Welfare Aziendale 30/10/2023

Roma, Li 30 ottobre 2023

 

 

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIC “Le ultime novità fiscali”

 

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE


1. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: pubblicato in data 18 ottobre 2023 il Report sull’andamento dei premi di produttività


Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Report sull’andamento dei premi di produttività, ricavato dalla procedura per il deposito telematico dei contratti aziendali e territoriali attivato dal Ministero in seguito al Decreto interministeriale 25 marzo 2016 relativo alla detassazione dei premi di produttività.


Alla data del 16 ottobre 2023 sono stati depositati 89.625 contratti; 15.335 depositi di conformità si riferiscono a contratti tuttora attivi; di questi:

·        12.833 sono riferiti a contratti aziendali;

·        2.502 a contratti territoriali. Dei 15.335 contratti:

·        12.250 si propongono di raggiungere obiettivi di produttività;

·        9.522 obiettivi di redditività;

·        7.623di qualità;

·        1.545 prevedono un piano di partecipazione;

·        9.063 prevedono misure di welfare aziendale.

 

 

 

2.  ANPAL: comunicato n. 16065 del 19 ottobre 2023 – chiarimenti ANPAL in merito alla rendicontazione e richiesta di saldo per la formazione finanziata dal Fondo Nuove Competenze.


Con comunicato n. 16065 del 19 ottobre scorso l’ANPAL chiarisce che la richiesta di saldo relativamente alla seconda edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC) dovrà essere presentata:

·        tramite apposita piattaforma informatica, al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;

·        nel caso in cui il termine di 150 giorni fosse già scaduto alla data di rilascio dell’apposita funzionalità, oppure dovesse scadere entro il termine del 6 novembre 2023, entro la medesima data del 6 novembre 2023. Ciò al fine di assicurare un congruo periodo di tempo per le operazioni in parola.


3.  INPS: messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023 – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Indicazioni operative. Chiarimenti in merito alla comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU 2024)


I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito, di cui all’art. 13 TUIR, sono tenuti a darne comunicazione all’Inps ogni anno. Le relative richieste possono essere inoltrate compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito dell’INPS.

A partire dal 16 ottobre è possibile acquisire le suddette richieste anche per il  periodo  d’imposta  2024.  In  assenza  di  esplicita  comunicazione,  l’INPS  –  in qualità di sostituto d’imposta – procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 TUIR sulla base del reddito erogato.

Il beneficiario delle prestazioni dovrà comunicare anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell’assegno unico universale. Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.


 

4. Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) – sentenza 19 ottobre 2023 nella Causa C-660/20.


Con sentenza 19 ottobre 2023, nella Causa C-660/20, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che:

·        ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del 6 giugno 1997 (allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio), una normativa nazionale che subordini la corresponsione di una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, costituisce un trattamento “meno favorevole” dei lavoratori a tempo parziale;

·        la clausola 4, punti 1 e 2, del medesimo accordo osta ad una normativa nazionale che subordini la corresponsione di una remunerazione supplementare, in modo uniforme per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori a tempo pieno comparabili, al superamento dello stesso numero di ore di lavoro in una determinata attività, al fine di compensare un particolare carico di lavoro connesso a tale attività.

 

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Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

 

Cordiali saluti.

 

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