Roma, Li 30 luglio 2024
Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”
Spett.le Società/Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.
NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
- Agenzia delle entrate: Riposta a interpello n. 159 del 22 luglio 2024
Un cittadino italiano, rientrato in Italia nel 2019 e beneficiario del regime dei neo domiciliati (art. 24-bis del TUIR) può revocare tale regime e accedere al regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del d.lgs. 147/2015) nei periodi d’imposta successivi e alla relativa proroga per un ulteriore quinquennio (art. 5, comma 2-bis, del d.l. 34/2019).
L’art. 1, co. 154, della L. 232/2016 stabilisce la non cumulabilità tra il regime per neo domiciliati e quello per lavoratori impatriati. Tuttavia, come chiarito nella Circolare n. 17/2017 dell’Agenzia delle Entrate, ferma restando la non cumulabilità dei regimi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, relativamente al medesimo periodo di imposta, non è escluso l’utilizzo alternativo dei predetti regimi in periodi di imposta diversi, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme.
Per ciò che concerne la facoltà di prolungare il regime degli impatriati, l’art. 5, comma 2-bis del d.l. 34/2019 subordina tale facoltà al requisito per cui i soggetti interessati beneficiassero al 31 dicembre 2019 del regime previsto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015. L’Agenzia interpreta tale condizione in modo estensivo, precisando che, sebbene a tale data la persona interessata beneficiasse dell’alternativo regime dei neo-domiciliati, ai fini del prolungamento dell’agevolazione per gli impatriati rileva la circostanza per cui il contribuente, rientrato in Italia prima del 2020, abbia fruito del regime degli impatriati anche solo per alcune delle annualità del primo quinquennio agevolabile e che fosse potenzialmente agevolabile a tal fine nel 2019, a nulla rilevando che ne abbia effettivamente fruito nello stesso anno.
- Agenzia delle entrate: Risoluzione n. 40 del 23 luglio 2024
Con la ris. 40/2024, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità per il contribuente di fruire del regime degli impatriati con riferimento alle somme percepite a fronte di un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (a titolo di incentivo all’esodo e di importo transattivo). Tali somme sono soggette a tassazione separata (fino a 1.000.000 di euro) ex artt. 17 e 19 del TUIR, fermo il concorso delle stesse alla formazione del reddito complessivo dell’anno di percezione, laddove ciò risulti più favorevole al contribuente.
In altre parole, per tali redditi, la tassazione separata avviene in via provvisoria, da parte del sostituto d’imposta; successivamente, l’imposta è oggetto di riliquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, applicando l’aliquota media del quinquennio precedente o facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo se ciò risulta più favorevole al contribuente (art. 17, comma 3 del TUIR).
Il regime degli impatriati trova applicazione nei confronti dei redditi che “ordinariamente” concorrono alla formazione del reddito complessivo (circ. n. 33/2020).
Tuttavia, confermando la risposta n. 19 fornita dall’Agenzia delle Entrate nel corso della Videoconferenza del 2023, la ris. 40/2024 afferma che, qualora il contribuente intenda beneficiare del regime speciale degli impatriati può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate che, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione, nella misura ridotta prevista dalla norma (30% o 50% a seconda del regime applicabile), alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.
In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, potranno presentare istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602/73.
Per quanto concerne invece gli importi superiori a 1.000.000,00 di euro, il sostituto di imposta può applicare le ritenute IRPEF avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime speciale.
- INPS: aggiornate in data 19 luglio 2024 le FAQ in tema di congedo parentale
In data 19 luglio 2024, l’INPS ha messo a disposizione degli utenti le FAQ aggiornate in tema di congedo parentale. Tra i principali punti trattati si segnala:
- beneficiari dell’aumento dell’indennità: l’incremento è riservato ai lavoratori dipendenti, escludendo altre categorie come lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata;
- dettagli sull’aumento dell’indennità: l’aumento non prevede un mese aggiuntivo di congedo ma incrementa l’indennità al 60% della retribuzione per un ulteriore mese, elevato all’80% per il solo 2024.
- requisiti per l’aumento dell’indennità: per beneficiare dell’aumento, il congedo deve essere fruito entro i sei anni di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento). Il congedo di maternità o paternità deve concludersi dopo il 31 dicembre 2023.
- indennizzo del congedo parentale: se solo uno dei genitori è lavoratore dipendente, l’ulteriore mese indennizzato spetta solo al genitore dipendente. I primi sette mesi di congedo sono indennizzati al 30%, mentre i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo specifiche condizioni reddituali.
- presentazione della domanda: la domanda di congedo deve essere presentata online tramite il portale INPS, il Contact Center integrato o tramite gli Istituti di Patronato. Il datore di lavoro applica la maggiorazione in busta paga secondo le direttive INPS.
- differenze nell’indennizzo: per il 2024, l’indennità è pari all’80%, mentre dal 2025 sarà pari al 60%. Se un genitore non utilizza il congedo parentale, i mesi non trasferibili non possono essere utilizzati dall’altro genitore.
- compatibilità con altre disposizioni: le disposizioni del D.lgs n. 151/2001 rappresentano la tutela minima del congedo parentale e sono compatibili con trattamenti più favorevoli previsti da altre normative o dai contratti collettivi.
- Ministero del Lavoro: report detassazione – deposito contratti al 15 luglio 2024
Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il report in tema di detassazione premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa.
Nel mese di luglio si superano le 15 mila imprese che riconoscono premi di produttività. Permane la curva crescente dei contratti che prevedono premi di produttività depositati e attivi presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a cui è riconosciuta, dallo scorso anno, una tassazione ridotta al 5% (prima era il 10%), introdotta dal Governo con la legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 63) e confermata nella Manovra di bilancio per il 2024 (articolo 1, comma 18, legge n. 213/2023).
Al 15 luglio 2024, i contratti attivi risultano pari alla cifra di 15.186. A beneficiarne oltre 4 milioni di lavoratori (4.446.549) – cui 3.074.952 riferiti a contratti aziendali e 1.371.597 a contratti territoriali – a cui è corrisposto un importo annuo medio pari a 1.509,30 euro.
I contratti attivi si propongono di raggiungere obiettivi diversi: 12.156 di produttività, 9.339 di redditività, 7.497 di qualità, mentre 1.402 prevedono un piano di partecipazione e 8.989 misure di welfare aziendale.
Stabili le percentuali relative alla dimensione aziendale delle imprese che si avvalgono di questo strumento per riconoscere ai propri lavoratori importi aggiuntivi alla retribuzione in funzione del raggiungimento degli obiettivi. Il 47% sul totale dei contratti depositati e attivi sono attribuibili a imprese con meno di 50 dipendenti. La quota restante è divisa tra le aziende con oltre 100 dipendenti (38%) e quelle di fascia intermedia con numero di dipendenti compreso tra 50 e 99 (15%).
****
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti,
ENBIC – Studio e-IUS Tax & Legal