Roma, Li 26 giugno 2026
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
INPS: Circolare n. 61 del 26 maggio 2026
L’INPS, con la circolare n. 61 del 26maggio 2026 ha comunicato i nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. La rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione dell’indice ISTAT FOI, risultata pari all’1,4% tra il 2024 e il 2025. La circolare precisa che, a seguito dell’introduzione dell’Assegno unico e universale da parte del D.lgs. n. 230/2021, gli Assegni per il nucleo familiare continuano a trovare applicazione esclusivamente per nuclei familiari senza figli, composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Il documento illustra inoltre le tabelle aggiornate dei limiti reddituali e degli importi spettanti per le diverse tipologie di nuclei, con effetti anche sulla determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
INPS: messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026
L’INPS, con il messaggio n. 1750 del 27 maggio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Le indicazioni si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2026 e dal decreto Milleproroghe 2026, che hanno rinviato al 2027 la sperimentazione della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane e previsto, per determinate categorie di ultrasettantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, il mantenimento della procedura valutativa previgente al D.lgs. n. 62/2024. Il messaggio precisa le modalità di compilazione del certificato medico introduttivo, i nuovi adempimenti richiesti ai medici certificatori e i casi in cui resta necessario l’abbinamento della domanda amministrativa per l’accertamento sanitario.
L’INPS: Circolare n. 62 del 28 maggio 2026
L’INPS, con la circolare n. 62 del 28 maggio 2026, ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi PF 2026 da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. Particolare attenzione viene dedicata agli effetti del concordato preventivo biennale sulla base imponibile previdenziale, alle modalità di calcolo dei contributi per i contribuenti in regime impatriati e alle nuove regole successive all’esclusione dei forfettari dal Concordato preventivo biennale. La circolare precisa, inoltre, quando i contributi devono essere calcolati sul reddito concordato e quando invece sul reddito effettivo, con importanti conseguenze anche sul recupero contributivo da parte dell’Istituto.
Corte costituzionale: sentenza n. 91 del 28 maggio 2026
La Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026 ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di coppie omosessuali che avevano contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili (2016). In sostanza, viene meno l’ostacolo temporale, in quanto il diritto sorge comunque, sanando l’impossibilità giuridica che vigeva al tempo dei fatti.
INAIL: Circolare n. 25 del 28 maggio 2026
L’INAIL, con la circolare n. 25 del 28 maggio 2026 ha definito i nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi nel 2026. L’aggiornamento, conseguente alla rivalutazione ISTAT dell’1,4%, interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, gli operai agricoli, i rapporti part-time, i collaboratori coordinati e continuativi, i riders autonomi e numerose categorie soggette a retribuzioni convenzionali. La circolare fornisce inoltre i nuovi valori di riferimento per i premi speciali unitari di artigiani, pescatori autonomi, studenti e beneficiari dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Un intervento di particolare interesse per consulenti del lavoro e aziende, chiamati ad adeguare le basi imponibili e a verificare il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi nel corso dell’anno.
Decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96
Con il decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/970, introducendo un sistema di trasparenza retributiva finalizzato a rafforzare l’effettività del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il provvedimento interviene sul versante preventivo, informativo e sanzionatorio, imponendo nuovi obblighi ai datori di lavoro pubblici e privati e ampliando gli strumenti di tutela a disposizione dei lavoratori.
Corte di Giustizia Europea: Causa C-560/24 del 4 giugno 2026
La Corte di Giustizia europea nella Causa C-560/24 del 4 giugno 2026 ha stabilito che le autorità nazionali possono continuare a indagare su eventuali frodi o abusi del diritto legati all’ottenimento di un diritto di soggiorno derivato, anche quando l’interessato abbia successivamente acquisito la cittadinanza dello Stato membro ospitante. La Corte ha precisato che l’articolo 35 della direttiva 2004/38 consente agli Stati membri di accertare l’esistenza di matrimoni fittizi o altri comportamenti fraudolenti posti in essere per ottenere vantaggi derivanti dal diritto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che il soggetto non sia più titolare di un diritto di soggiorno fondato sulla direttiva.
Corte di Giustizia Europea: Causa C-147/24 del 4 giugno 2026
La Corte di Giustizia europea nella Causa C-147/24 del 4 giugno 2026 ha precisato i limiti entro cui uno Stato membro può negare il diritto di soggiorno derivato a un cittadino di Paese terzo genitore di un minore cittadino dell’Unione. La Corte ha stabilito che il semplice fatto che il genitore disponga di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro non è sufficiente per giustificare il rigetto della domanda. Prima di adottare una decisione negativa, le autorità nazionali devono verificare se la vita familiare possa effettivamente proseguire nell’altro Stato e se il trasferimento del minore sia compatibile con il suo interesse superiore.
Corte di Giustizia Europea: Causa C-907/24 del 4 giugno 2026
La Corte di Giustizia europea nella Causa C-907/24 del 4 giugno 2026 ha stabilito che la risoluzione del contratto di lavoro, causata dal rifiuto del lavoratore di accettare un trasferimento del luogo di lavoro distante e definitivo disposto unilateralmente dal datore, rientra nella nozione di licenziamento ex Direttiva 98/59/CE. Vengono qualificate come licenziamenti indiretti, devono essere obbligatoriamente computate nel calcolo delle soglie numeriche per l’attivazione della procedura di licenziamenti collettivi, inclusi gli obblighi di informazione e consultazione sindacale. Gli Stati membri non possono escludere queste fattispecie dal conteggio, nemmeno se la normativa nazionale prevede soglie di attivazione più basse, al fine di garantire una tutela dei lavoratori uniforme in caso di modifiche sostanziali degli elementi essenziali del contratto.
Corte costituzionale: sentenza n. 97 del 5 giugno 2026
Con la sentenza n. 97 del 5 giugno 2026, la Corte costituzionale ha affrontato il tema dell’accesso al Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva ottenuto mediante conversione di un precedente titolo per lavoro o motivi familiari, a seguito del riconoscimento della pensione di inabilità civile. La Corte esclude l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, ma ne fornisce una lettura costituzionalmente orientata, affermando che il diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale non può essere negato a soggetti che, proprio a causa della sopravvenuta disabilità, risultano maggiormente vulnerabili e bisognosi di tutela. La Consulta evidenzia come un’interpretazione restrittiva della disposizione determinerebbe una irragionevole regressione delle garanzie sanitarie e una discriminazione fondata sulla condizione di disabilità, in contrasto con gli artt. 3, 32 e 117 Cost., nonché con i principi desumibili dalla normativa internazionale ed europea a tutela delle persone con disabilità.
L’Agenzia delle Entrate: Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha precisato che nonostante la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cosiddetta legge di bilancio 2026), nel modificare l’aliquota d’imposta sostitutiva riguardante i premi di produttività e il limite annuo di imponibile ammesso al regime di tassazione sostitutiva, fa riferimento esclusivamente al comma 182 della legge di stabilità 2016. il successivo comma 184, che disciplina la possibilità di sostituire il premio monetario con benefit aziendali, rinvia all’intera disciplina dei premi di produttività, richiamando i commi 182 e seguenti. Sulla base di tale collegamento normativo e di una lettura logico-sistematica della disciplina, l’Agenzia conclude che il nuovo limite di imponibile pari a 5.000 euro deve trovare applicazione anche quando il lavoratore esercita l’opzione per la conversione del premio di risultato in prestazioni di welfare aziendale.
L’INPS: messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026
L’INPS, con il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, ha comunicato la conclusione delle attività istruttorie relative alle domande di accesso al contributo per l’autoimprenditorialità previsto dall’articolo 21, comma 3, del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), destinato ai giovani disoccupati under 35 che hanno avviato un’attività imprenditoriale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica. Contestualmente all’avvio delle liquidazioni per le istanze accolte, l’Istituto apre la procedura di riesame per le domande respinte, consentendo agli interessati di presentare osservazioni e documentazione integrativa direttamente attraverso il portale istituzionale.
L’INAIL: Circolare n. 26 del 10 giugno 2026
L’INAIL, con la circolare n. 26 del 10 giugno 2026, ha reso nota la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità spettante agli invalidi del lavoro che, a causa delle conseguenze permanenti dell’infortunio o della malattia professionale, si trovano nell’impossibilità di essere collocati al lavoro. Con decorrenza dal 1° luglio 2026, l’importo mensile della prestazione sale a 312,55 euro, in aumento rispetto al valore vigente fino al 30 giugno 2026. L’adeguamento recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025 e sarà riconosciuto automaticamente ai beneficiari senza necessità di presentare alcuna domanda.
L’INAIL: Circolare n. 27 del 10 giugno 2026
L’INAIL, con la circolare n. 27 del 10 giugno 2026, ha illustrato gli effetti della rivalutazione annuale delle prestazioni economiche erogate a seguito di infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, navigazione, agricoltura e per i medici esposti a radiazioni ionizzanti. L’adeguamento, decorrente dal 1° luglio 2026, recepisce la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrata tra il 2024 e il 2025, pari all’1,4%, e comporta l’aggiornamento delle basi retributive utilizzate per la liquidazione delle rendite, degli assegni continuativi e delle altre prestazioni economiche previste dalla normativa assicurativa. Gli aumenti saranno riconosciuti automaticamente dall’Istituto con il rateo di agosto 2026.
L’INPS: messaggio n. 1943 del 10 giugno 2026
L’INPS, con il messaggio n. 1943 del 10 giugno 2026, ha fornito precisazioni operative in merito ai benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale già illustrato nella circolare n. 51/2026, l’INPS conferma che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’esenzione IRPEF si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti interessati, anche quando non direttamente collegati all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Il messaggio individua, inoltre, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti dichiarativi richiesti agli interessati e le istruzioni per la gestione delle ricostituzioni pensionistiche e del contenzioso amministrativo.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Decreto 29 maggio 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il decreto 29 maggio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 giugno 2026, n. 133, ha stabilito che A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2026, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’estero, nonché’ per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle, previste dal decreto.
L’INPS: messaggio n. 1997 del 15 giugno 2026
L’INPS, con il messaggio n. 1997 del 15 giugno 2026, ha previsto il rilascio di una nuova versione per la presentazione della domanda di assegno sociale ordinario, sviluppata nell’ambito dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento mira a rendere più semplice la compilazione dell’istanza, migliorare la qualità delle informazioni acquisite e ridurre i tempi di lavorazione delle domande.
L’INPS: Circolare n. 65 del 16 giugno 2026
L’INPS, con la Circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha previsto il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni sanitarie che non rientrano nel tradizionale ricovero ospedaliero. La circolare amplia significativamente le ipotesi equiparate al ricovero ospedaliero ai fini dell’indennità di malattia, superando in parte precedenti orientamenti amministrativi e garantendo una maggiore tutela ai lavoratori che, pur non essendo ricoverati in senso tradizionale, si trovano in una condizione di effettiva incapacità lavorativa.
L’INPS: Circolare n. 66 del 18 giugno 2026
L’INPS, con la Circolare n. 66 del 18 giugno 2026, ha fornito le istruzioni applicative relative al decreto interministeriale 29 maggio 2026 che determina, per l’anno 2026, le retribuzioni convenzionali da assumere quale base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale. Il documento disciplina inoltre le modalità di regolarizzazione delle contribuzioni relative ai periodi da gennaio a giugno 2026, consentendo ai datori di lavoro di adeguare gli adempimenti senza applicazione di oneri aggiuntivi entro il termine previsto dall’Istituto.
L’INPS: messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026
L’INPS, con la messaggio n. 2052 del 19 giugno 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’erogazione della somma aggiuntiva annuale, comunemente denominata “quattordicesima”, ai pensionati aventi diritto per l’anno 2026. Il beneficio è riconosciuto ai titolari di pensione che soddisfano specifici requisiti anagrafici, contributivi e reddituali. L’erogazione avviene principalmente d’ufficio con la mensilità di luglio 2026, mentre per alcune categorie di beneficiari è previsto il pagamento con la rata di dicembre o tramite successiva domanda di ricostituzione.
L’Agenzia delle Entrate: Circolare n. 3 del 24 giugno 2026
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3 del 24 giugno 2026, ha fornito importanti precisazioni in merito alle novità apportate dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (cosiddetta legge di bilancio 2026). Attraverso lo schema della domanda-risposta, ha sottolineato diverse questioni, in materia di detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che l’imposta sostitutiva del 5% si applica non solo agli incrementi della retribuzione base, ma anche agli aumenti riguardanti indennità mensili connesse allo svolgimento della mansione, quali le indennità di cassa o altre indennità variabili, nonché agli incrementi retributivi riconosciuti con decorrenza riferita ad annualità precedenti, purché derivanti da rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026 ed esclusi gli importi corrisposti una tantum. Il beneficio trova inoltre applicazione nei casi in cui gli aumenti contrattuali assorbano superminimi o analoghi elementi retributivi, anche se riconosciuti in forza di accordi individuali, nonché agli incrementi corrisposti durante ferie, festività soppresse, gratifiche feriali e trattamenti economici previsti per la festività del 4 novembre. Con riferimento all’imposta sostitutiva del 15%, l’Agenzia ha precisato che essa si applica anche alle maggiorazioni per il lavoro domenicale, all’intera retribuzione corrisposta per il lavoro straordinario notturno o festivo e all’indennità di pernottamento prevista dal CCNL Credito.
Nel caso di part-time verticale, l’agevolazione spetta esclusivamente per il lavoro svolto nel giorno di riposo individuato contrattualmente, mentre resta esclusa nelle ipotesi di lavoro supplementare o di esercizio delle clausole elastiche.
Rientrano inoltre nell’ambito applicativo dell’agevolazione le indennità di reperibilità collegate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o al lavoro a turni, anche quando il lavoratore non sia stato concretamente chiamato a svolgere la prestazione.
Infine, entrambe le imposte sostitutive presuppongono l’applicazione di un CCNL e risultano compatibili con i regimi agevolati previsti per lavoratori impatriati, docenti e ricercatori. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di rinunciare espressamente all’applicazione del regime sostitutivo.
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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal