Previdenza complementare

Eurorisparmio diventa il Fondo di riferimento dei CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali

Sottoscritto il Protocollo Interconfederale con Sella SGR: nuove regole per previdenza complementare e destinazione del TFR, garanzie per i lavoratori e procedure semplificate per le imprese.

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Eurorisparmio – Fondo Pensione Aperto

Brochure sulla Previdenza Complementare Eurorisparmio

Scarica il prospetto riassuntivo completo su adesioni, scadenze dei 60 giorni e aliquote contributive contrattuali.

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L’Accordo Quadro tra le Parti Sociali e Sella SGR

Protocollo Interconfederale per la previdenza complementare e la disciplina del TFR

Le Parti Sociali hanno sottoscritto un importante Protocollo Interconfederale in materia di previdenza complementare, con il coinvolgimento di Sella SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del gruppo Sella, individuando Eurorisparmio Previdenza Complementare – Fondo Pensione Aperto, iscritto al n. 50 dell’Albo COVIP, quale forma pensionistica collettiva dedicata ai lavoratori cui si applicano i CCNL individuati dal Protocollo.

A decorrere dal 1° agosto 2026, Eurorisparmio diventa il Fondo di riferimento per la previdenza complementare prevista dai CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali, sia in caso di adesione volontaria, sia tramite i meccanismi di adesione automatica previsti dalla normativa vigente.

L’accordo nasce anche per dare attuazione alle nuove disposizioni sulla destinazione del TFR operative dal 1° luglio 2026, assicurando a lavoratori e imprese un quadro contrattuale uniforme, trasparente e accompagnato da specifici servizi di assistenza.

Cosa cambia per i lavoratori

La previdenza complementare rappresenta uno strumento sempre più importante per costruire una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria. Il Protocollo garantisce in ogni caso la libertà di scelta del lavoratore.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio 2026, la normativa prevede un termine di 60 giorni dall’assunzione entro il quale è possibile effettuare una diversa designazione sulla destinazione del TFR. In assenza di una scelta valida entro il termine indicato, nei casi disciplinati dalla legge si perfeziona l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva di riferimento che, per i CCNL interessati dal Protocollo, è Eurorisparmio.

Il Protocollo disciplina, inoltre, specificamente la posizione dei lavoratori che non sono alla prima assunzione, prevedendo gli adempimenti informativi necessari e la verifica delle scelte previdenziali già effettuate.

Nessun trasferimento automatico delle posizioni già esistenti

La sottoscrizione del Protocollo non comporta il trasferimento automatico delle posizioni che i lavoratori abbiano già costituito presso altri fondi pensione. Restano salvaguardati i diritti maturati e le posizioni individuali esistenti. Il lavoratore potrà mantenere la propria posizione o valutarne il trasferimento secondo le condizioni e i termini previsti dalla normativa.

Le Condizioni Riservate agli Aderenti

Grazie alla convenzione sottoscritta con Sella SGR, ai lavoratori che aderiscono collettivamente a Eurorisparmio sono riconosciute condizioni dedicate, tra cui:

  • Nessun costo di adesione;
  • Spesa amministrativa annua di 10 euro, azzerata per gli anni 2026, 2027 e 2028;
  • Nessun costo per riallocazione/switch;
  • Nessun costo per i piani Life-Cycle;
  • Assistenza dedicata gratuita ai lavoratori con il supporto di personale qualificato presso le reti bancarie del Gruppo Sella, o degli altri collocatori convenzionati;
  • Assistenza gratuita alle aziende per la gestione dei flussi contributivi;
  • Formazione e materiali informativi senza costi aggiuntivi;
  • Commissioni agevolate di gestione differenziate in funzione del comparto prescelto.
Linee guida ufficiali

Previdenza Complementare: Linee Guida Operative

Adempimenti e responsabilità per imprese e lavoratori

In attuazione del Protocollo Interconfederale in materia di previdenza complementare, a decorrere dal 1° agosto 2026, il Fondo Pensione Aperto Eurorisparmio (istituito e gestito da Sella SGR S.p.A.) è designato quale forma pensionistica complementare collettiva di riferimento per tutti i prestatori di lavoro ai quali si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) sottoscritti dalle Parti Sociali.

Tale impianto negoziale si inserisce nel contesto delle nuove disposizioni legislative concernenti la destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), pienamente operative dal 1° luglio 2026. Alla luce del nuovo scenario, le aziende sono tenute ad adeguare tempestivamente le procedure interne e ad assolvere specifici obblighi informativi, amministrativi e contributivi. Di seguito si fornisce la ripartizione analitica degli adempimenti in capo al datore di lavoro e al prestatore di lavoro.


Adempimenti a Carico del Datore di Lavoro

1Screening Previdenziale all’atto dell’Assunzione

Il datore di lavoro è tenuto a verificare lo status previdenziale del nuovo assunto al momento della costituzione del rapporto di lavoro, distinguendo tra due fattispecie:

Lavoratori di prima assunzione: per i soggetti che si immettono per la prima volta nel mercato del lavoro privato, l’azienda deve attivare la procedura legata al meccanismo del silenzio-assenso (ex art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
Lavoratori con pregressa anzianità lavorativa: l’azienda ha l’obbligo di tracciare la posizione previdenziale precedente e di acquisire una formale dichiarazione scritta in merito alle scelte già espresse nei passati rapporti d’impiego.
Nota: l’individuazione di Eurorisparmio non comporta il trasferimento automatico di posizioni attive presso altre forme pensionistiche.

2Assolvimento degli Obblighi Informativi e Documentali

Contestualmente all’assunzione, l’azienda deve fornire al lavoratore un’informativa chiara ed esauriente contenente:

  1. il CCNL applicato al rapporto di lavoro e l’indicazione di Eurorisparmio quale fondo di riferimento;
  2. il funzionamento del meccanismo di adesione automatica e il termine perentorio di 60 giorni per esprimere una scelta differente;
  3. le modalità di destinazione del TFR e l’entità della contribuzione contrattuale;
  4. la contestuale consegna della nota informativa e della modulistica ufficiale del Fondo (o, in attesa del modello interministeriale definitivo, una dichiarazione in forma libera da conservare in originale e consegnare in copia al dipendente).

3Gestione del Silenzio-Assenso e Attivazione delle Posizioni

Qualora il lavoratore di prima assunzione non esprima alcuna volontà entro il termine di 60 giorni, l’azienda deve:

  • a. Procedere all’iscrizione d’ufficio del dipendente presso il Fondo Eurorisparmio;
  • b. Applicare la contribuzione retroattiva: i versamenti decorrono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, ma il primo versamento deve includere anche le quote relative ai primi due mesi di pendenza, stante l’efficacia retroattiva dell’adesione dalla data di assunzione;
  • c. Verificare le esenzioni: accertare la Retribuzione Annua Lorda (RAL) del dipendente; la quota a carico del lavoratore non è dovuta qualora la RAL risulti inferiore al valore pro tempore vigente dell’assegno sociale.

4Elaborazione e Trasparenza della Busta Paga

L’ufficio del personale ha la responsabilità di:

  • consultare le tabelle del CCNL applicato per individuare le corrette aliquote e basi di calcolo della contribuzione;
  • garantire l’esposizione separata ed esplicita nel cedolino paga delle seguenti voci:
    • quota trattenuta a carico del dipendente;
    • contributo previdenziale a carico dell’azienda (avente natura previdenziale e non surrogabile da indennità);
    • quota di TFR accantonata e destinata al fondo.

5Accreditamento e Gestione Piattaforma Telematica

È fatto obbligo all’azienda di accreditarsi preventivamente nella sezione dedicata del portale di Eurorisparmio, inserendo i dati societari, il CCNL applicato e un indirizzo e-mail ordinario. L’azienda deve completare la procedura stampando, sottoscrivendo e reinviando la documentazione via e-mail per ottenere le credenziali definitive di accesso e abilitare l’invio delle distinte contributive.

Facoltà e Adempimenti a Carico del Lavoratore

1Obbligo di Dichiarazione e Trasparenza all’Assunzione

Il prestatore di lavoro è tenuto a:

  • prendere visione della documentazione e dei sussidi informativi forniti dal datore di lavoro;
  • rilasciare formale dichiarazione scritta circa la propria pregressa posizione previdenziale e le scelte eventualmente già espresse in precedenti rapporti d’impiego (se lavoratore con anzianità lavorativa).

2Esercizio delle Opzioni entro il Termine dei 60 Giorni

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di assunzione, il lavoratore (se di prima occupazione) ha la facoltà di formalizzare la propria scelta optando per una delle seguenti soluzioni:

Adesione espressa a Eurorisparmio: attivazione immediata della posizione previdenziale con devoluzione del TFR e dei contributi previsti dal CCNL.
Scelta di una forma pensionistica alternativa: destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica integrativa differente, liberamente individuata dal lavoratore.
Mantenimento del TFR in regime ordinario: conservazione del TFR secondo la disciplina dell’articolo 2120 del Codice Civile (fermo restando l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS qualora l’azienda superi i requisiti dimensionali previsti dalla legge).

3Accettazione degli Effetti del Silenzio-Assenso

In assenza di una esplicita manifestazione di volontà entro il termine dei 60 giorni, il lavoratore:

  • accetta l’iscrizione automatica e d’ufficio al Fondo Eurorisparmio;
  • assolve all’obbligo contributivo mediante trattenuta diretta in busta paga della quota a suo carico stabilita dal CCNL (salvo i casi di esenzione previsti per retribuzioni inferiori all’assegno sociale).

4Gestione delle Posizioni Pregresse (Facoltativo)

Resta in capo esclusivo al lavoratore la facoltà e l’onere di valutare il mantenimento delle posizioni individuali già attive presso altre forme pensionistiche, ovvero di richiederne il trasferimento secondo le modalità e i termini di legge.

I CCNL interessati e le aliquote contributive

Il Protocollo comprende, tra gli altri, i CCNL dei settori Commercio, Turismo e Pubblici Esercizi, Servizi Ausiliari, Società ed Enti di Formazione, Terziario Avanzato, Terzo Settore, Case di Cura, Marketing, Sale Bingo e Gaming Hall, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari, Studi Professionali, Vigilanza Privata e Revisori Legali – Tributaristi. Per ciascun CCNL restano ferme le specifiche disposizioni riguardanti contributo datoriale e contribuzione del lavoratore:

N°Contratto collettivoQuota aggiuntiva datore di lavoroQuota aggiuntiva lavoratore
1CCNL Commercio1,50%1,00%
2Turismo – Pubblici Servizi1,50%1,00%
3Servizi Ausiliari1,50%1,00%
4Società / Enti di Formazione1,00%NO
5Terziario Avanzato1,00%NO
6Terzo Settore1,00%NO
7Case di Cura1,00%NO
8Marketing1,50%1,00%
9Sale Bingo e Gaming Hall1,00%NO
10Servizi Assistenziali – Socio Sanitari1,00%NO
11Studi Professionali1,00%NO
12Vigilanza Privata1,00%1,00%
13Revisori Legali – Tributaristi1,00%1,00%

Per conoscere caratteristiche del Fondo, comparti di investimento, documentazione informativa, costi, prestazioni e modalità di adesione è possibile consultare il sito ufficiale di Sella SGR: Eurorisparmio Fondo Pensione Aperto – Il Fondo Pensione di riferimento per CCNL.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Se sono già iscritto a un altro fondo posso trasferire la mia posizione a Eurorisparmio?

Il lavoratore può mantenere la sua situazione precedente oppure chiedere il trasferimento a Eurorisparmio. I diritti maturati e le posizioni individuali già esistenti vengono salvaguardati.

2. Nell’ipotesi di adesione tramite silenzio-assenso, scatta l’obbligo automatico di versamento delle quote aggiuntive a carico dell’azienda e del dipendente, o tali percentuali vanno applicate solo previa dichiarazione del lavoratore?

Con il silenzio-assenso si perfeziona l’adesione automatica a Eurorisparmio, che prevede il conferimento del TFR maturato + contributo datoriale + contributo del lavoratore nella misura stabilita dal CCNL applicato dall’azienda, senza necessità di dichiarazione da parte del lavoratore.

3. Sono un lavoratore a tempo indeterminato e il mio TFR è in azienda: vorrei aderire alla convenzione e accantonarlo presso Eurorisparmio. Cosa devo fare?

Comunichi direttamente all’azienda la sua volontà di trasferire il TFR al fondo Eurorisparmio. Resta in capo al lavoratore la facoltà di mantenere le posizioni già esistenti o richiederne il trasferimento secondo i termini di legge.

4. Tempo fa non esisteva il fondo di riferimento, per cui ho optato per un altro fondo. In questi casi si può cambiare?

Il lavoratore è libero di mantenere la posizione esistente oppure di richiedere il trasferimento, ricorrendone i presupposti di legge. L’individuazione di Eurorisparmio non comporta il trasferimento automatico delle posizioni individuali già attive presso altre forme pensionistiche.

5. Quali vantaggi avrei passando a Eurorisparmio?
  • nessun costo di adesione;
  • spesa amministrativa annua di 10 euro, azzerata per gli anni 2026, 2027 e 2028;
  • nessun costo per riallocazione/switch;
  • nessun costo per i piani Life-Cycle;
  • assistenza dedicata gratuita ai lavoratori con il supporto di personale qualificato presso le reti bancarie del Gruppo Sella, o degli altri collocatori convenzionati;
  • assistenza gratuita alle aziende per la gestione dei flussi contributivi;
  • formazione e materiali informativi senza costi aggiuntivi;
  • commissioni agevolate di gestione differenziate in funzione del comparto prescelto.
6. Quanto deve versare l’azienda?

Il contributo datoriale non prevede un’aliquota valida per tutti i contratti: è necessario verificare quale CCNL applica il datore di lavoro. Le aliquote per ciascun contratto sono riportate nella tabella dei CCNL interessati.

7. Nel mio cedolino paga risulterà il contributo versato?

Nel cedolino compariranno distintamente la quota contributiva a carico del lavoratore e il contributo a carico del datore di lavoro.

8. Quali somme possono confluire nel fondo Eurorisparmio?

Ogni posizione individuale può essere alimentata dal TFR, dai contributi del lavoratore e del datore di lavoro, da eventuali versamenti volontari aggiuntivi, dal welfare e dal trasferimento di posizioni già maturate.

9. Cosa deve fare l’azienda per consentire ai dipendenti di beneficiare della convenzione?

L’azienda dovrà registrarsi sul sito di Eurorisparmio Fondo Pensione Aperto, compilando il modulo predisposto, e attendere le istruzioni per accedere al servizio.

Hai bisogno di assistenza o chiarimenti?

Per informazioni generali sulla previdenza complementare e sul Protocollo Interconfederale, scrivi all’indirizzo dedicato:

Email di contatto: previdenzacomplementare@enbic.it

Eurorisparmio diventa il Fondo di riferimento dei CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali

 

Sottoscritto il Protocollo Interconfederale con Sella SGR: nuove regole per previdenza complementare e destinazione del TFR.

Le Parti Sociali hanno sottoscritto un importante Protocollo Interconfederale in materia di previdenza complementare, con il coinvolgimento di Sella SGR S.p.A., società di gestione del risparmio del gruppo Sella, individuando Eurorisparmio Previdenza Complementare – Fondo Pensione Aperto, iscritto al n. 50 dell’Albo COVIP, quale forma pensionistica collettiva dedicata ai lavoratori cui si applicano i CCNL individuati dal Protocollo.

A decorrere dal 1° agosto 2026, Eurorisparmio diventa il Fondo di riferimento per la previdenza complementare prevista dai CCNL sottoscritti dalle Parti Sociali, sia in caso di adesione volontaria, sia tramite i meccanismi di adesione automatica previsti dalla normativa vigente.

L’accordo nasce anche per dare attuazione alle nuove disposizioni sulla destinazione del TFR operative dal 1° luglio 2026, assicurando a lavoratori e imprese un quadro contrattuale uniforme, trasparente e accompagnato da specifici servizi di assistenza.

Cosa cambia per i lavoratori

La previdenza complementare rappresenta uno strumento sempre più importante per costruire una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.

Il Protocollo garantisce in ogni caso la libertà di scelta del lavoratore.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione dal 1° luglio 2026, la normativa prevede un termine di 60 giorni dall’assunzione entro il quale è possibile effettuare una diversa designazione sulla destinazione del TFR.

In assenza di una scelta valida entro il termine indicato, nei casi disciplinati dalla legge si perfeziona l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva di riferimento che, per i CCNL interessati dal Protocollo, è Eurorisparmio.

Il Protocollo disciplina, inoltre, specificamente la posizione dei lavoratori che non sono alla prima assunzione, prevedendo gli adempimenti informativi necessari e la verifica delle scelte previdenziali già effettuate.

Nessun trasferimento automatico delle posizioni già esistenti

La sottoscrizione del Protocollo non comporta il trasferimento automatico delle posizioni che i lavoratori abbiano già costituito presso altri fondi pensione.

Restano salvaguardati i diritti maturati e le posizioni individuali esistenti. Il lavoratore potrà mantenere la propria posizione o valutarne il trasferimento secondo le condizioni e i termini previsti dalla normativa.

Le condizioni riservate agli aderenti

Grazie alla convenzione sottoscritta con Sella SGR, ai lavoratori che aderiscono collettivamente a Eurorisparmio sono riconosciute condizioni dedicate, tra cui:

  • nessun costo di adesione;
  • spesa amministrativa annua di 10 euro, azzerata per gli anni 2026, 2027 e 2028;
  • nessun costo per riallocazione/switch;
  • nessun costo per i piani Life – Cycle;
  • assistenza dedicata gratuita ai lavoratori con il supporto di personale qualificato presso le reti bancarie del Gruppo Sella, o degli altri collocatori convenzionati;
  • assistenza gratuita alle aziende per la gestione dei flussi contributivi;
  • formazione e materiali informativi senza costi aggiuntivi;
  • commissioni di gestione differenziate in funzione del comparto prescelto.

Cosa devono fare le aziende

Il Protocollo introduce anche importanti adempimenti operativi per i datori di lavoro.

Le aziende che applicano uno dei CCNL interessati dovranno, in particolare:

  • fornire ai lavoratori la corretta informativa sulla previdenza complementare e sulla destinazione del TFR;
  • informare i nuovi assunti sulle scelte disponibili e sul termine di 60 giorni previsto dalla normativa;
  • acquisire e conservare le dichiarazioni dei lavoratori;
  • registrarsi alla sezione dedicata del sito del fondo Eurorisparmio, per consentire ai dipendenti l’adesione esplicita beneficiando delle condizioni agevolate previste dall’accordo;
  • gestire correttamente i rapporti con il fondo Eurorisparmio per le adesioni automatiche;
  • effettuare le trattenute e i versamenti del TFR e della contribuzione prevista dal CCNL;
  • evidenziare in maniera comprensibile le relative voci nel prospetto paga.

I CCNL interessati

Il Protocollo comprende, tra gli altri, i CCNL dei settori Commercio, Turismo e Pubblici Esercizi, Servizi Ausiliari, Società ed Enti di Formazione, Terziario Avanzato, Terzo Settore, Case di Cura, Marketing, Sale Bingo e Gaming Hall, Servizi Assistenziali e Socio-Sanitari, Studi Professionali, Vigilanza Privata e Revisori Legali – Tributaristi.

Per ciascun CCNL restano ferme le specifiche disposizioni riguardanti contributo datoriale e contribuzione del lavoratore, come evidenziato in tabella:

N°

Contratto collettivo

Quota aggiuntiva datore di lavoro

Quota aggiuntiva lavoratore

1

CCNL Commercio

1,50%

1,00%

2

Turismo – Pubblici Servizi

1,50%

1,00%

3

Servizi Ausiliari

1,50%

1,00%

4

Società / Enti di Formazione

1,00%

NO

5

Terziario Avanzato

1,00%

NO

6

Terzo Settore

1,00%

NO

7

Case di Cura

1,00%

NO

9

Marketing

1,50%

1,00%

8

Sale Bingo e Gaming Hall

1,00%

NO

9

Servizi Assistenziali – Socio Sanitari

1,00%

NO

10

Studi Professionali

1,00%

NO

11

Vigilanza Privata

1,00%

1,00%

12

Revisori Legali – Tributaristi

1,00%

1,00%

Per conoscere caratteristiche del Fondo, comparti di investimento, documentazione informativa, costi, prestazioni e modalità di adesione è possibile consultare il sito ufficiale di Sella SGR  Eurorisparmio Fondo Pensione Aperto – Il Fondo Pensione di riferimento per CCNL.

Per comunicazioni e richieste informative scrivere a: previdenzacomplementare@enbic.it .

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