Welfare Aziendale 23/04/2025

Roma, Li 23 aprile 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”  

Spett.le Società/Associazione,  con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE  

1.   “Contributo Asilo Nido”, chiarimenti dall’INPS: è sufficiente la ricevuta

Sull’erogazione del bonus asilo nido, con il messaggio 1165 del 4 aprile 2025 l’INPS  chiarisce la documentazione necessaria ai fini delle agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’utilizzo di forme di supporto presso l’abitazione, in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. L’Istituto precisa che per il servizio di asilo nido reso da Istituti o scuole riconosciuti da pubbliche Amministrazioni e da enti del Terzo Settore di natura non commerciale, è possibile presentare, in luogo della fattura, la ricevuta di pagamento emessa dalla struttura che eroga il servizio. Il documento deve indicare nome, cognome, codice fiscale del richiedente (o dell’intestatario), nome, cognome e/o codice fiscale del minore, denominazione della struttura, importo della rata e descrizione del servizio. 

2.           Esonero contributivo parità di genere: domande entro il 30 aprile

È possibile presentare la domanda d’ accesso all’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere (ex art. 5 della L. 162/2021) entro il 31 dicembre 2024, fino al 30 aprile 2025. L’istanza va presentata all’INPS per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o dei soggetti intermediari (consulenti del lavoro ed altri professionisti) seguendo pedissequamente l’apposita procedura online.           

3.            Termine decadenziale contro il licenziamento in prova, il termine è diverso

Con ordinanza n. 9282 dell’8 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai lavoratori assunti in prova, la normativa sui licenziamenti individuali è applicabile solo nei casi di assunzione definitiva e comunque al decorrere di sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro. L’impugnazione del licenziamento, nel caso di mancato superamento della prova stessa, deve essere presentata entro il termine stragiudiziale con richiesta del tentativo di conciliazione ed anche entro il termine decadenziale per il deposito del ricorso giudiziale che, tuttavia, differisce dai canonici sessanta giorni non trattandosi di assunzione definitiva. Il recesso intimato durante il periodo di prova sottende una ratio peculiare e differente che connota il patto di prova, di reciproca valutazione del rapporto lavorativo e di flessibilità contrattuale. 

4.           Obbligo di tracciabilità delle spese e fringe benefit: l’approfondimento dei Consulenti del Lavoro

L’approfondimento effettuato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro esamina l’ambito applicativo del nuovo obbligo di tracciabilità delle spese in materia di trasferte, i requisiti e gli effetti del regime introdotto dalla Legge di Bilancio. Parallelamente, lo studio analizza un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio, ossia il fringe benefit dell’assegnazione di veicoli concessi ad uso promiscuo. Il documento evidenzia, inoltre, i risvolti pratici sulle indennità forfetarie e sulla necessità di chiarimenti normativi o di prassi per le questioni irrisolte in riferimento all’assegnazione di veicoli (ad es. delucidazioni per le immatricolazioni o assegnazioni nel periodo transitorio tra il 2024 e il 2025).

5.            (segue) approvazione alla Camera del Decreto Legge n. 19/2025 (“Decreto Bollette”): la “clausola di salvaguardia”

Un emendamento approvato dalla Commissione Attività Produttive della Camera durante l’iter di conversione del D.L. 19/2025 riguarda la “clausola di salvaguardia” in materia di fringe benefit per l’assegnazione dei veicoli ad uso promiscuo. La clausola interverrebbe, infatti, in favore delle autovetture antecedenti al  31 dicembre 2024, data da cui decorrono i benefici fiscali. I tal senso, il DL salverebbe dalla paventata esclusione dal benefit, sia i soggetti che erano in possesso delle autovetture precedenti al 31 dicembre, sia i lavoratori in attesa della consegna dell’autovettura. La clausola infatti mirerebbe a risolvere le questioni irrisolte emerse dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025.   

6.            Assegno temporaneo per i figli minori e richiedenti asilo: si pronuncia la Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 40 del 10 aprile 2025 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sottesa alla spettanza dell’assegno temporaneo per i figli minori di cittadini extracomunitari richiedenti asilo. Trattandosi di una misura premiale della genitorialità riconosciuta alle famiglie versanti in una determinata condizione economica, non è riconosciuta ai cittadini extra UE richiedenti asilo, in quanto configurerebbe una mera soddisfazione di un bisogno primario. In tal senso, la Corte asserisce la legittimità del provvedimento di diniego emesso dall’INPS sulla scorta della mancata sussistenza del requisito di cittadinanza, ovvero di permesso di soggiorno di lungo periodo. 

7.           (segue): “Bonus nuovi nati” e operatività della misura

Nella circolare n. 76 del 14 aprile 2025, l’INPS precisa l’operatività della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 in favore dei figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025. L’importo una tantum di 1.000 euro erogato in favore di ogni figlio risponde all’esigenza di incentivare la natalità e contribuire alle spese del suo sostegno: si ribadisce che è assegnato a ciascun figlio di cittadini UE o familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo 

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal 

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