della Legge di bilancio 2026 ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026, il limite annuo di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi per i contributi versati alle forme di previdenza complementare è elevato da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro. L’articolo 1, comma 204, riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici, introducendo l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare, salvo che si eserciti una scelta diversa entro 60 giorni. La scelta del lavoratore deve essere formalizzata e conservata dal datore di lavoro e può essere successivamente revocata, consentendo al lavoratore di conferire in un momento successivo il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. Nel caso in cui il lavoratore non eserciti alcuna opzione entro il termine di sessanta giorni, il datore di lavoro comunica l’adesione automatica alla forma pensionistica di destinazione e avvia i relativi versamenti a partire dal mese successivo alla scadenza del termine. Per quanto riguarda i lavoratori non alla prima assunzione, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore sugli accordi collettivi applicativi in materia di previdenza complementare e verificare, tramite una dichiarazione, quali scelte il lavoratore abbia già compiuto in passato. Se il lavoratore risulta già iscritto a una forma di previdenza complementare, deve essergli data la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dall’assunzione, a quale fondo destinare il TFR maturato. In mancanza di una scelta entro tale termine, si applica il meccanismo di adesione automatica, con conferimento del TFR secondo le regole ordinarie
- Legge n. 199, del 30 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, n. 301: Buoni pasto.
La legge di bilancio 2026, la n. 199 del 30 dicembre 2025 è intervenuta in materia di buoni pasto. L’articolo 1, comma 14 della legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), portando da 8 a 10 euro l’importo giornaliero massimo delle prestazioni sostitutive del vitto (cioè, i buoni pasto in formato elettronico) che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente Nessuna novità per il limite di esenzione dei ticket restaurant cartacei che resta confermato a 4 euro al giorno.
- Legge n. 198, del 29 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025, n. 301.
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301, la legge n. 198 del 29 dicembre 2025, di conversione al decreto salute e sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025). In particolare per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistiche ricettive hanno la possibilità di completare la formazione e l’addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro entro 30 giorni dall’avvio del rapporto di lavoro. Entrano in vigore anche le novità relative alla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo dei disabili, tra cui l’ampliamento dell’ambito soggettivo degli enti “ospitanti”, con l’ammissione degli enti del terzo settore non commerciali e delle società benefit.
- INPS: circolare n. 157 del 30 dicembre 2025
L’INPS, con la circolare n. 157 del 30 dicembre 2025 ha illustrato gli effetti del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali per l’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, il quale ha fissato al 1,60 per cento annuo il saggio degli interessi legali a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il documento analizza i riflessi della variazione sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sull’applicazione degli interessi legali alle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.
- INPS: circolare n. 156 del 30 dicembre 2025
L’INPS, con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025 ha fornito precisazioni sulle modalità di effettuazione delle operazioni di conguaglio contributivo e previdenziale relative all’anno 2025, rivolte ai datori di lavoro privati non agricoli e alle Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica. Il documento affronta in modo sistematico i principali istituti interessati dal conguaglio di fine anno, con particolare attenzione agli elementi variabili della retribuzione, ai massimali contributivi, al contributo aggiuntivo IVS (Invalidità, vecchiaia e superstiti) dell’1%, alla disciplina dei fringe benefit, alle mance nel settore turistico-ricettivo, nonché ai profili contributivi connessi a TFR, auto aziendali e operazioni societarie.
- Ministero del lavoro delle Politiche sociali, decreto protocollo n. 1/2026
Con il decreto n.1/2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede l’attivazione del fondo istituito dalla dall’articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 207/2024 per incentivare la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro. A partire dal 2026, le imprese possono accedere a contributi fino a 2.000 euro per programmi di screening e prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche e fino a 1.000 euro per l’acquisto di defibrillatori, nel rispetto di specifici requisiti.
- Agenzia delle Entrate: risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2026
Con la risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato quando sia possibile dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali trattenuti e versati dal datore di lavoro nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge, così come risultanti dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro e nei limiti ammessi dal citato articolo 10 del TUIR.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal