Welfare Aziendale 29/09/2025

Roma, Li 29 settembre 2025

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione, con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

  1.           Corte di giustizia europea: sentenza n. 119 dell’11 settembre 2025

Con la sentenza n. 119 dell’11 settembre 2025 la Corte di giustizia europea, ha sancito il principio per cui la tutela dei diritti delle persone disabili contro le discriminazioni indirette si estende ai genitori di bambini portatori di handicap che non devono subire un trattamento sfavorevole sul loro posto di lavoro a causa delle situazioni dei loro figli. Secondo la Corte, per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli idonee a consentire loro di fornire l’assistenza necessaria ai loro figli disabili, con il limite del carattere sproporzionato che tale onere potrebbe comportare per il datore di lavoro. Di conseguenza, il giudice nazionale dovrà verificare che, in tale causa, la domanda del lavoratore non costituisca un onere del genere.

  1.           INPS: Messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025

L’INPS, con il messaggio n. 2345 del 24 luglio 2025, ha reso noto l’ampliamento del termine per la presentazione delle domande “bonus nuovi nati”, previsto dall’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 . Nello specifico, si comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus nuovi nati” della circolare n. 76/2025, è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati possono presentare la domanda entro il 22 settembre 2025.

  1.           INPS: Circolare n. 126 del 15 settembre 2025

L’INPS, con il circolare n. 126 del 15 settembre 2025, ha fornito una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, nonché indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito (a vario titolo) tra amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex ENPAS o all’INADEL.

  1.           Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello n. 243 del 15 settembre 2025

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 243 del 15 settembre 2025 ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli effetti del compimento del trentesimo anno di età da parte di un figlio fiscalmente a carico, dopo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Secondo l’istituto ai genitori non spettano le detrazioni per familiari a carico ma spettano le detrazioni per le spese sostenute nell’interesse dei figli, sempre a condizione che sia rispettato il requisito di reddito.

  1.           INPS: Circolare n. 127 del 22 settembre 2025

L’INPS, nella circolare n. 127 del 22 settembre 2025, esamina le misure previdenziali in merito di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, ai fini della tutela previdenziale. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sul trattamento pensionistico a carico del Fondo pensione dei lavoratori sportivi.

  1.           INPS: Circolare n.123 del 5 settembre 2025

Con la circolare n. 123 del 5 settembre del 2025, l’INPS specifica quali servizi  educativi per l’infanzia sono ammessi alla possibilità di utilizzare il “bonus nido” per il pagamento delle rette. L’Istituto inoltre chiarisce che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 producono effetti per l’anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell’anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, fermo restando la permanenza degli altri requisiti.

  1.           Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello n. 233 del 9 settembre 2025

Con la risposta ad interpello n. 233 del 9 settembre 2025, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla tassazione delle auto concesse ad uso promiscuo, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il datore trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli.

L’Agenzia sottolinea che qualora il datore di lavoro trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui  veicoli concesso in  uso  promiscuo, che  non  sono  ricompresi  nella  valorizzazione determinata  nelle  tabelle  ACI,  le  stesse  non  riducono  il  valore  del  fringe  benefit  da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

Ne consegue che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

  1.           Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello n. 237 del 10 settembre 2025

Con la Risposta a interpello n. 237 del 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale delle autovetture elettriche e ibride plug-in concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con particolare riferimento alle spese di ricarica sostenute presso colonnine pubbliche.

L’Agenzia sottolinea che le  somme  addebitate  al  dipendente  in  relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI  al  fine  di  abbattere  il  valore  del  fringe  benefit  da  assoggettare  a  tassazione  ai  sensi  dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir.

Ciò posto, l’Amministrazione ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal

 

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