Welfare Aziendale 23/09/2024

Roma, Li 23 settembre 2024

 
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

 

  1.           Nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 6774 del 17 settembre 2024: violazioni previdenziali e assicurative escluse dalla diffida amministrativa

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota del 17 settembre 2024, prot. n. 6774, ha indicato ai propri Uffici territoriali una lista degli illeciti che possono essere oggetto della nuova diffida disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 103/2024, sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

L’INL, con la precedente Nota prot. n. 1357/2024, aveva chiarito diversi contenuti del decreto, fra i quali l’ambito di applicazione, i principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche e, per l’appunto, i limiti di applicabilità della nuova diffida amministrativa che, se seguita da una regolarizzazione delle violazioni accertate, consente di andare esente dal pagamento della relativa sanzione.

Ora, l’INL ha reso noto un elenco degli illeciti in materia lavoristica che possono ritenersi assoggettabili alla nuova procedura di diffida.

Al riguardo, nello stilare l’elenco, l’Ispettorato ha adottato una interpretazione che esclude le violazioni legate al tema della “sicurezza sociale”, ricordando altresì che anche gli illeciti compresi nell’elenco potranno ritenersi esclusi dalla nuova diffida “qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004”; al riguardo, peraltro, nel tenere conto dei precedenti sanzionatori, l’Ispettorato ha precisato che:

  •       la violazione già commessa non deve necessariamente essere la medesima successivamente accertata;
  •       occorre tenere in considerazione anche le ipotesi di regolarizzazione spontanea nonché le ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

 

  1.           Circolare INPS 16 settembre 2024, n. 89: variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento nonché delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

    Con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, l’INPS è intervenuta sul tema del quadro sanzionatorio relativo alle violazioni contributive, fornendo alcune indicazioni in merito alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento nonché delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a seguito della decisione della BCE di riduzione del tasso di interesse.

Nello specifico, l’INPS chiarisce che, dal 18 settembre 2024, in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, laddove il contribuente provveda ad effettuare il pagamento entro 120 dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente, prima di contestazioni ovvero di richieste da parte degli enti impositori, la sanzione civile dovuta è del 3,65%; non trova, dunque, applicazione la maggiorazione di 5,5 punti prevista dall’articolo 116, comma 8, lett. a) della Legge n. 388/2000.

Mentre, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, dal 18 settembre 2024, la sanzione civile applicabile è, rispettivamente, del:
(i)               9,15% in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria ed entro 12 dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, qualora il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia; e,
(ii)              11,15% ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea.

  1.           Assunzioni disabili: pubblicate le modalità di presentazione delle domande (Messaggio INPS 29 agosto 2024, n. 2906)

    Dal 2 settembre sino al 31 ottobre 2024 è data la possibilità per i datori di lavoro di presentare la domanda per accedere al contributo per l’assunzione di persone con disabilità. L’INPS ha fornito, al riguardo, le istruzioni operative.

Si tratta del contributo riconosciuto a ETS, OdV, APS e ONLUS per l’assunzione di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento delle attività statutarie dell’ente. Come chiarito dall’ente previdenziale il contributo è riconosciuto anche nell’ipotesi il rapporto si trasformi da tempo indeterminato a termine, anche parziale, purchè detta trasformazione avvenga tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

A tal proposito si segnala che, in merito al quantum del contributo, viene riconosciuta una somma di: 

(i)               euro 12.000 una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata;

(ii)              euro 1.000 per ogni mese, dalla data di assunzione sino al 30 settembre 2024. Nell’ipotesi in cui, il rapporto di lavoro subisca un’interruzione prima del 30 settembre, il contributo viene erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Nel caso in cui, l’assunzione venga effettuata nel mese di settembre 2024, al datore di lavoro viene riconosciuta una parte del contributo una tantum, quale quota mensile per il mese di assunzione.

  1.           Distacco del personale all’estero e responsabilità ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 (caso Assonime n. 7 del 2024)

    Lo scorso 11 settembre, Assonime ha analizzato il caso del distacco del personale e gli effetti delle eventuali condotte illecite poste in essere dal dipendente distaccato in ambito lavorativo.

In primo luogo, Assonime si sofferma su cosa si intende per distacco; vale a dire il passaggio temporaneo di una risorsa da un’impresa ad un’altra, restando in capo al distaccante la responsabilità del trattamento economico e normativo del lavoratore distaccato. Ciò posto, costituendo tale fattispecie una prassi molto frequente nell’ambito delle imprese e dei grandi gruppi societari, assume rilievo il tema legato alla responsabilità della società distaccante ex D.Lgs. n. 231/2001, in caso di commissione di un reato da parte del dipendente distaccato all’estero.

A tal proposito, in primo luogo, occorre verificare se, oltre ai presupposti per l’imputazione della responsabilità (i.e. realizzazione di un reato incluso nelle categorie previste dal D.Lgs. 231; interesse o vantaggio dell’ente; mancata adozione da parte della società di un idoneo modello organizzativo di gestione e controllo in grado di prevenire la commissione dei reati delle specie a quello verificatosi), sussistano i presupposti per l’applicazione extra-territoriale del D.Lgs. n. 231/2001. A tal proposito occorre distinguere a seconda che il reato del dipendente distaccato sia stato: 

(i)               integralmente commesso all’estero; ovvero,
(ii)              commesso in parte in Italia.

Nell’ipotesi di cui al punto sub (i), la società distaccante potrà considerarsi responsabile solo al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 231/2001 (i.e. l’ente deve avere nel territorio dello Stato la sua sede principale; qualora sia necessaria per procedere nei confronti della persona fisica interessata deve esserci la formulazione della richiesta da parte del Ministero della Giustizia; non deve essere stato avviato un procedimento da parte dello stato del luogo in cui è stato commesso il fatto).

Diversamente, nel caso di cui al punto sub (ii) il reato si considera commesso in Italia ai sensi dell’art. 6 c.p.

Alla luce di tale premessa, Assonime affronta di tema dei presidi che la società distaccante può adottare al fine di prevenire e gestire il rischio di essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità amministrazione ex D.Lgs. n. 231/2001. A tal fine, potrebbe essere opportuno:

(i)               adottare un codice etico vincolante per tutte le Società del gruppo e per i partner partecipanti alle Joint Venture, in grado di garantire uniformità nei principi di condotta;
(ii)              adottare dei presidi organizzativi adeguati, previa mappatura dei rischi, che tenga conto delle diverse legislazioni applicabili nei Paesi in cui i lavoratori distaccati prestano la propria attività lavorativa;
(iii)            predisporre idonei flussi informativi tra le società;
(iv)            procedere alla formazione del proprio personale distaccato sugli specifici rischi e sulle procedure che sono chiamati a osservare all’estero.

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 Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

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