Roma, Li 25 settembre 2023
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
1. Diritti sindacali ex articolo 36 del D.lgs. n. 81/2015 – Applicabilità del CCNL dell’azienda utilizzatrice (risposta a interpello 15 settembre 2023, n. 1 del Ministero del Lavoro)
Con risposta ad Interpello n. 1/2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito precisazioni in merito all’individuazione del CCNL applicabile riguardo l’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati.
Il Ministero afferma che, nell’ambito di un rapporto di somministrazione, il contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro è, in primo luogo, quello dell’agenzia di somministrazione, in quanto datore di lavoro. Tuttavia, è necessario che, per il periodo della missione, la disciplina in concreto applicabile al lavoratore somministrato sia integrata dalle previsioni del CCNL applicato dall’utilizzatore.
Ciò al fine di garantire effettività al principio di parità delle condizioni di lavoro dei lavoratori somministrati, che (art. 35, comma 1, D.lgs. 81/2015).non devono essere complessivamente inferiori a quelle applicate ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.
Tali conclusioni valgono anche con riferimento ai diritti sindacali dei lavoratori somministrati. Infatti, l’articolo 36 del D.lgs. n. 81/2015 dispone, in primo luogo, l’applicabilità dei diritti sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori (comma 1), nonché il diritto del lavoratore somministrato di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale del personale dipendente imprese utilizzatrici (comma 2).
2. Deposito contratti: pubblicato il Report aggiornato al 15 settembre 2023
Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Report sull’andamento dei premi di produttività. Il Report si compone di due parti: la prima fornisce l’indicazione della tendenza della misura e della sua diffusione territoriale; la seconda, invece, svolge il monitoraggio dei soli contratti “attivi”.
Alla data del 15 settembre 2023, sono stati depositati 88.733 contratti. 14.630 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di
questi, 12.426 sono riferiti a contratti aziendali e 2.204 a contratti territoriali.
Dei 14.630 contratti attivi, 11.688 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività, 9.020 di redditività, 7.300 di qualità, mentre 1.508 prevedono un piano di partecipazione e 8.659 prevedono misure di welfare aziendale.
3. Trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero – Articolo 51, comma 8–bis del Tuir (risposta ad interpello 12 settembre 2023, n. 428)
Con la risposta ad interpello n. 428 del 2023, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che il regime di tassazione agevolato di cui all’art. 51, comma 8-bis, del TUIR anche nel caso in cui il lavoratore distaccato all’estero ma fiscalmente residente in Italia effettui occasionalmente trasferte in uno o più Paesi esteri, nonché in Italia.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la particolare modalità di determinazione del reddito prevista all’art. 51, comma 8, del TUIR è applicabile al caso di specie in ragione del fatto che l’attività svolta in Italia, in regime di trasferta, risponde all’interesse esclusivo della azienda distaccataria estera, senza alcuna cointeressenza del datore di lavoro italiano. La presenza occasionale del lavoratore in Italia, dunque, non incide sul carattere di esclusività e continuità del rapporto di lavoro svolto presso la Consociata estera, a patto che:
· l’attività lavorativa sia prestata all’estero per un periodo superiore a 183 giorni l’anno;
· sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
4. Principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale, Direttiva 79/7/CEE (sentenza CGUE del 14 settembre 2023 nella causa C.113/22)
Nella causa C.113/22, la Corte di Giustizia UE ha esaminato la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che, quando una domanda volta alla concessione di una integrazione della pensione, proposta da un affiliato di sesso maschile, è stata respinta dall’autorità competente in base a una normativa nazionale che limita la concessione di tale integrazione ai soli affiliati di sesso femminile, laddove tale normativa costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi della direttiva 79/7, il giudice nazionale, adito di un ricorso contro quest’ultima decisione, deve ingiungere a tale autorità:
· di concedere all’interessato l’integrazione della pensione richiesta;
· di corrispondere all’interessato un indennizzo ad integrale compensazione dei danni effettivamente subìti a causa della discriminazione, sulla base delle norme nazionali applicabili, incluse le spese e gli onorari di avvocato che ha sostenuto in giudizio, qualora tale decisione sia stata adottata conformemente ad una prassi amministrativa consistente nel continuare ad applicare detta normativa malgrado tale sentenza, obbligando in tal modo l’interessato a far valere in giudizio il suo diritto a detta integrazione.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal