Roma, Li 22 maggio 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
- INPS – messaggio n. 1816 del 2024: assegno di inclusione, procedure di controllo e pagamento
L’INPS, nel messaggio n. 1861 del 13 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Assegno di inclusione (ADI), detta le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande di Assegno di inclusione.
Per le certificazioni di svantaggio rilasciate dal Comune, o per le attestazioni relative all’inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarità dei Comuni, l’Istituto comunica tempestivamente al Comune indicato dal richiedente le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale (GePI) gestita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’esito delle verifiche è comunicato dal Comune all’INPS attraverso la medesima Piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell’INPS.
Con riferimento alle altre certificazioni di svantaggio, l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio, è tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza.
La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti Amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile dall’Istituto.
A tale proposito, l’INPS ha reso disponibile il servizio “Validazione delle certificazioni ADI”, attraverso il quale l’Amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione indicata nella domanda di ADI.
- Art. 25 del decreto Coesione (D.L n. 60/2024): al via l’iscrizione automatica al SIISL per i percettori di NASpI e DIS-COLL
Si prevede ai sensi dell’art. 25 del decreto Coesione (D.L n. 60/2024) l’scrizione automatica nel SIISL per i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e quelli che beneficiano dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare, sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa di cui all’ art. 5 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023.
Ai Centri per l’impiego spetta l’individuazione, anche per il tramite della piattaforma presente nel SIISL, delle offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22.
Si mira, pertanto, a potenziare la piattaforma SIISL con lo scopo di facilitare la ricerca di un lavoro.
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 12/04/2024, n. 62: fondo per le famiglie delle vittime di infortuni sul lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato stampa pubblicato il 16 maggio 2024, ha reso noto che, a seguito dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata finalizzata l’adozione del Decreto con cui si integrano, con 5 milioni di euro, le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2024.
La previsione del rifinanziamento del Fondo contenuta nell’articolo 18-bis della legge n. 85/2023 comporterà l’integrazione degli importi già liquidati.
I nuovi importi sono pari a:
– 10.265,35 euro per nuclei superstiti composti da un solo familiare;
– 16.449,29 euro per nuclei superstiti composti da due persone;
– 22.633,23 euro per nuclei superstiti composti da tre persone;
– 28.817,17 euro per nuclei superstiti composti da più di tre persone.
- 7. INAIL, circolare n. 11 del 15 maggio 2024: adeguamento ISTAT delle diarie
L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 11 del 15 maggio 2024, con la quale aggiorna le diarie giornaliere previste per gli assicurati invitati fuori residenza, presso gli Uffici dell’Istituto, per accertamenti medico-legali e amministrativi o per finalità terapeutiche.
La diaria da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell’Istituto per accertamenti medico-legali ed amministrativi o per finalità terapeutiche nelle seguenti misure:
- 8,91 euro per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori residenza;
- 17,85 euro per assenza di una intera giornata senza pernottamento;
- 34,82 euro per assenza di una intera giornata con pernottamento.
I nuovi importi hanno decorrenza dal 1° giugno 2024.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 862 del 2024: revoca delle dimissioni del neogenitore
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 862 del 2024 , fornisce il proprio parere rispetto a modalità e tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto per la tutela della genitorialità che devono essere convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001) e, a tale proposito, conferma che la revoca delle dimissioni rassegnate dal neogenitore è possibile negli stessi termini già previsti per le dimissioni telematiche ordinarie.
- INPS, circolare n. 63 del 2023: CU 2024
L’INPS, nella circolare n. 63 del 7 maggio 2024, illustra le modalità attraverso le quali metterà a disposizione dell’utenza la Certificazione Unica 2024.
A partire dal 14 marzo 2024, la Certificazione Unica 2024 è disponibile all’utenza tramite i consueti canali e trasmessa, entro il medesimo termine, all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Con riferimento all’ipotesi di rettifica, si chiarisce che qualora il contribuente rilevi errori o informazioni non corrette nella medesima Certificazione Unica, il medesimo è tenuto a rivolgersi al proprio sostituto d’imposta che procederà alla correzione dei dati e alla rettifica della Certificazione Unica.
L’avvenuta rettifica della Certificazione Unica viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), oppure accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”, seguendo il percorso di navigazione sul sito istituzionale: “I tuoi servizi e strumenti”.
- INPS, circolare n. 62 del 2024: istruzioni procedurale per la CIGS
L’INPS, con la circolare n. 62 del 6 maggio 2024, fornisce le istruzioni in materia di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per le imprese strategiche in amministrazione straordinaria e per la nuova misura unica di integrazione salariale previsto in caso di interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale a partecipazione pubblica.
Le imprese interessate dal trattamento di CIGS in oggetto devono avere in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora definiti per la loro complessità, in relazione ai quali sono già stati autorizzati, o sono in corso di autorizzazione, trattamenti straordinari di integrazione salariale.
In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il codice evento: “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet. (art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione del trattamento di CIGS in commento preveda il pagamento diretto ai lavoratori, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.
In caso di prestazione anticipata con successivo conguaglio in Uniemens occorre valorizzare in denuncia aziendale il nuovo codice causale “L146”, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del provvedimento di concessione.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal